sovraindebitamento

Nuova procedura per il sovraindebitamento. Le prime sentenze

Sono state applicate le nuove norme sulla competenza territoriale, sulla meritevolezza del debitore e sulla falcidia dei debiti.

Il Tribunale di Forlì, sulla procedura di sovraindebitamento, con il provvedimento del 7 gennaio 2021, è uno dei primi giudici che ha applicato le modifiche, introdotte dal Decreto Legge n. 137/2020, alla Legge n. 3/2012 (si veda anche News del 22/12/2020). Sono state applicate le nuove norme sulla competenza territoriale, sulla meritevolezza del debitore e sulla falcidia dei debiti.

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Le norme di riferimento

Legge n. 3/2012 art. 8 (Contenuto dell’accordo o del piano del consumatore)

1. La proposta di accordo o di piano del consumatore prevede la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei crediti futuri. 1-bis. La proposta di piano del consumatore può prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno, salvo quanto previsto dall’articolo 7, comma 1, secondo periodo (…)”

Legge n. 3/2012 art. 14TER (Liquidazione dei beni)

“(…)

7. Il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile.

7-bis. Il decreto di apertura della liquidazione della società produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.

Legge n. 3/2012 art. 14-quaterdecie (Debitore incapiente)

“1. Il debitore persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, può accedere all’esdebitazione solo per una volta, fatto salvo l’obbligo di pagamento del debito entro quattro anni dal decreto del giudice nel caso in cui sopravvengano utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore al 10 per cento. Non sono considerati utilità, ai sensi del periodo precedente, i finanziamenti, in qualsiasi forma erogati. (…)”

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Sui punti della decisione del Tribunale

Stessa competenza territoriale per la SNC e per i soci

Il Tribunale, innanzitutto, in applicazione del nuovo comma 7bis dell’art. 14 ter della Legge n. 3/2012, ha allargato la competenza territoriale della causa anche ai soci illimitatamente responsabili assieme alla società di persone.

La società aveva sede legale a Forlì, i soci, invece, erano residenti in altri comuni di competenza territoriale del Tribunale di Ravenna. Questo nuovo comma 7bis prevede che dove sia stata aperta la procedura di sovraindebitamento sussiste la competenza anche per i soci illimitatamente responsabili.

Sulla meritevolezza

In applicazione di ulteriore modifica della Legge n. 3/2012 il Tribunale di Forlì ha applicato il nuovo art. 14-quaterdecie.

La ratio è quella che il Giudice deve controllare che i debiti assunti non derivino da una gestione senza logica e criterio da parte dei soci della SNC. In buona sostanza i debitori che hanno richiesto la procedura ex legge n. 3/2012 devono dimostrare che i debiti non sono stati da loro colposamente assunti.

Sulla falcidia

Il Tribunale di Forlì ha poi applicato anche il nuovo art. 8 delle Legge 3/2012. Con tale modifica, ora, è espressamente ammessa la possibilità di falcidiare i debiti derivati da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio e/o della pensione.

Sul diritto di una vita dignitosa dei debitori

Infine, il Tribunale ha valutato anche la concreta possibilità dei debitori di avere una vita dignitosa anche applicando la procedura di sovraindebitamento.

A tal fine il Giudice ha sgravato gli stipendi e le pensioni dagli attuali pignoramenti ed ha lasciato ai tre soci l’intero importo del reddito da pensione e l’intero reddito da lavoratore dipendente.

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