Fermo amministrativoipoteca

L’impugnazione dell’ipoteca non ha termine. E’ accertamento negativo del debito

Impugnazione ipoteca è senza termine

La Suprema Corte ha precisato che l’impugnazione dell’iscrizione ipotecaria del Riscossore (nonché del fermo) si qualifica come azione di accertamento negativo del debito e, quindi, non è soggetto ai termini processuali delle azioni di opposizione all’esecuzione (Cass. n. 10272 del 19 aprile 2021). Si veda anche la News del 25 febbraio 2021)

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Norme di riferimento

Art. 617 c.p.c.:

Le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto si propongono, prima che sia iniziata l’esecuzione, davanti al giudice indicato nell’articolo 480 terzo comma, con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto.

Le opposizioni di cui al comma precedente che sia stato impossibile proporre prima dell’inizio dell’esecuzione e quelle relative alla notificazione del titolo esecutivo e del precetto e ai singoli atti di esecuzione si propongono con ricorso al giudice della esecuzione nel termine perentorio di venti giorni dal primo atto di esecuzione, se riguardano il titolo esecutivo o il precetto, oppure dal giorno in cui i singoli atti furono compiuti”

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La Fattispecie oggetto della pronuncia

Il Tribunale dì Cosenza ha dichiarato inammissibile l’opposizione proposta da una Società contribuente nei confronti dell’INPS e di Equitalia Centro s.p.a. avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria (eseguita dal concessionario per il mancato pagamento di una cartella esattoriale), tesa ad ottenere la declaratoria di nullità della notifica di tale comunicazione e l’accertamento negativo del credito previdenziale sotteso all’iscrizione.

Il Tribunale, precisato che l’opposizione si fondava sull’affermata nullità della notifica dell’atto opposto, ha ritenuto che alla controversia in esame dovesse attribuirsi natura di opposizione agli atti esecutivi soggetta, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., al termine di venti giorni da ritenersi decorsi alla data di proposizione del ricorso.

Avverso tale sentenza, propone ricorso straordinario per cassazione la società contribuente sulla base di un unico motivo. Resistono con controricorso l’Inps e l’Agenzia delle Entrate Riscossione (quest’ultima quale successore di Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a.).

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La decisone della Cassazione

La Suprema Corte, basandosi precedenti sentenze della Sezione Unite (Cass. SS. UU. 19667/2014; Cass. SS. UU. 15354/2015) ha affermato che la preventiva iscrizione d’ipoteca e la comunicazione di iscrizione d’ipoteca del Riscossore (nonché il fermo auto) non sono atti esecutivi e, pertanto, non vanno impugnati con la procedura dell’opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.) o dell’opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.).

La contestazione della preventiva iscrizione d’ipoteca e della comunicazione d’iscrizione d’ipoteca sono una semplice azione di accertamento negativo del debito (tributario o contributivo). Pertanto, non hanno alcun termine per esercitare tale azione se non quello decennale della prescrizione.

Pertanto, il Supremo Consesso ha stabilito:

Da quanto sopra esplicitato consegue che la sentenza impugnata, che ha ritenuto inammissibile in quanto proposta oltre il termine di venti giorni l’opposizione avverso la comunicazione preventiva di ipoteca, secondo la disciplina di cui all’art. 617 c.p.c., deve essere cassata e la causa va rinviata al Tribunale di Cosenza in persona di diverso magistrato per un nuovo esame della controversia alla luce dei principi di diritto qui ribaditi.” (Cass. n. 10272/2021).

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