Sanzioni

Le sanzioni amministrative sono a carico dell’Amministratore se la società è fittizia

La Suprema Corte, con l’ordinanza n. 21790 del 9 ottobre 2020, precisa un importante principio in materia di sanzioni tributarie e violazioni sulla contabilizzazione della società.

Nel caso in cui la Società di capitali è solo lo strumento utilizzato dall’amministratore per seguire i propri interessi, allora le sanzioni amministrative tributarie, per violazioni societarie, saranno poste a carico dell’amministratore.

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Le norme in questione

Art. 11, co. 1, D.Lgs. 472/1997

“1. Nei casi in cui una violazione che abbia inciso sulla determinazione o sul pagamento del tributo è commessa dal dipendente o dal rappresentante legale o negoziale di una persona fisica nell’adempimento del suo ufficio o del suo mandato ovvero dal dipendente o dal rappresentante o dall’amministratore, anche di fatto, di società, associazione od ente, con o senza personalità giuridica, nell’esercizio delle sue funzioni o incombenze, la persona fisica, la società, l’associazione o l’ente nell’interesse dei quali ha agito l’autore della violazione sono obbligati solidalmente al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata, salvo il diritto di regresso secondo le disposizioni vigenti. Se la violazione non è commessa con dolo o colpa grave, la sanzione, determinata anche in esito all’applicazione delle previsioni degli articoli 7, comma 3, e 12, non può essere eseguita nei confronti dell’autore, che non ne abbia tratto diretto vantaggio, in somma eccedente euro 50.000, salvo quanto disposto dagli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, e salva, per l’intero, la  responsabilità prevista a carico della persona fisica, della società, dell’associazione o dell’ente. L’importo può essere adeguato  ai sensi dell’articolo 2, comma 4”

Art. 7 del D. L. n. 326/2003 (Riferibilità esclusiva alla persona giuridica delle sanzioni amministrative tributarie)

“1. Le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano alle violazioni non ancora contestate o per le quali la sanzione non sia stata irrogata alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Nei casi di cui al presente articolo le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, si applicano in quanto compatibili.”

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La fattispecie oggetto della sentenza

A seguito di verifica fiscale l’Agenzia delle Entrate notificava alla società XXX srl in liquidazione, nonché, in proprio, al liquidatore YYYYYYY quale coobbligato per le sanzioni a norma dell’art.11 del d.lgs. n.472 del 1997, un avviso di accertamento, relativo all’anno di imposta 2008, con cui accertava l’esistenza di maggiori ricavi non contabilizzati e maggiori imposte Ires, Irap ed Iva, oltre sanzioni. (vedi anche News del 10/12/2020)

Contro l’avviso di accertamento la società XXX srl e YYYYYYY proponevano ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Napoli che lo rigettava.

La società XXX srl e YYYYYYY proponevano appello alla Commissione tributaria regionale della Campania che lo rigettava.

Contro la sentenza di appello la società XXX srl e YYYYYYY propongono ricorso per cassazione sulla base di due motivi.

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La decisione della Corte

La Suprema Corte precisa che le disposizioni dell’art. 7 del D.L. 326/2003, che escludono l’applicazione delle sanzioni tributarie della società al liquidatore, si applicano solamente se il legale rappresentante ha operato nell’interesse della società stessa.

Invece, nel caso in cui il liquidatore ha utilizzato la società come strumento per i propri interessi, allora quest’ultimo subirà l’ applicazioni di tali sanzioni relative alle violazioni tributarie della società.

Precisamente:

“Tuttavia tale regola incontra un limite nella artificiosa costituzione a fini illeciti della società di capitali, potendo allora le sanzioni amministrative tributarie essere irrogate nei confronti della persona fisica che ha beneficiato materialmente delle violazioni contestate. In tal caso, la persona fisica che ha agito per conto della società è, nel contempo, trasgressore e contribuente, e la persona giuridica è una mera fictio, creata nell’esclusivo interesse della persona fisica. Non opera pertanto l’art. 7 del D.L. n. 269/2003, secondo cui nel caso di rapporti fiscali facenti capo a persone giuridiche le sanzioni possono essere irrogate nei soli confronti dell’ente, in quanto detta norma intende regolamentare l’ipotesi di un amministratore di una persona giuridica che, in forza del proprio mandato, compie violazioni nell’interesse della persona giuridica.” (Cass. n. 21790/2020)

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