Notifica

Vale la notifica dell’atto anche se consegnato alla moglie separata

Notifica a moglie separata

La Cassazione ha statuito che la notifica di un atto diretto ad una società è valida anche se è ritirato dalla moglie separata del legale rappresentante (Cass. n. 11228 del 28 aprile 2021). La notifica a soggetto diverso dal destinatario è valida se chi ritira l’atto è un familiare ed anche convivente.

Precisamente, il rapporto di coniugio deriva dalla dichiarazione riportata dall’Agente Notificatore nella relata (protetto dalla pubblica fede, contestabile solo con querela di falso) e la convivenza è presunta in modo relativo dal rapporto di coniugio (superabile con prova a carico del destinatario dell’atto). Inoltre, la Suprema Corte precisa che lo stato di separazione non esclude il rapporto di coniugio. Tale rapporto cessa solamente con il divorzio.

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La fattispecie

Un soggetto M., legale rappresentante di una società di persone, si separava legalmente dalla moglie P.. Inoltre, spostava la sede legale della propria società presso la sua residenza.

Una società creditrice formulava istanza di fallimento a danno della società di M. e notificava l’istanza con il provvedimento del giudice alla sede legale della società di M. (che coincideva con la residenza di quest’ultimo). L’atto veniva, però, ritirato dalla moglie separata P. che si trovava presso la residenza di M. Il Giudice di merito considerava valida la notifica e dichiarava il fallimento dell’impresa.

M., quindi, ricorreva per la cassazione della sentenza, eccependo che non era legittima la notifica dell’istanza di fallimento ed provvedimento del Giudice, perché notificata ad ex moglie (dichiarava il ricorrente) essendo separata e residente in luogo diverso dalla residenza di M.

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La decisione della Corte

La Corte, con l’Ordinanza n. 11228/2021, rigettava il ricorso di M. in buona sostanza perché:

  1. In caso di notifica a persona diversa del destinatario, l’art. 139 c.p.c. ammette la consegna a ben individuati soggetti;
  2. Tra tali soggetti vi sono anche i familiari (primo requisito, si presume che il familiare, poi, consegni l’atto al destinatario suo familiare) conviventi con il destinatario dell’atto (secondo requisito);
  3. Familiare è il coniuge legalmente separato (quindi non divorziato);
  4. La dichiarazione fatta dal soggetto, che ha ritirato l’atto, all’Agente Notificatore, fa piena prova fino a querela di falso (se chi riceve l’atto si dichiara familiare, fino a querela di falso, è un familiare del destinatario);
  5. Se un soggetto è familiare (primo requisito) la convivenza con il destinatario dell’atto (secondo requisito) è presunta (presunzione superabile con ogni prova, ma ciò è a carico del soggetto destinatario dell’atto)

Per il Supremo Consesso, il ricorrente non ha dato, quantomeno, prova che la moglie separata era presente presso la sua residenza (anche sede legale della società) sono occasionalmente:

  • Ciò posto, risulta evidente come la parte oggi ricorrente sia venuta meno all’onere di dimostrare il carattere solo occasionale della presenza del consegnatario (moglie separata) in casa propria, non rilevando a tal fine le sole certificazioni anagrafiche del familiare medesimo che attestino una diversa residenza del coniuge non convivente del destinatario della notificazione. Invero, emerge dalla lettura della sentenza impugnata che la prova testimoniale articolata dal ricorrente vedesse solo sulla veridicità dell’attestazione contenuta nella relata in relazione al luogo della ricezione della notifica, profilo quest’ultimo da contestare solo attraverso la presentazione della querela di falso, non avendo il ricorrente articolato altra prova diretta invece a dimostrare, come era suo onere, il carattere occasionale della presenza del consegnatario in casa propria”(Cass. n. 11228/2021).

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