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Riparte la NOTIFICA degli atti dell’Agenzia delle Entrate, ma oramai NON più NOTIFICABILI

Ripartono gli atti dell'Agenzia delle Entrate

L’art. 5 del Decreto Legge n. 41/2021 (Decreto Sostegni) ha previsto una nuova Rottamazione degli avvisi bonario. L’Agenzia delle Entrate, con il prot. n. 88314 del 6 aprile 2021, ha “avviato” la change per tale nuova Rottamazione, ha ottemperato all’art. 157, co. 6, D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio).

Tale norma prevede:

6. Con uno o più provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate sono individuate le modalità di applicazione del presente articolo.”

Pertanto, in forza di tale protocollo n. 88314/2021, dal 6 aprile 2021 gli ufficio dell’Agenzia delle Entrate possono notificare gli atti di accertamento e gli atti impositivi diversi dalle cartelle di pagamento (gli atti del Riscossore), che risultavano in scadenza dal 8 marzo 2020 al 31 dicembre 2020

Si consideri, però, anche l’art. 1 della Legge n. 3/2021 che, nell’abrogare i D.L. n. 3/2021 e D.L. n.7/2021, ha comportato la decadenza di tutti gli atti del fisco, che ordinariamente dovevano essere notificati entro il 31/12/2020, se inviati nel 2022 PER MAGGIORI INFO CLICCA QUI

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Riportiamo una tabella per meglio spiegare gli effetti di tale protocollo n. 88314/2021 l’Agenzia delle Entrate

ATTI CHE POSSONO ESSERE NOTIFICATIL’art. 157, co. 1, D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio) indica i seguenti atti:

atti di accertamento,
– atti di contestazione,
atti di irrogazione delle sanzioni,
– atti di recupero dei crediti d’imposta, atti di liquidazione, atti di rettifica e liquidazione,

per i quali i termini di decadenza (senza considerare il 64 giorni del periodo di sospensione del primo Lock-down del 2020 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18), scadevano tra l’8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020.

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L’art. 157, co. 2, D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio) indica i seguenti atti:
avvisi, cosiddetti, bonari (ex art. 36 bis, 36 ter del D.p.r. n. 600/1973 ed art, 54 bis D.p.r. n. 633/1972), CLICCA QUI per conoscere la Rottamazione degli avvisi bonari,
liquidazione periodica IVA (ex art. 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78),
– atti di accertamento del bollo auto (ex art. 23, comma 21, del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98 ed articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982 n. 953),
– atti di accertamento per omesso o tardivo versamento della tassa sulle concessioni governative per l’utilizzo di telefoni cellulari (ex articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641).
TERMINE DI NOTIFICA*Gli atti dell’art. 157, co. 1, D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio) devono essere stati emessi (sottoscritti dall’Agenzia delle Entrate) entro il 31 dicembre 2020, possono essere notificati dal il 1° marzo 2021 al il 28 febbraio 2022*.

Gli atti dell’art. 157, co. 2, D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio) emessi o elaborati (anche se non sottoscritti) entro il 31 dicembre 2020 possono essere notificati (inviati o messi a disposizione) dal il 1° marzo 2021 al il 28 febbraio 2022*.
TERMINE EMISSIONE (sottoscrizione) DEGLI ATTIArt. 157, co. 5, D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio) individua il termine entro il quale tali atti devono essere emessi (sottoscritti) nella data di elaborazione risultante dai sistemi informativi dell’Agenzia delle entrate, compresi i sistemi di gestione documentale dell’Agenzia medesima (dubbi si come dare prova di tale data).

*Quadro normativo:

Con il decreto Rilancio (art. 157, D.L. n. 34/2020) era stata disposta:

– la sospensione, fino al 31 dicembre 2020, della notifica dei principali atti impositivi, per i quali i termini di decadenza scadevano tra l’8 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020;

– la notifica degli atti nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021.

Il D.L. n. 3/2021 aveva prorogato di un mese il periodo della notifica degli atti (dal 1° febbraio 2021 al 31 gennaio 2022).

Con il successivo D.L. n. 7/2021 è stato ulteriormente spostato di un mese il periodo di notifica, fissandolo dal 1° marzo 2021 al 28 febbraio 2022.

Sia il D.L. n. 3/2021 sia il D.L. n. 7/2021 sono stati abrogati dall’art. 1 della legge n. 3/2021, di conversione del D.L. n. 183/2020. Sempre la Legge n. 3 del 26 febbraio 2021 ha inserito l’art. 22bis nel D.L. n. 183/2020 che, appunto, ha modificato l’art. 157 del D.L. n. 34/2020, inserendo che la notificazione degli atti sopra indicati potrà avvenire nel periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022.

Inoltre, il comma 6 dell’art. 157 stabilisce che “con uno o più provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle Entrate sono individuate le modalità di applicazione del presente articolo”. Quindi in data 6 aprile 2021 è stato emanato il provvedimento n. 88314/2021.

Quindi ad oggi gli atti che dovevano essere normalmente notificati entro il 31/12/2020 sono stati prorogati fino il 28/02/2022, ma in modo illegittimo. La scadenza per la notifica degli atti e un termine decadenziale e per essere prorogato l’atto che rinvia il termine deve avvenire prima della sua scadenza. Quindi l’art. 1 della legge n. 3/2021 ed il provvedimento n. 88314/2021, avvenuti nel 2021, sono tardivi e quindi incapaci di prorogare il termine di notifica scadente, si ripete, al 31/12/2020. PER MAGGIORI INFO CLICCA QUI

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