Contributo Unificato TributarioDecadenza ed illegittimità

Rimessione in termini. E’ illegittimo il rifiuto della cancelleria di ricevere l’atto per omesso pagamento del contributo unificato

Rimessione in termini e contributo unificato

Nel caso in cui una parte processuale incorra in decadenze che possano far scadere la causa, esiste l’istituto della remissione in termine. Tale strumento ha però presupposti precisi da seguire, come indicato dalla Cassazione n. 25289 del 11 novembre 2020. Tale sentenza, inoltre, precisava che la cancelleria dei giudici non può rifiutare l’iscrizione a ruolo (anche telematica) della causa per mancato pagamento della tassa (Contributo Unificato)

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Le norme in questione

Art. 153 c.p.c.

I termini perentori non possono essere abbreviati o prorogati, nemmeno sull’accordo delle parti.

La parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termini. Il giudice provvede a norma dell’articolo 294, secondo e terzo comma.”

Art. 165 c.p.c.

“L’attore, entro dieci giorni dalla notificazione della citazione al convenuto, ovvero entro cinque giorni nel caso di abbreviazione di termini a norma del secondo comma dell’articolo 163bis, deve costituirsi in giudizio a mezzo del procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla legge, depositando in cancelleria la nota d’iscrizione a ruolo e il proprio fascicolo contenente l’originale della citazione, la procura e i documenti offerti in comunicazione. Se si costituisce personalmente, deve dichiarare la residenza o eleggere domicilio nel comune ove ha sede il tribunale.

Se la citazione è notificata a più persone, l’originale della citazione deve essere inserito nel fascicolo entro dieci giorni dall’ultima notificazione”.

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La fattispecie oggetto della sentenza

Un cittadino formulava azione verso il proprio consulente fiscale, per presunto danno derivato dalla sua attività.

Il Tribunale dava ragione al cittadino. Poi in fase d’appello la Corte accoglieva l’appello del commercialista e riformava la sentenza del Tribunale.

Tuttavia, l’appello principale del Commercialista veniva rigettato dalla cancelleria della Corte, perché non era stato corrisposto il contributo unificato.

Di conseguenza, oltre i 10 giorni dell’art. 165 c.p.c., l’appellante riscriveva l’appello a ruolo ma formulava, contestualmente, istanza di rimessione in termine, eccependo che la non tempestiva iscrizione a ruolo era dipesa da causa a lui non imputabile.

La Corte concedeva la remissione in termine ed accettava la costituzione successiva dell’appello.

Anche per tale rimessione in termine, ricorreva in Cassazione il cittadino.

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La decisione della Corte

Sul punto la Cassazione precisa un importante punto: la cancelleria del giudice non può rigettare una iscrizione a ruolo in caso di mancato pagamento del Contributo Unificato. Vedi anche la News del 2 marzo 2020.

Precisamente:

  • “Nel caso che occupa, invece, il rifiuto dell’iscrizione e del deposito dell’atto, da parte della cancelleria della Corte lagunare, era sicuramente illegittimo, anche in ragione dell’utilizzazione delle modalità telematiche da parte del legale del XXXX” (Cass. n. 25289/2020).

Inoltre, la Suprema Corte precisa il momento in cui si deve considerata valida e  compiuta l’iscrizione a ruolo della causa: con il ricevimento della seconda email relativa alla ricevuta di avvenuta consegna e non serve l’accettazione della cancelleria.

Precisamente:

  • “l deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia”, sicché “da quel momento, essendosi perfezionato il deposito, non residua pertanto alcuno spazio per un rifiuto di ricezione degli atti per irregolarità fiscale degli stessi, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002 art. 285” (Cass. n. 25289/2020).

Dopo aver formulato tali importanti considerazioni, la Cassazione indica i presupposti per l’istituto della remissione in termine:

  • Al riguardo, deve muoversi dalla constatazione che – secondo quanto affermato da questa Corte – l’istituto della “rimessione in termini, tanto nella versione prevista dall’art. 184-bis cod. proc. civ. [norma oramai abrogata n.d.A.], quanto in quella di più ampia portata prefigurata nel novellato art. 153, secondo comma, cod. proc. civ., presuppone la tempestività dell’iniziativa della parte che assuma di essere incorsa nella decadenza per causa ad essa non imputabile, tempestività da intendere come immediatezza della reazione della parte stessa al palesarsi della necessità di svolgere un’attività processuale ormai preclusa (Cass. n. 25289/2020).

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