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Cartella inesistente se manca la firma del postino nell’avviso di ricevimento

Cartella inesistente se manca la firma del postino

L’avviso di ricevimento è il solo documento idoneo a provare la notifica della cartella di pagamento, se lì manca la firma del postino la notifica è inesistente (Cass. n.  9552 del 12 aprile 2021), perché la sottoscrizione è l’unico elemento valido che garantisce che la notifica sia stata effettivamente eseguita dall’agente postale autorizzato (vedi anche la News del 12/04/2021).

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La fattispecie oggetto dell’ordinanza

La Corte d’appello di Catanzaro, in riforma della sentenza del Tribunale, ha dichiarato non dovute da un contribuente le somme pretese dall’Inail per premi relativi agli anni 2003/2005, portati da una cartella, per la quale non era stata provata la notifica.

La Corte ha osservato che la copia dell’avviso di ricevimento della raccomandata riportava nello spazio destinato alla firma del destinatario una sigla illeggibile e difettava della firma dell’incaricato alla distribuzione.

La Corte ha quindi rilevato la nullità della notifica della cartella e, pertanto, il termine per l’opposizione non decorreva in difetto di notifica della cartella stessa, né quest’ultima aveva effetto interruttivo della prescrizione.

Avverso la sentenza ricorre l’Inail con un motivo e il Riscossore depositata controricorso

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L’articolo in questione

Art. 149 c.p.c.

“Se non è fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione può eseguirsi anche a mezzo del servizio postale.

In tal caso l’ufficiale giudiziario scrive la relazione di notificazione sull’originale e sulla copia dell’atto, facendovi menzione dell’ufficio postale per mezzo del quale spedisce la copia al destinatario in piego raccomandato con avviso di ricevimento. Quest’ultimo è allegato all’originale 

La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna del plico all’ufficiale giudiziario e, per il destinatario, dal momento in cui lo stesso ha la legale conoscenza dell’atto”

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La decisione della Cassazione

Orbene, per la Suprema Corte, in caso di notifica di cartella tramite raccomandata, l’assenza della firma del postino sull’avviso di ricevimento non comporta solo la nullità della notifica, ma, addirittura, la sua inesistenza (quindi non sanabile).

Per la Cassazione, la notifica a mezzo posta non si esaurisce con la spedizione dell’atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario da parte dell’agente postale.

L’avviso di ricevimento, prescritto dall’art. 149, co. 2, c.p.c, è il solo documento idoneo a provare sia la consegna, sia la data di questa, sia l’identità della persona a mani della quale è stata eseguita la consegna.

Ne consegue che la mancanza di firma dell’agente postale sull’avviso di ricevimento del piego raccomandato rende inesistente, e non soltanto nulla, la notificazione, rappresentando la sottoscrizione l’unico elemento valido a riferire la paternità dell’atto all’agente notificante.

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