ipoteca

L’ipoteca del riscossore non è un atto esecutivo. Non va quindi formulata opposizione esecuzione

Ipoteca ed esecuzione

La Suprema Corte conferma che l’impugnazione dell’iscrizione ipotecaria del Riscossore non è una opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.) oppure una opposizione agli atti esecutivi (art. 615 c.p.c.). E’ quindi errata la qualificazione del Tribunale che ha considerato una opposizione di un atto esecutivo la contestazione di una iscrizione ipotecaria (Cass. n. 4871 del 23 febbraio 2021). Si veda anche News del 11/12/2020.

*****

La normativa oggetto dell’ordinanza

Art. 615 c.p.c. (opposizione esecuzione)

Quando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata e questa non è ancora iniziata, si può proporre opposizione al precetto con citazione davanti al giudice competente per materia o valore e per territorio a norma dell’articolo 27.

 Il giudice, concorrendo gravi motivi, sospende su istanza di parte l’efficacia esecutiva del titolo. Se il diritto della parte istante è contestato solo parzialmente, il giudice procede alla sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo esclusivamente in relazione alla parte contestata.

Quando è iniziata l’esecuzione, l’opposizione di cui al comma precedente e quella che riguarda la pignorabilità dei beni si propongono con ricorso al giudice dell’esecuzione stessa. Questi fissa con decreto l’udienza di comparizione delle parti davanti a sè e il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto. Nell’esecuzione per espropriazione l’opposizione è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l’assegnazione a norma degli articoli 530, 552, 569, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero l’opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile.”

Art. 617 c.p.c. (opposizione agli atti esecutivi)

“Le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto si propongono, prima che sia iniziata l’esecuzione, davanti al giudice indicato nell’articolo 480 terzo comma, con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto.

Le opposizioni di cui al comma precedente che sia stato impossibile proporre prima dell’inizio dell’esecuzione e quelle relative alla notificazione del titolo esecutivo e del precetto e ai singoli atti di esecuzione si propongono con ricorso al giudice della esecuzione nel termine perentorio di venti giorni dal primo atto di esecuzione, se riguardano il titolo esecutivo o il precetto, oppure dal giorno in cui i singoli atti furono compiuti.”

*****

La fattispecie oggetto del decreto

Un contribuente impugnava una comunicazione preventiva d’ipoteca del Riscossoro, eccependo che i relativi contributi erano già stati annullati da una sentenza dello stesso Tribunale di Roma.

Il Tribunale qualificava l’azione del contribuente come una opposizione agli atti esecutivi e, pertanto, la dichiarava illegittima, perché tardiva (le opposizioni agli atti esecutivi hanno un termine di decadenza di 20 giorni dalla notifica dell’atto).

Il contribuente (avendo il Tribunale qualificato la propria azione come opposizione agli atti esecutivi) impugnava la decisione avanti alla Suprema Corte di Cassazione, eccependo che il Tribunale aveva erroneamente qualificato l’ipoteca esattoriale come un atto esecutivo ed aveva imposto il termine dei 20 giorni dell’opposizione agli atti esecutivi.

*****

La decisione della Cassazione

La Suprema Corte ha dato ragione al contribuente ed ha rilevato l’errore che compiuto del Tribunale di Roma.

L’ipoteca (e la preventiva iscrizione d’ipoteca), come anche è per il fermo amministrativo, non è un atto esecutivo. Pertanto, non può essere contestato con l’opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.) o con l’opposizione agli atti (art. 617 c.p.c.).

Precisamente:

Il principio di diritto sopra enunciato è applicabile, oltre che al fermo amministrativo di beni mobili registrati, anche all’ipoteca esattoriale di cui all’art. 77 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, in relazione alla quale le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che «l’iscrizione ipotecaria prevista dall’art. 77 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 non costituisce atto dell’espropriazione forzata, ma va riferita ad una procedura alternativa all’esecuzione forzata vera e propria» (S.U. n. 19667 del 18/09/2014); ne discende che tutte le azioni volte ad ottenere la dichiarazione di nullità dell’iscrizione ipotecaria (e/o dell’iscrizione del fermo), che si assume operata dall’agente della riscossione in mancanza dei relativi presupposti, non possono essere qualificate come opposizioni agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c. e, costituendo ordinarie azioni di accertamento negativo del credito, sfuggono ai termini perentori di decadenza previsti dalla suddetta norma per la loro proposizione”(Cass. n. 4871 del 23 febbraio 2021).

Articoli Correlati

Back to top button