Penale

Anche il “testa di legno” risponde del reato di dichiarazione fraudolenta

Anche il Testa di Legno può rispondere ex. art. 2 D.Lgs. n. 74/2000

Per la Suprema Corte risponde del reato ex art. 2 D.Lgs. n. 74/2000 (dichiarazione fraudolenta) anche il dipendente, senza effettivi poteri di rappresentanza, che appariva come il soggetto che impartiva e decideva le direttive della società (Cass. Pen. n. 2270 del 20 gennaio 2021). Sulle nuove soglie dei reati tributari, CLICCA QUI.

*****

Norme di riferimento

Art. 2 D.Lgs. n. 74/2000 (Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti)

1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell’amministrazione finanziaria.

2-bis. Se l’ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.”

*****

La fattispecie

Con ordinanza del 2 luglio 2020, il Tribunale di Savona ha confermato il sequestro preventivo, disposto dal Gip dello stesso Tribunale il 26 febbraio 2020 in relazione al reato di cui all’art. 2 del d.lgs. n. 74 del 2000.

Avverso l’ordinanza l’indagato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo con unico motivo di doglianza, la violazione della disposizione incriminatrice e vizi della motivazione in relazione alla mancata valutazione della circostanza che egli era un semplice dipendente, senza poteri di rappresentanza, della Società s.p.a., nel cui interesse sarebbe stata commessa la frode fiscale oggetto dell’imputazione.

La difesa evidenzia, principalmente, che l’indagato era solamente il responsabile amministrativo, anche se dotato del potere di firmare dichiarazioni fiscali.

*****

La decisione del la Cassazione

Per la Suprema Corte (Cass. Pen. n. 2270/2021) non è rilevante che il prevenuto sia stato un semplice dipendente senza poteri di rappresentanza (il cosiddetto Testa di Legno), ma è rilevante come tale soggetto appariva il responsabile che prendeva decisioni, in particolare in riferimento alle dichiarazioni dei redditi.

In sostanza è responsabile del relato di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture false, principalmente, chi:

  • impartiva direttive ai fini della registrazione e del pagamento delle fatture;
  • era presente alle riunioni societarie per l’approvazione dei bilanci;
  • era a conoscenza della falsità delle fatture.

Quindi non rileva che il prevenuto fosse solamente un dipendente.

Articoli Correlati

Back to top button