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La cancellazione delle cartelle vale anche per quelle superiori ad €5.000,00

Decreto Sostegni convertito, le novità

Dal 20 agosto 2021 è iniziata la procedura (prevista dal Decreto n. 35195/2021 del MEF) per l’annullamento AUTOMATICO delle CARTELLE con importi fino ad € 5.000,00 (il cosiddetto mini-condono), previsto dal Primo Decreto Sostegni (convertito con legge n. 69 del 21 maggio 2021) (per il Decreto Sostegni BIS CLICCA QUI e Clicca qui per saperne se puoi avere tale cancellazione)

Tuttavia, l’Agenzia delle Entrare, con la circolare n. 11 del 22 settembre 2021, ha precisato che oggetto di tale cancellazione automatica riguarda anche cartelle con importo totale SUPERIORE ad €5.000,00.

Precisamente, tale circolare specifica che con l’espressione “fino a 5.000 euronon si intende la somma totale indicata i cartella (comprensiva di interessi e sanzioni), ma tale limite va considerato in relazione alle singole partite di debito indicate in cartella (tale orientamento dell’Agenzia delle Entrate era prevedibile visto che la Suprema Corte, per la precedente cancellazione automatica ex art. 4, D.L. n. 119/2018, aveva già statuito che il limite per la cancellazione non andava indicato a singola cartella ma per ogni debito ivi indicato, si veda la News del 28 ottobre 2020).

Facendo un esempio: è annullabile una cartella con indicato una somma totale di €8.000,00, perché tale somma è composta da diverse partite di debito (contributi €4.000,00; tributi €3.000,00 e violazione del codice della strada per €1.000,00).

Inoltre, il Riscossore ha attivato, nel proprio sito, un servizio che permette di conoscere quali cartelle già oggetto della Rottamazione e del Saldo e Stralcio che possono essere oggetto della cancellazione dei debito fino €5.000,00 permette CLICCA QUI

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Le novità del Decreto Sostegni BIS

Nella tabella sotto (evidenziato con NEW) riportiamo le maggiori novità di tale decreto.

Si riporta una tabella con indicati i diversi Bonus Fiscali previsti dal Legislatore dal 2000 al 2021, CLICCA QUI.

Sono state, principalmente, confermate:

  • il riconoscimento di un contributo a fondo perduto a favore degli operatori economici colpiti dall’emergenza COVID-19;
  • l’annullamento automatico dei debiti di importo residuo fino a 5.000 euro affidati all’Agente della Riscossione dal 2000 al 2010.

Sono state, invece, introdotte, tra l’altro, le seguenti novità:

  • l’esenzione dal versamento della prima rata IMU 2021 a favore dei soggetti beneficiari del predetto contributo;
  • il riconoscimento di uno specifico contributo a fondo perduto in misura massima di 1.000 euro, a favore delle imprese che hanno attivato la partita IVA nel 2018 ed iniziato l’attività nel corso del 2019.

Riportiamo anche il nuovo FAQ del Riscossore aggiornato al Decreto Sostegni Bis:

Scarica il modello per richiedere i contributi:

Scarica il Decreto Sostegni pubblicato:

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Di seguito si analizzano le principali novità fiscali apportate in sede di conversione in legge del primo Decreto Sostegni.

