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Decreto Sostegni Bis. Spiegato anche con il primo Decreto Sostegni

Nuovo FAQ del Riscossore

Il 26 maggio 2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Sostegni Bis (CLICCA QUI per vedere la conversione in legge di tale Decreto Legge n. 73/2021).

Con tale Decreto sono state confermate alcune disposizioni del Primo Decreto Sostegni, ma sono anche state introdotte importanti novità in ambito fiscale e su possibili agevolazioni (già si premette che tale Decreto Sostegni Bis è in fase di conversione in legge, pertanto, le relative disposizioni possono essere oggetto di modifica ed integrazione). Si riporta una tabella con indicati i diversi Bonus Fiscali previsti dal Legislatore dal 2000 al 2021, CLICCA QUI.

Scarica qui il Decreto Sostegni BIS.

Scarica il FAQ del Riscossore aggiornato al Decreto Sostegni Bis:

Tale nuovo decreto deve essere coordinato con la conversione in legge del precedente Decreto Sostegni (CLICCA QUI PER INFO).

Di seguito si analizzano le principali novità fiscali apportate da tale Decreto Sostegni Bis.

RIPRESA DELLA RISCOSSIONEProroga termini di versamento di importi delle cartelle e degli avvisi di accertamento
Con l’art. 9 del Decreto Sostegni Bis sono stati prorogati i termini di pagamento delle cartelle e degli avvisi di accertamento/avvisi di addebito.
Normalmente, quando si riceve una cartella (oppure un avviso di accertamento esecutivo/avvisi di addebito), se non si vuole contestarli, le somme ivi indicate devono essere pagate in 60 giorni dalla notifica (senza considerare il termine di possibile adesione e dell’istituto del ricorso-reclamo).
Orbene tale art. 9 ha differito tale termine di pagamento.
Quindi:
I pagamenti di atti notificati dal 8 gennaio 2020 (i 60 giorni andranno a scadere dopo l’8 marzo 2020) fino a 30 giugno 2021 dovranno essere corrisposti, in unica soluzione entro la fine del mese successivo. Quindi entro il 9 agosto 2021 (il 31 luglio 2021 è un sabato). Si veda anche la News del 3 giugno 2021).
-E’ possibile dilazionare tali somme, anche con la nuova dilazione “agevolata” prevista dal Legislatore. Per maggiori info, CLICCA QUI.
-Quanto sopra deve valere anche per gli avvisi di accertamento dell’Agenzia delle Entrate e per gli Avvisi di addebito dell’INPS.

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Blocco della notifica di cartelle fino al 30 giugno 2021
E’ stato nuovamente prorogato blocco della notifica delle cartelle del Riscossore fino al 30 giugno 2021.
Precisamente il Riscossore NON potrà:
-notificare cartelle ed altri atti della riscossione e l’Agenzia delle Entrate non potrà notificare gli avvisi di accertamento immediatamente esecutivi ( si veda anche la News del 12 aprile 2021 sulla tardività di tali atti).
-il Riscossore non potrà emettere nuovi pignoramenti presso terzi (il FAQ del Riscossore ha previsto l’inizio i pignoramenti dal 01 luglio 2021);
-il Riscossore non potrà emettere nuove ipoteche e nuovi fermi amministrativi;
si ricorda che per tali cartelle è possibile chiedere la dilazione “agevolata” degli importi, fino al 31 dicembre 2021 (per maggiori info si veda la News del 29 marzo 2021)*.

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Validi gli atti già inviati
Sempre il Decreto Sostegni Bis precisa che restano validi tutti gli atti ed i provvedimenti adottati e/o notificati dall’Agenzia delle Entrate Riscossione nel periodo dal 01 maggio al 21 maggio 2021.

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Sulla cancellazione dei debiti fino ad €5.000,00
Purtroppo, il Decreto Sostegni Bis non ha “miglioramento” lo sgravio degli importi fino a €5.000,00.
Rimangono le norme previste dal Primo Decreto Sostegni.
(tuttavia, vi è una ipotesi di cancellazione/prescrizione delle cartelle dopo i 5 anni)
PAGAMENTO DELLE RATE DELLE DILAZIONE SOSPESE*Il pagamento delle rate, delle dilazioni concluse con il Riscossore, in scadenza dall’8 marzo 2020 al 30 giugno 2021 è sospeso.
Tali rate sospese dovranno essere versate entro il 31 luglio2021 (utilizzando i bollettini già in possesso con indicate le date scadute), invece, dopo il 31 luglio 2021, si dovranno utilizzare i bollettini di pagamento con le date corrette.
Tuttavia, anche per tali dilazioni è possibile applicare le disposizioni della dilazione “agevolata” degli importi, fino al 31 dicembre 2021 (per maggiori info si veda la News del 29 marzo 2021)*.
LA P.A. NON PUO’ BLOCCARE I PAGAMENTIE’ inibito, fino al 30 giugno 2021, a tutte le Pubblica Amministrazione (Agenzia delle Entrate, Comuni, INPS, eccetera) di effettuare verifiche sui debiti a ruolo, prima di effettuare pagamenti (art. 48 bis D.p.r. n. 602/1973), per importi superiori ad € 5.000,00.
Pertanto, prima di pagare le aziende la P.A. non dovrà verificare presso l’Agenzia delle Entrate-Riscossione se il creditore risulta moroso, per importo superiore ad €5.000,00.
La P.A. dovrà pagare le somme richieste.
NUOVO CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER PARTITE IVA Il nuovo allargamento dei contributi a fondo perduto (aumento fino ad €23 miliardi) comporta (per le P.IVA con ricavi/compensi fino ad €10 milioni) specifiche novità:  

1.  CONTRIBUTO AUTOMATICO (su diminuzione fatturato).
L’art. 1, commi da 1 a 4, del Decreto Sostegni Bis prevede un nuovo contributo automatico , pari al 100% di quello già erogato con i Contributo a Fondo Perduto del Primo Decreto Sostegni (D.L. n. 41/2021).
Quindi i contribuenti che hanno già beneficiato del primo Contributo a Fondo Perduto spetterà lo stesso importo per il secondo Contributo a Fondo Perduto.  

