Notifica

Sezioni Unite: se il destinatario è assente deve essere inviata anche la raccomandata, con prova di ricezione.

Notifica e raccomandata

Per la Suprema Corte, con la sentenza SS. UU. n. 10012 del 15 aprile 2021, solo la ricevuta di ritorno della raccomandata informativa può essere prova della regolare notifica dell’atto del fisco, in caso di assenza temporanea del destinatario. Solo questa deve essere prodotta in giudizio dall’Ufficio, non è sufficiente la produzione la ricevuta di invio della raccomandata informativa.

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Le norme in questione

Art. 8, co. 4, Legge n. 890/1982:

”4. Del tentativo di notifica del piego e del suo deposito è data notizia al destinatario, a cura dell’operatore postale, mediante avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento che, in caso di assenza del destinatario, deve essere affisso alla porta d’ingresso oppure immesso nella cassetta della corrispondenza dell’abitazione, dell’ufficio o dell’azienda. L’avviso deve contenere l’indicazione del soggetto che ha richiesto la notifica e del suo eventuale difensore, dell’ufficiale giudiziario al quale la notifica è stata richiesta e del numero di registro cronologico corrispondente, della data di deposito e dell’indirizzo del punto di deposito, nonché l’espresso invito al destinatario a provvedere al ricevimento del piego a lui destinato mediante ritiro dello stesso entro il termine massimo di sei mesi, con l’avvertimento che la notificazione si ha comunque per eseguita trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al periodo precedente e che, decorso inutilmente anche il predetto termine di sei mesi, l’atto sarà restituito al mittente.

Art. 26978 c.c.

“Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.

Chi eccepisce l’inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l’eccezione si fonda.”

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La fattispecie oggetto dell’ordinanza

Come anticipato nella nostra News del 9 ottobre 2020, la Quinta sezione della Cassazione aveva rimesso la questione sulla prova da produrre in giudizio in caso di notifica ex art. 8 della Legge n. 890/1982 se il destinatario era momentaneamente assente.

Tale Sezione Quinta indicava i due orientamenti in contrasto:

Primo orientamento. La notifica, nel caso l’agente non possa recapitare l’atto, si perfeziona per il destinatario (Agenzia delle Entrate) dopo 10 giorni (Cass. 2638/2019; Cass. n. 13833/2018; Cass. n. 26945/2017).

Secondo orientamento. La prova del perfezionamento della notifica, nel caso in cui il destinatario sia irreperibile temporaneamente, va data producendo il giudizio proprio la copia dell’avviso di ricevimento della raccomandata, il cosiddetto CAD (Cass. n. 6221/2020; Cass. n. 5077/2019; Cass. n. 9642/2018; Cass. n. 15533/2017; Cass. n. 25040/2017).

Quindi il quesito rivolo alle Sezioni Unite era:

se sia sufficiente per il giudizio di rituale perfezionamento della procedura notificatoria in esame la prova offerta dall’Agenzia delle entrate (primo avviso di ricevimento con dette attestazioni) oppure necessario, anche ed essenzialmente, che il notificante depositi l’avviso di ricevimento della “raccomandata informativa” (CAD).”

In riferimento al gradi precedenti.

Il contribuente impugnava una cartella di pagamento e, tra i vari motivi, contestava la non notifica del precedente avviso di accertamento per mancato invio della raccomandata informativa prevista dall’art. 8, co. 4, della Legge n. 890/1982.

Si precisa che sia la CTP che la CTR avevano rigettato le pretese del contribuente. Quest’ultimo, però, non si arrendeva ed insisteva impugnato la decisione dell’appello in Cassazione e poi, addirittura, verso la Sezione Unita.

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La decisione delle Sezioni Unite

Orbene, finalmente la Cassazione ha, con decisione solenne, stabilito sulla corretta notifica di un atto del fisco tramite raccomandata, in caso di assenza del destinatario.

L’unica prova che deve essere portata in giudizio dall’Agenzia è la ricevuta di ritorno della raccomandata informativa.

In tal caso si discute della notifica dell’atto come indicato dalla Legge n. 890/1982, precisamente:

  • L’agente notificatore deve notificare un avviso di accertamento;
  • Non lo consegna lui direttamente, ma lo spedisce, con busta verde, tramite il servizio postale;
  • Il postino non trova il destinatario (e neppure altre persone autorizzate a ritirare il plico) ed ex art. 8, co. 4, Legge n. 890/1982 deve: 1. compiere l’affissione dell’avviso di dove è stato depositato l’atto presso l’abitazione del destinatario (immissione in cassetta postale); 2 spedire una raccomandata informativa con esplicito dove ritirare l’atto.

Il punto oggetto della decisione delle Sezioni Unite è, appunto,

  • se per l’Agenzai delle entrate è sufficiente produrre in giudizio la prova di aver spedito tale raccomandata informativa (la ricevuta di spedizione o la relata di notifica dove è stato segnato ed indicato il numero della raccomandata spedita) OPPURE l’Ufficio deve produrre in giudizio anche l’avviso di ricevimento dove è indicato l’indirizzo del destinatario, la data e la firma dell’effettivo ritiro.

Per la Sezioni Unite, come anticipato, l’Agenzia delle entrate deve produrre necessariamente anche l’avviso di ricevimento dove è indicato l’indirizzo del destinatario, la data e la firma dell’effettivo ritiro.

Tale conclusione deriva anche dall’analisi della sentenza della Corte Costituzionale n. 3/2010 ed il raffronto con la procedura prevista dall’art. 139 c.p.c.

Per la procedura “ordinaria” prevista dall’art. 139 c.p.c. è sufficiente la prova (in giudizio) della semplice spedizione della raccomandata informativa ivi indicata; in tal caso la consegna è stata fatta a un familiare convivente con il destinatario, al custode, ad un addetto al lavoro eccetera (si presume che il plico venga consegnato al destinatario).

Invece, per la procedura prevista dall’art. 8 della Legge n. 890/1982 si necessita anche della prova (in giudizio) dell’avviso di ricevimento della raccomandata informativa con prova dell’effettiva ricezione del plico raccomandata; in tal caso non si è realizzata alcuna consegna, ma vi è stato solamente il deposito dell’atto.

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