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Gestione separata INPS e Avvocati

Gestione Separata e Avvocati

La Suprema Corte, con la sentenza n. 7227 del 15 marzo 2021, ha dato chiari riferimenti sull’obbligo di iscrizione presso la Gestione Separata dell’INPS dei professionisti, per i quali sussistano “elementi” dai quali si può dedurre che svolgono attività in modo occasionale (vedi anche altre NEWS).

In buona sostanza per la Cassazione vi è:

  1. Obbligo di iscrizione presso la Gestione Separata dell’INPS per il professionista (lavoratore autonomo) che svolge attività abituale o occasionale, ma che non è obbligato ad iscriversi casse di previdenza professionali (quelle degli Ordine);
  2. Obbligo di iscrizione presso la Gestione Separata dell’INPS per il professionista (lavoratore autonomo) che svolge attività occasionale, ma che è obbligato ad iscriversi casse di previdenza professionali (quelle degli Ordine);
  3. Nessun obbligo di iscrizione presso la Gestione Separata dell’INPS per il professionista (lavoratore autonomo) che svolge attività abituale, ma che è obbligato ad iscriversi casse di previdenza professionali (quelle degli Ordine);

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La fattispecie oggetto dell’ordinanza

La Corte d’appello confermava la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato l’Avvocato non tenuta ad iscriversi presso la Gestione separata in relazione ai periodi nei quali aveva prodotto un reddito inferiore ai minimi previsti per l’obbligatorietà dell’iscrizione presso la Cassa Nazionale Forense (€5.000,00).

La Corte, in particolare, riteneva che, sebbene non potesse in linea generale dubitarsi dell’obbligatorietà dell’iscrizione alla Gestione separata per coloro che esercitano abitualmente la professione di avvocato e che non sono tenuti a iscriversi presso la Cassa Nazionale Forense, il fatto che il professionista avesse percepito redditi di importo inferiore a C 5.000,00 rappresentasse un indizio della natura occasionale dell’attività svolta, rispetto al quale l’Istituto non aveva dato prova alcuna a supporto della sua natura abituale.

Avverso tali statuizioni ha proposto ricorso per cassazione l’INPS.

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L’ordinanza della Cassazione

La Cassazione con la sentenza n. 7227/2021 ha precisato che:

  • “Nell’intento del legislatore, reso palese dalla lettera delle disposizioni citate, l’obbligatorietà dell’iscrizione presso la Gestione separata da parte di un professionista iscritto ad albo o elenco è collegata, infatti, all’esercizio abituale, ancorché non esclusivo, di una professione che dia luogo ad un reddito non assoggettato a contribuzione da parte della cassa di riferimento; la produzione  di un reddito superiore alla soglia di euro 5.000,00 costituisce invece il presupposto affinché anche un’attività di lavoro autonomo occasionale possa mettere capo all’iscrizione presso la medesima Gestione, restando invece normativa mente irrilevante qualora ci si trovi in presenza di un’attività lavorativa svolta cori i caratteri dell’abitualità. Dirimente è, insomma, il modo in cui è svolta l’attività libero-professionale, se in forma abituale o meno.

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