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Copia conformità sentenza: il primo avvocato non può attestarla

Copia autentica di sentenza digitale

Per la Suprema Corte è improcedibile il ricorso per Cassazione se l’attestazione di conformità della sentenza impugnata è fatta dal precedente difensore, dopo la nomina del nuovo avvocato incaricato per il giudizio avanti la Corte Suprema (Cass. n. 4401 del 18 febbraio 2021). Vedi anche il VADEMECUM INFORMATICO

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L’articolo di riferimento

Art. 369 c.pc. (deposito del ricorso)

“Il ricorso deve essere depositato nella cancelleria della Corte, a pena di improcedibilità, nel termine di giorni venti dall’ultima notificazione alle parti contro le quali è proposto.

Insieme col ricorso debbono essere depositati, sempre a pena di improcedibilità:

(…)

2) copia autentica della sentenza o della decisione impugnata con la relazione di notificazione, se questa è avvenuta, tranne che nei casi di cui ai due articoli precedenti; oppure copia autentica dei provvedimenti dai quali risulta il conflitto nei casi di cui ai nn. 1 e 2 dell’articolo 362”.

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La fattispecie oggetto dell’ordinanza

La Corte d’Appello respingeva l’appello di un cittadino Pakistano che impugnava la decisione del Tribunale di rigetto di richiesta di domanda di protezione internazionale.

La sentenza d’appello veniva impugnata avanti la Suprema Corte.

In ottemperanza dell’art. 369 c.p.c., il ricorrente deve depositare presso la cancelleria della Cassazione copia autentica della sentenza impugnata, pena l’improcedibilità dell’impugnazione.

Nel caso di specie la copia autentica della sentenza (scaricata dal sistema del Processo Civile Telematico, PCT) era stata effettuata dal precedente avvocato che ha difeso il cittadino Pakistano nel corso del secondo grado d’appello.

Tuttavia, per il ricorso in Cassazione è stato nominato un diverso difensore, da quello che ha attesto la conformità della sentenza della Corte d’Appello.

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La decisione della Cassazione

Per la Suprema Corte è improcedibile, per non aver rispettato il dettato dell’art. 369 c.p.c., il deposito presso la cancelleria della Cassazione una copia, estratta dal PTT, ed autenticata dal precedente avvocato, diverso da quello che ha formulato il ricorso avanti al Supremo Consesso.

Precisamente:

“«Nel caso in cui la sentenza impugnata sia stata redatta in formato digitale, l’attestazione di conformità della copia analogica predisposta per la S. C. (…) può essere redatta, ex art. 9, commi 1-bis e 1-ter della I. n. 53 del 1994, dal difensore che ha assistito la parte nel precedente grado di giudizio, í cui poteri processuali e di rappresentanza permangono, anche nel caso in cui allo stesso fosse stata conferita una procura speciale per quel singolo grado, sino a quando il cliente non conferisca il mandato alle liti per il giudizio di legittimità ad un altro difensore» (…); per contro, una volta conferita la procura speciale a ricorrere per cassazione, il precedente difensore non può più ritenersi “munito di procura“, e non può di conseguenza attestare la conformità all’originale del provvedimento impugnato.” (Cass. n. 4401/2021)

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