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Richiedere l’estratto di ruolo non interrompe la prescrizione

Ruolo e prescrizione

La Corte d’Appello di Roma, sentenza n. 1541 del 16 aprile 2021, ha confermato il principio della Suprema Corte (per maggiori info, CLICCA QUI) in riferimento alla richiesta di estratto di ruolo al riscossore è la prescrizione dei debiti.

Precisamente, la semplice richiesta della copia della lista dei debiti con lo Stato (estratto di ruolo) non è, di per sé, atto idoneo ad interrompere la prescrizione dei debiti, quantomeno, contributivi. Si ricorda che l’estratto di ruolo è semplicemente un elaborato informatico (Cass. SS. UU. n. 19704/2015).

Sempre la Corte d’Appello, qui in analisi, ha confermato che la dilazione accettata dal Riscossore, ma pagata in parte non è atto idoneo ad interrompere la prescrizione. Serve una espressa volontà del contribuente che precisi che i pagamenti parziali erano stati fatti anche per interrompere la prescrizione.

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La decisione della Corte d’Appello

Il Riscossore proponeva appello alla sentenza del Tribunale che dava ragione al contribuente dichiarando prescritti i debiti contributivi portati da cartelle ed avvisi di addebito.

Il punto principale dell’atto d’impugnazione dell’Agenzia delle Entrate Riscossione affermava:

“6.2 che, inoltre, tra la data di notifica dei suddetti atti e la data di rilascio degli estratti di ruolo (3 febbraio 2017) non è trascorso il termine prescrizionale quinquennale; che l’estratto di ruolo depositato non era stato contestato dalla controparte”.

A tale motivo d’impugnazione la Corte d’Appello ha risposto:

“8. Anche la doglianza di cui al punto 6.2 è infondata.

Invero, in analoga fattispecie, la S.C. ha affermato che, ai fini dell’interruzione della prescrizione di una pretesa tributaria non è idoneo il rilascio, a richiesta del contribuente, dell’estratto di ruolo da parte del Concessionario per la Riscossione perché il rilascio del documento contenente gli elementi della cartella è un comportamento che in sé non esplicita alcuna pretesa o richiesta di adempimento da parte dell’Ufficio che lo rilascia (Cass. 3990/2020).

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