Avvisi di accertamento e di addebitoMotivazione atti

Motivazione per doppia relationem

La doppia motivazione per relatiomen deve essere conosciuta dal contribuente

E’ nullo l’avviso di accertamento motivato richiamando altro documento che, a sua volta, rimanda ad altra fattispecie documentale (motivazione per doppia relationem), non conosciuto (o conoscibile) dal contribuente (Cass. n. 2223 del 2 febbraio 2021).

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La fattispecie oggetto della sentenza della Cassazione

Un contribuente impugnava un avviso di accertamento, basato su un Processo Verbale di Constatazione della Guardia di Finanza, che, a sua volta, rinviava alle risultanze dell’attività di indagine di polizia giudiziaria (trascrizione delle intercettazioni telefoniche e consulenza tecnica).

Tali atti della polizia giudiziaria non erano nella disponibilità dell’Agenzia delle Entrate, né vi era stata la possibilità per il contribuente di conoscerli, al moneto della notifica dell’avviso di accertamento. Tali atti erano coperti dal segreto istruttorio posto dal Pubblico Ministero.

La CTP dava ragione al contribuente, ma la CTR accoglieva il ricorso dell’Agenzia dell’Entrate.

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La decisione della Cassazione

La Suprema Corte, innanzitutto, ha ammesso la validità di un avviso di accertamento basato su una doppia motivazione per relationem, sempre che il contribuente abbia conoscenza di tali atti richiamati, oppure poteva averne conoscenza integrale, senza eccessivo sforzo:

Tanto premesso, va ricordato che, come questa Corte ha già avuto modo di precisare, nel caso di doppia motivazione per relatíonem, ovvero quando il documento menzionato nella motivazione dell’atto tributario faccia a sua volta riferimento ad ulteriori documenti, è necessario e sufficiente che questi ultimi siano, se non in possesso o comunque conosciuti dal contribuente, quanto meno agevolmente conoscibili da quest’ultimo “(Cass. n. 2223/2021).

Non è, invece, valido l’avviso di accertamento se il contribuente non ha conoscenza (o non poteva averne), all’atto della notifica:

Ritenuta quindi l’applicabilità del predetto principio al caso sub iudice, deve rilevarsi che nel caso di specie la stessa CTR lo ha espressamente richiamato più volte nella motivazione (pagg. 5 e 7-8 della sentenza impugnata), sottolineando la necessità della conoscibilità degli atti richiamati nella parte motiva dell’accertamento, ma non ne ha fatto applicazione corretta nella decisione, laddove ha escluso la nullità dell’atto impositivo, pur a fronte della non conoscibilità della documentazione in questione. “(Cass. n. 2223/2021).

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