Cancellazione Società

E’ valida la notifica ai soci, dell’accertamento della società estinta

Soci e cancellazione società

La notifica di un avviso di accertamento direttamente ai soci, intestato alla società estinta, è valido, perché trova fondamento nel nuovo fenomeno successorio sui generis inquadrato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 7168 del 15/03/2021).

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Gli articoli di riferimento.

Art. 2495, co. 2, c.c. (cancellazione della società)

Ferma restando l’estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi. La domanda, se proposta entro un anno dalla cancellazione, può essere notificata presso l’ultima sede della società”.

Art. 65, co. 4, D.p.r. n. 600/1973 (Eredi del contribuente)

La notifica degli atti intestati al dante causa può essere effettuata agli eredi impersonalmente e collettivamente nell’ultimo domicilio dello stesso ed è efficace nei confronti degli eredi che, almeno trenta giorni prima, non abbiano effettuato la comunicazione di cui al secondo comma.”

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La fattispecie oggetto dell’ordinanza

Una Società immobiliare riceveva un avviso di accertamento dell’agenzia delle entrate. L’atto veniva notificato alla società presso la propria sede legale ed all’amministratore della società presso la sua residenza. La società, però, era già estinta per cancellazione dal registro delle imprese.

Altrettanti avvisi di accertamento erano stati notificati agli ex soci a titolo di recupero del maggior reddito di partecipazione non dichiarato, attesa la ristretta base Sociale.

La CTP e la CTR annullavano gli avvidi di accertamento dando ragione ai contribuenti. In particolare, la CTR riteneva che, poiché la società era stata cancellata dal registro delle imprese in data 25 novembre 2005, gli avvisi di accertamento, in quanto intestati alla società estinta, erano da considerarsi nulli, così come “gli atti conseguenziali notificati ai soci e al liquidatore, nei confronti dei quali era mancata una precisa individuazione di responsabilità personale e diretta”.

Per la cassazione della sentenza delle CTR ricorreva alla Suprema Corte l’Agenzia delle Entrate.

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L’ordinanza della Cassazione

La Cassazione si basa sull’art. 65, co. 4, del D.p.r. n. 600/1973 ed alla sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n. 6070/2013: in caso di morte del debitore (la società estinta) è possibile notificare gli avvisi, intestati al debitore cessato, ai gli eredi (ex soci) al vecchio domicilio sociale (successione sui generis)

La pretesa può essere fatta valere direttamente ai soci (anche tramite avviso di accertamento intestato alla società cancellata) a titolo di successione nel debito societario (vedi anche News del 20 luglio 2020), visto che il presupposto normativo è, (per la cassazione qui in commento) il secondo comma dell’art. 2495 c.c. Tale ultimo articolo attiene alla pretesa nei confronti dei soci in caso di cancellazione della società.

In buona sostanza, per tale ordinanza, la notifica dell’accertamento della società effettuata direttamente ai soci, dopo l’estinzione della società stessa, è valido perché i soci ereditano i debiti sociali, in quanto soci sui generis (Cass. SS. UU. n. 6070/2013)

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