Esclusione del versamento della prima rata dell’IMUCon l’art. 6-sexiesdel Decreto Sostegni, convertito, è stata prevista l’esenzione dal versamento della prima rata dell’IMU per l’anno 2021 (il cui termine scade il 16 giugno 2021), per alcuni soggetti passivi.
In particolare, la prima rata dell’IMU 2021 non è dovuta dai possessori di immobili che hanno i requisiti per ottenere il contributo a fondo perduto previsto dall’art. 1 del Decreto Sostegni. L’esenzione si applica solo agli immobili nei quali i soggetti passivi esercitano le attività di cui siano anche gestori.
Sanatoria dei versamenti IRAP. ProrogaL’art. 01 del Decreto Sostegni, convertito, proroga al 30 settembre 2021 il termine per avvalersi della regolarizzazione dei versamenti IRAP prevista dal decreto “Agosto” (la scadenza originaria, fissata al 30 novembre 2020, era già stata differita al 30 aprile 2021).
I contribuenti che, fino al 30 aprile 2021, non hanno ancora integrato i versamenti, avranno tempo fino al 30 settembre 2021 per provvedervi.
Canoni di locazione non percepitiL’art. 6-septies del Decreto Sostegni, convertito, anticipa l’entrata in vigore della nuova disciplina in materia di detassazione dei canoni di locazione di immobili abitativi non percepiti per morosità del conduttore.
Pertanto, tale modifica trova applicazione ai canoni non riscossi fin dal 1° gennaio 2020, a prescindere dalla data di stipula del contratto.
Si ricorda, per massimo scrupolo, che i redditi derivanti dai canoni di locazione sono soggetti ad IRPEF anche se non percepiti dal locatore (finché non vi sia un provvedimento di sfratto).
A tale principio generale, limitatamente ai contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, la medesima norma prevede una deroga che consente di sottrarre dall’imposizione i canoni non percepiti a decorrere da un determinato evento.
Con la conversione del Decreto Sostegni, l’applicazione della nuova norma è stata anticipata, a decorrere dal 1° gennaio 2020.
In buona sostanza:
-i canoni non percepiti per morosità del conduttore non sono tassati in capo al locatore già dal momento dell’intimazione di sfratto o dell’ingiunzione di pagamento, trova applicazione a tutti i canoni non percepiti dal 1° gennaio 2020, a prescindere dalla data di stipula del contratto.
La norma ha effetti, pertanto, già sulla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2020.
Contributo a fondo perduto per le Start-upL’art. 1-ter del Decreto Sostegni, convertito, riconosce, per il 2021, un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di reddito d’impresa:
– che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018; – la cui attività d’impresa è iniziata nel corso del 2019
‐ che non hanno avuto diritto al contributo di cui all’art. 1 del medesimo Decreto Sostegni.
Il contributo a fondo perduto è riconosciuto nella misura massima di 1.000 euro.
Impignorabilità del Contributo a Fondo PerdutoIl Decreto Sostegni, convertito, ha previsto che il contributo a fondo perduto di cui all’art. 1, non può essere pignorato
Modalità per richiedere il Fondo perduto ed importiContributo a fondo perduto
Il decreto “Sostegni” prevede un nuovo contributo a fondo perduto per tutti i soggetti che (si veda anche il Protocollo n. 77923/2021 dell’Agenzia delle Entrate che indica le modalità per la richiesta di tali contributi):
1. abbiano subito un calo almeno del 30% dell’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 rispetto a quello 2019 (tale requisito non è richiesto per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019);
2. soggetti che abbiano ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019;
3. Non si applicano i codici ATECO (utilizzati per i Decreti Ristori);
4. Non vi saranno esclusioni per i professionisti iscritti alle Casse di previdenza (come era previsto nel decreto “Rilancio”), come ad esempio Avvocati, commercialisti eccetera.  
5. i contributi a fondo perduto, erogati nel 2020, non concorrono a determinare la soglie dei ricavi e non vanno considerati al fine della riduzione del fatturato medio (circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 5/E/2021).
Sono esclusi dal contributo:
1. i soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del decreto;
2. i soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo l’entrata in vigore del decreto;
3. gli enti pubblici; gli intermediari finanziari e società di partecipazione.  

