NotificaPoste Italiane e Poste Private

Notifica atto tramite la posta, non serve l’invio del CAD

Notifica diretta, niente CAD

La Suprema Corte, con l’ordinanza n. 2339 del 2 febbraio 2021, ha chiarito che, in caso di notifica dell’atto tramite il servizio postale, non è necessario l’invio della Comunicazione dell’Avvenuto Deposito (CAD) della spedizione non ritirata. Si applicala la disciplina propria delle raccomandate.

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La fattispecie oggetto della sentenza

Una contribuente impugnava avanti alla CTP una cartella di pagamento, atto successivo ad un avviso di accertamento per tributi locali.

A tale avviso di accertamento veniva notificato tramite il servizio postale e la contribuente ne contestava la corretta notifica per mancato invio della Comunicazione della Posta relativa al deposito dell’atto di cui si è tentata la notifica (CAD).

La CTP dava ragione alla contribuente, ma la CTR ribaltava la decisione e dava atto che l’avviso di accertamento (prodromico alla cartella impugnata) era stato correttamente notificato secondo le disposizioni previste per l’invio delle raccomandate.

La contribuente ricorreva alla Suprema Corte.

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La decisione della Cassazione

La Suprema Corte ben inquadrava che in caso di notifica tramite il servizio postale (la cosiddetta notifica diretta) non si applica la disciplina della Legge n. 890/1982, ma quella speciale e più semplice del servizio postale ordinario (D.M. del 9/04/2001). Il supremo Consesso, quindi, rigettava le ragioni della contribuente.

Precisamente:

  • “Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui, nell’ipotesi in cui l’ufficio finanziario proceda alla notificazione diretta a mezzo posta dell’atto impositivo, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle previste dalla I. n. 890 del 1982 (ex plurimis, Cass. n. 8293 del 2018, Cass. n. 12083 del 2016, Cass. n. 17598 del 2010). (…) in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario, la notificazione si intende eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell’avviso di giacenza e di deposito presso l’Ufficio Postale (o dalla data di spedizione dell’avviso di giacenza, nel caso in cui l’agente postale, sebbene non tenuto, vi abbia provveduto), trovando applicazione in detto procedimento semplificato, posto a tutela delle preminenti ragioni del fisco, il regolamento sul servizio postale ordinario che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica, avendo peraltro Corte Cost. n. 175 del 2018 ritenuto legittimo l’art. 26, comma 1, d.P.R. 602 del 1973 (…)” (Cass. n. 2339/2021, si veda anche la News del 19/10/2019 e la News del 25 settembre 2018)

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