Banca

La banca non può segnalare alla “Centrale Rischi” se il debitore è semplicemente inadempiente

Non basta il non pagamento per e essereci insolvenza per la segnalazione al CRIF

La Suprema Corte, con l’ordinanza n. 3130 del 9 febbraio 2021, ha confermato l’importante principio che la Banca non può segnalare alla “Centrale Rischi” il debito che ha semplicemente non pagato alcune rate del finanziamento (o mutuo). L’istituto di credito deve prima valutare la relativa situazione di insolvenza del debitore. Si veda anche la News del del 20 ottobre 2020 e la News del 3 settembre 2020.

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La fattispecie oggetto della sentenza

Una banca inviava a diversi debitori un atto di precetto per il mancato pagamento di un mutuo ipotecario non interamente pagato.

I debitori formulavano opposizione al precetto, eccependo diverse contestazioni: violazione del divieto di anatocismo; nullità di clausole contrattuali; violazione dell’antiusura e richiesta di danni per essere stati illegittimamente segnalati alla “centrale rischi” della Banca d’Italia.

Il Tribunale e poi la Corte d’Appello rigettavano le doglianze dei debitori e ritenevano infondata la richiesta di risarcimento danni per la illegittima segnalazione alla “Centrale Rischi”.

I debitori impugnavano la decisione della Corte D’Appello avanti alla Suprema Corte di Cassazione eccependo, con il terzo motivo, non basta il mero rifiuto del debitore di adempiere la propria obbligazione perché la banca possa ritenersi legittimata ad inviare una segnalazione di sofferenza alla Centrale dei Rischi. E’ necessario, al suddetto fine, che il rifiuto di adempimento discenda dalle condizioni economiche del debitore.

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La decisione della Cassazione

La decisone qui in analisi è molto utile anche perché la Suprema Corte da’ atto delle numerose norme e decreti che regolano tale materia, ma individua quelli principali.

Ecco il “corpus centrale” della disciplina:

  1. dagli artt. 53, comma 1, lettera (b), 67, comma 1, lettera (b), e 108 d. Igs. 1.9.1993 n. 385 (Testo unico delle norme in materia bancaria e creditizia), i quali hanno attribuito alla Banca il potere di emanare, su conforme deliberazione del CICR, disposizioni di carattere generale nei confronti delle banche e degli intermediari finanziari, aventi a oggetto “il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni”;
  2. dalla delibera del Comitato interministeriale per il Credito e il Risparmio del 29 marzo 1994 (Gazz. Uff. 20 aprile 1994), assunta ai sensi delle ricordate norme del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, con la quale è stato affidato alla Banca d’Italia il servizio di centralizzazione dei rischi creditizi, e le è stato conferito il potere di determinare le modalità con cui gli enti erogatori di credito debbono comunicare periodicamente l’esposizione nei confronti dei propri affidati;
  3. dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, “nella veste di Presidente del CICR”, dell’Il luglio 2012, n. 663, il quale ha ribadito (inutilmente) la delega alla Banca d’Italia a disciplinare con proprio regolamento il funzionamento della Centrale Rischi;
  4. dalle successive istruzioni e circolari emanate dalla Banca d’Italia, ed in particolare, per quanto qui rileva, dalle “Istruzioni per gli intermediari creditizi” di cui alla Circolare della Banca d’Italia 11 febbraio 1991 n. 139, più volte modificata, da ultimo con il 19° Aggiornamento, in vigore dal 10 marzo 2020.” (Cass. n. 3130/2021).

La segnalazione alla “Centrale Rischi” solo come conseguenza “giuridica” dell’inadempimento del debitore

Sulla questione principale la Cassazione precisa che non è consentito agli intermediari creditizi segnalare il proprio debitore alla Centrale rischi, solo perché questi sia inadempiente.

Quella segnalazione presuppone che l’intermediario creditizio abbia invece riscontrato una situazione patrimoniale deficitaria, caratterizzata da una grave e non transitoria difficoltà economica equiparabile, anche se non coincidente, con la condizione d’insolvenza

Quanto sopra la Cassazione la giustifica precisando che sarebbe paradossale che il debitore che abbia sollevato una legittima eccezione di inadempimento del contratto o di compensazione del debito, si veda segnalato alla “Centrale Rischi”.

Per il Supremo Consesso statuisce che il giudice deve effettuare, ex ante, un controllo sulle eccezioni sollevate dal debitore:

  • dal punto di vista OGGETTIVO: il fumus sulla fondatezza delle eccezioni;
  • dal punto di vista SOGGETTIVO: la buona fede del debitore nel sollevare tali eccezioni.

Inoltre, viene precisato che:

  • la segnalazione alla Centrale dei Rischi deve restare una conseguenza giuridica dell’inadempimento colposo, e non può diventare una conseguenza giuridica dell’avere” (Cass. n. 3130/2021);
  • La segnalazione alla Centrale Rischi “è giudizio che non può fondarsi soltanto sull’accertata infondatezza delle eccezioni sollevate dal debitore, ma deve estendersi a valutare la meritevolezza delle ragioni invocate dal debitore a fondamento del rifiuto di adempiere, e la diligenza impiegata dalla banca nel valutarle” (Cass. n. 3130/2021).

Veniva emesso, quindi, il seguente principio di diritto:

  • “per stabilire se una banca abbia correttamente o meno segnalato alla Centrale dei Rischi l’inadempimento d’una obbligazione del cliente, non è sufficiente valutare ex post se, all’esito del giudizio tra banca e cliente, le eccezioni da questi frapposte all’adempimento dei propri obblighi si siano rivelate infondate; è necessario invece stabilire, con valutazione ex ante, se al momento in cui il cliente ha rifiutato l’adempimento delle proprie obbligazioni i motivi del rifiuto apparissero oggettivamente non infondati, e prospettati in buona fede. L’onere della relativa prova grava su chi domanda il risarcimento del danno da illegittima segnalazione alla Centrale dei Rischi(Cass. n. 3130/2021).
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