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Forfettari
La Circ. dell’Agenzia delle Entrate n. 5/E/2021 non da’ chiarimenti in riferimento ai contributi a fondo perduto per i contribuenti che applicano il regime forfettario. La Circ. prima ribadisce che ci si deve ricondurre, anche per tali contribuenti, alla data di effettuazione dell’operazione per le fatture immediate/corrispettivi, mentre in caso di fattura differita il riferimento va al Documento di Trasporto (DDT). Poi, però, conclude dicendo che per ragioni di ordine logico sistematico si “ritiene necessario far riferimento alla documentazione tenuta ai fini della verifica del superamento della soglia massima prevista per il regime di cui al comma 54 dell’articolo 1 della legge n. 190/2014”; richiamando, quindi, un concetto tipicamente reddituale che mal si concilia con la definizione di fatturato richiamata

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Ammontare del contributo.
L’ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2019.
Tale percentuale è pari:
1. al 60% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a €100.000, nel periodo d’imposta 2019;
2. al 50% per i soggetti con ricavi o compensi da €100.00 a non superiori a €400.000, nel periodo d’imposta 2019;
3. al 40% per i soggetti con ricavi o compensi da €400.00 a non superiori a €1 milione, nel periodo d’imposta 2019;
4. al 30% per i soggetti con ricavi o compensi da €1 milione a non superiori ad €5 milioni, nel periodo d’imposta 2019;
5. al 20% per i soggetti con ricavi o compensi da €5 milioni a non superiori ad €10 milioni, nel periodo d’imposta 2019.  
In ogni caso, l’importo del contributo non può essere superiore a 150.000 euro.  
È comunque riconosciuto, per i soggetti beneficiari (inclusi quelli che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2020), un contributo minimo pari a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche
Utilizzo in compensazione dei crediti per le somme a ruoloCon l’art. 1, co. 17-bis del Decreto Sostegni, convertito, viene estesa anche all’anno 2021 la possibilità, per le imprese e i lavoratori autonomi, di utilizzare in compensazione con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo o derivanti da atti esecutivi, affidate agli Agenti della Riscossione entro il 31 ottobre 2020, per i crediti:
‐ maturati nei confronti della Pubblica Amministrazione;
‐ relativi a somministrazioni, forniture, appalti e servizi, anche professionali.
I crediti devono avere le seguenti caratteristiche:
non prescritti, certi, liquidi ed esigibili,
– oggetto di apposita certificazione da parte dell’Ente debitore.
Proroga sospensione dei provvedimenti di rilascio degli immobiliL’art. 40-quater del Decreto Sostegni, convertito, proroga la sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo:
‐ fino al 30 settembre 2021 per i provvedimenti di rilascio adottati dal 28 febbraio 2020 al 30 settembre 2020;
‐ fino al 31 dicembre 2021 per i provvedimenti di rilascio adottati dal 1° ottobre 2020 al 30 giugno 2021. La proroga riguarda:
‐ i provvedimenti di rilascio adottati per mancato pagamento del canone alle scadenze;
‐ i provvedimenti di rilascio conseguenti all’adozione del decreto di trasferimento di immobili pignorati ed abitati dal debitore e dai suoi familiari.

Si veda anche la News del 21/10/2021 sulla decisione della Corte Costituzionale sulla questione dello STOP degli Sfratti
Annullamento automatico delle Cartelle fino ad €5.000,00 ed altre novità fiscali (anche la News del 18/6/2021 https://www.soluzionialdebito.it/2021/06/18/quando-il-fisco-potra-notificare-le-cartelle-e-gli-avvisi-sospesi/)Proroga della sospensione della Riscossione
(ATTENZIONE SONO SOSPESI SOLO GLI ATTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE E GLI AVVISI ESECUTIVI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE – per maggiori info CLICCA QUI– fino al 31 agosto 2021, ma vedi anche CLICCA QUI).

