Società di persone

Società di persone: processo nullo se non svolto con tutti gli interessati, anche se l’Avviso di accertamento non era stato impugnato

Processo nullo se non svolto con tutti gli interessati

La Cassazione, con l’ordinanza n. 1452 del 25 gennaio 2021, ha statuito la nullità del processo che ha rigettato le doglianze di un ex legale rappresentante di una società di persone, che contestava la copia a lui notificata dell’avviso di accertamento della società, oramai divenuto definitivo (per mancata impugnazione).

Per la Suprema Corte non rileva che l’avviso impugnato sia già diventato definitivo per mancata impugnazione o che sia palesemente infondato, il processo tributario deve, in ogni caso, coinvolgere la società (in persona dell’ex legale rappresentante) ed i relativi soci.

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La fattispecie

Un contribuente, ex legale rappresentante di una società di persone, impugnava un avviso di accertamento già notificato alla società e non impugnato, comunicato anche ai soci per connessione per trasparenza per tributi IRPEF.

La CTP di Milano rigettò il ricorso, rilevando che l’avviso di accertamento nei confronti della Società era divenuto definitivo per mancata impugnazione e che in ogni caso la contestazione, nel merito della pretesa tributaria, era infondata.

La CTR ha, in primo luogo, ribadito la declaratoria di inammissibilità del ricorso, siccome proposto da persona priva di legittimazione, nel merito, poi, il Giudice di appello ribadiva l’infondatezza del ricorso atteso che il fondamento dell’accertamento (la mancata presentazione della dichiarazione dei redditi) era fatto incontestato.

Il contribuente ricorreva in Cassazione per eccepire la nullità del processo fin dal primo grado, perché la causa non aveva coinvolto anche gli altri soci della società di persone

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La decisione del la Cassazione

La Suprema Corte ha ribadito l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni e dei soci delle stesse (Cass. n. 1452/2021).

Di conseguenza vi è l’automatica imputazione dei redditi a ciascuno di costoro, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario propostoda società o da uno dei componenti di essa riguarda inscindibilmente sia l’ente associativo, sia i membri di esso (vedi Cass., Sezioni unite civili, 4 giugno 2008, n. 14815).

Per questi aspetti, vi è un caso di litisconsorzio necessario originario e relativa necessità di integrazione del contraddittorio, essendo il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio.

Ne consegue che la società e tutti i suoi soci devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuno soltanto di essi.

Si ha quindi la declaratoria di nullità dell’intero giudizio, con travolgimento delle relative sentenze, e il rinvio alla CTP di Milano.

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