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Anche al minorenne può essere notificato un avviso di accertamento

L'età, quindi, non ha rilevanza in ordine alla capacità del contribuente

La Cassazione, con la sentenza n. 3390 del 3390 del 12 febbraio 2020, ha statuito che ogni persona, anche minorenne, è soggetto passivo d’imposta e può essere destinatario di una avviso di accertamento, nonché può subire una verifica fiscale. Ciò anche se l’avviso di accertamento è notificato ai genitori del minorenne.

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La fattispecie

Ad un contribuente minorenne veniva notificato (direttamente ai suoi genitori) un avviso di accertamento sintetico, per riprese IRPEF.

L’accertamento fiscale era scaturito dall’acquisto a titolo oneroso, da parte del minorenne di un immobile al prezzo di Lire 163.337.000, e di una quota di una società di capitali per Lire 665.118.000, dall’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi e dal fatto che, in fase di verifica, non erano state fornite giustificazioni attendibili dell’incremento patrimoniale.

L’avviso veniva impugnato dai genitori anche in nome e per conto del figlio minore.

Il giudice di prima istanza rigettò il ricorso e tale decisione è stata confermata dalla Commissione tributaria regionale del Lazio che, in particolare, rilevava che:

  1. non aveva fondamento la censura degli appellanti circa l’inesistenza/nullità dell’avviso di accertamento perchè rivolto ad un minore, privo della capacità di agire in quanto l’ufficio, correttamente, aveva notificato l’avviso, diretto ad un soggetto minorenne, a ciascuno dei genitori, in qualità di esercenti la potestà genitoriale;
  2. l’Amministrazione finanziaria aveva bene applicato la presunzione legale, di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 5, che ricorre nel caso di “spesa per incrementi patrimoniali”;
  3. la ricostruzione con metodo sintetico del reddito del minore poggiava su elementi e circostanze di fatto certi, quali i predetti acquisti di un immobile e di una quota societaria, oltre l’assenza della dichiarazione fiscale.

I contribuenti ricorrono per la cassazione. Successivamente, però, veniva attuata la rinuncia a tale ricorso, perché il minore aderiva alla, cosiddetta, rottamazione Ter. Tuttavia, il processo di cassazione è dominato dall’impulso d’ufficio, il che comporta che, una volta instaurato, il processo non resta influenzato dalla rinuncia della parti e la Suprema Corte può lo stesso decidere.

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La decisione del la Cassazione

La Suprema Corte con tale sentenza ha ribadito che: ogni persona fisica, a prescindere dall’età, è soggetto passivo d’imposta e può essere destinatario di un avviso di accertamento (art. 1 e art. 2, co. 1, TUIR)

In buona sostanza, per il Supremo Consesso, non vi è connessione tra il concetto di soggettività tributaria e capacità d’agire. L’età, quindi, non ha rilevanza in ordine alla capacità del contribuente ad assumere la veste di soggetto passivo del tributo.

Anche qui si deve considerare, come principio generale, che ogni soggetto, quando nasce, acquista la capacità giuridica di essere destinatario di imposte (capacità contributiva).

Precisamente:

In altri termini, ogni persona fisica, a prescindere dall’età, è soggetto passivo d’imposta, con la conseguenza che, abbia essa raggiunto o meno la maggiore età, può essere sottoposta a verifica fiscale, all’esito della quale può essere raggiunta da un atto impositivo.

La sentenza impugnata – pur essendosi soffermata su un aspetto non essenziale, quale quello della notifica dell’atto impositivo ai genitori della minore, e nonostante l’erronea affermazione, che necessita d’emenda, che la stessa minore fosse priva di “soggettività tributaria” – si appalesa però conforme a diritto laddove, in definitiva, riconosce la legittimità dell’avviso”. (Cass. n. 3390/2020)

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