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Scadenze per la Rottamazione III e per il Saldo e stralcio
(CLICCA QUI)
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Cancellazione delle cartelle (confermate anche dalla Conversione in Legge, CLICCA QUI)
Condizioni:
1. Fino ad €5.000,00;
2. Periodo di notifica considerato è dal 2000 al 2010 (non più fino al 2015);
3. per le persone fisiche e persone giuridiche devono aver conseguito un reddito inferiore ad €30.000 dell’anno 2019;
4. per i Soggetti diversi dalle persone fisiche devono aver conseguito, nel periodo d’imposta in corso alla data del 31/12/2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi non superiore ad €30.000,00
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Il FAQ dell’Agenzia delle Entrate Riscossione Riscossore (n. 5) la riscossione di tali cartelle sono sospese (per info CLICCA QUI).
Escluse dalla cancellazione:
1. Le multe, ammende, sanzioni pecuniarie dovute da sentenza penali;
2. I danni erariali;
3. Recupero aiuti di stato.  
Ulteriore cancellazione, caratteristiche:
1. Crediti (tributari e contributivi) senza limiti;
2. Affidati al Riscossore da oltre 5 anni;
3. Non sono state attivate procedure esecutive in questi 5 anni oppure NON stati oggetto di precedenti Definizioni Agevolate.  

*** NEW
Calendario e scadenze stabilite dal MEF per la cancellazione delle cartelle fino ad €5.000,00 (si veda anche la Circ. AE n. 11/2021 che aumenta la portata di tale cancellazione)

– Entro il 20 agosto 2021 il Riscossore trasmetterà all’Agenzia delle Entrate e all’INPS l’elenco dei soggetti che hanno cartelle che potranno rientrare in tale mini-condono (cartelle con data ultima.

– Entro il 30 settembre 2021 l’Agenzia delle Entrate e l’INPS confermeranno i contribuenti (in base alla dichiarazione dei redditi ed altra documentazione) che rientreranno nel limite di €30.000,00 per il reddito.


– Entro il 31 ottobre 2021 il Riscossore dovrà cancellare automaticamente (si spera) tutte le cartelle che rappresentano le caratteristiche sopra indicate. Fino a tale data tali cartelle non potranno essere riscosse dall’Agenzia delle Entrate Riscossione (chiusura della procedura di cancellazione).


– Entro il 30 novembre 2021 sarà il Riscossore a comunicare all’Agenzia delle Entrate e all’INPS la lista dei contribuenti che hanno subito la cancellazione e l’elenco delle relative cartelle
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Rottamazione sugli avvisi bonari
Il Decreto Sostegni prevede la definizione agevolata per tributi e contributi relativi al 2017 e al 2018 non pagati o pagati in parte.
Il contribuente potrà regolarizzare la propria posizione versando l’importo dei tributi o contributi ed interessi, senza sanzioni né somme aggiuntive.

Le caratteristiche sono:
1. Gli importi interessati sono in particolare quelli dovuti a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative agli anni 2017 e 2018.
2. Le comunicazioni sono quelle elaborate entro il 31 dicembre 2020 e non inviate ai contribuenti per effetto della sospensione disposta dal Decreto Rilancio (DL n. 34/2020), e quelle che verranno elaborate entro il 31 dicembre 2021, in relazione alle dichiarazioni del periodo d’imposta 2018;
3. La definizione agevolata è riservata ai titolari di partita IVA;
4. Tali titolari di partita IVA devono aver subito una diminuzione maggiore del 30% del volume d’affari dell’anno 2020, rispetto a quello del 2019.
Il requisito della perdita di volume d’affari deve essere verificata facendo riferimento alle dichiarazioni annuali IVA presentate entro il termine per la presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno 2020 (se il titolare di partita IVA è esonerato dall’invio della dichiarazione annuale IVA la perdita dovrà essere commisurata ai ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni dei redditi per le due annualità).
5. il mancato pagamento di una sola rata del piano proposto dall’Agenzia delle Entrate, comporterà la decadenza di tutta la Rottamazione.

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Sarà l’Agenzia delle Entrate ad individuare i soggetti economici che si trovano nelle condizioni oggettive sopra evidenziate procedendo all’invio agli stessi della relativa proposta di definizione agevolata mediante PEC o lettera raccomandata.
Se il contribuente destinatario della proposta di definizione, decide di accettare la stessa, dovrà versare il dovuto entro i termini ordinari previsti per il pagamento delle somme dovute a seguito dei controlli fiscali automatizzati.
In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute alle scadenze previste, la definizione agevolata decade e verranno applicate le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione.

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