2. NUOVA EROGAZIONE (misurato sul risultato del 2020)
L’art. 1, commi da 5 a 9, del Decreto Sostegni Bis prevede un ulteriore Contributo a Fondo Perduto, che consiste in una sorta di integrazione del primo contributo (subito sopra spiegato).
Tale integrazione del Contributo si applica con gli stessi principi e per gli stessi beneficiari già previsti per il primo Contributo a Fondo Perduto (D.L. n. 41/2021), i quali, quindi, potranno usufruire di un incremento.
Tale incremento è calcolato su un periodo temporale differente di quello del primo Contributo a Fondo Perduto (D.L. n. 41/2021).
Precisamente, sarà calcolato con il raffronto tra il periodo 01 aprile 2020-31 marzo 2021 ed il periodo 01 aprile 2019-31 marzo 2020.
Se da tale periodo risulta una maggiore perdita, il contribuente avrà diritto a tele integrazione del contributo. Il calcolo è relativo ad una percentuale da applicare, che varia alle seguenti condizioni:
-60% per ricavi/compensi non oltre €100.000,00;
-50% per ricavi/compensi tra €100.000,00 ed €400.000,00;
-40% per ricavi/compensi tra €400.000,00 ed €1 milione;
-30% per ricavi/compensi tra €1 milione ed €5 milioni;
-20% per ricavi/compensi tra €5 milioni ed €10 milioni.
Si deve, però, formulare specifica domanda all’Agenzia delle Entrate (non è automatico).

3. PER NUOVI BENEFICIARI. Sempre l’art. 1, commi dal 1 al 4, del Decreto Sostegni Bis prevede un nuovo Contributo a Fondo Perduto per i soggetti non coinvolti dal primo Contributo a Fondo Perduto (D.L. n. 41/2021).
Per tali soggetti il riferimento temporale è: raffronto tra il periodo 1 aprile 2020-31 marzo 2021 ed il periodo 1 aprile 2019-31 marzo 2020.
Il calcolo è relativo ad una percentuale da applicare, che varia alle seguenti condizioni:
-90% per ricavi/compensi non oltre €100.000,00; –70% per ricavi/compensi tra €100.000,00 ed €400.000,00;
-50% per ricavi/compensi tra €400.000,00 ed €1 milione;
-40% per ricavi/compensi tra €1 milione ed €5 milioni;
-30% per ricavi/compensi tra €5 milioni ed €10 milioni. La percentuale in questo caso è maggiore di quelle applicate precedente tipologia (NUOVA EROGAZIONE), perché si tratta di soggetti che non hanno potuto beneficiare del primo Contributo a Fondo Perduto (D.L. n. 41/2021).

4. CONGUAGLIO. Il Decreto Sostegni Bis prevede anche una forma di conguaglio al fine di dare un ulteriore aiuto alle imprese ed ai professionisti colpiti dalla pandemia.
Tale conguaglio si applica se il risultato “economico di esercizio” rappresenti un peggioramento in un determinato periodo da raffrontare: tra il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 ed il periodo d’imposta precedente.
A tale perdita sarà applicata una percentuale (che sarà definita dal MEF o con specifico Decreto).
Dal calcolo di tale percentuale saranno esclusi tutti gli aiuti ricevuti dalla normativa d’urgenza: Decreto Sostegni; Decreti Ristori; Decreto di Agosto 2020; Decreto Rilancio.
Anche in questo caso il contributo non sarà automatico, ma bisognerà formulare specifica istanza all’Agenzia delle Entrate.
PROROGA DEL CREDITO D’IMPOSTA PER CANONI DI IMM. AD USO NON ABITATIVOL’art. 4 del Decreto Sostegni Bis interviene anche sul credito d’imposta per i canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo.
Si ricorda che il credito d’imposta (Art. 28 D.L. n. 34/2020, Decreto Rilancio) spetta, ai soggetti a partita IVA, nella misura del:
60% dei canoni di locazione, concessione o leasing;
50% dei canoni di affitto d’azienda;
30% per le agenzie di viaggio e tour operator.
NUOVO CREDITO D’IMPOSTA PER I CANONI D’AFFITTO DI LOCAZIONI AD USO NON ABITATIVO L’art. 4 del Decreto Sostegni Bis ha introdotto una “nuova versione” del credito d’imposta per le locazioni, operante per i primi cinque mesi del 2021 (da gennaio 2021 a maggio 2021). Il “nuovo” credito d’imposta per le locazioni interessa:
-i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 15 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello in corso al 26 maggio 2021 (anno 2019, per i soggetti “solari”);
-gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.  

Per i mesi da gennaio a maggio 2021, anche il “nuovo” credito d’imposta spetta nella misura del:
60% dei canoni di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo;
30% dei canoni di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato alle medesime attività;
60% per gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività istituzionale.  

Rispetto al credito d’imposta 2020 previsto dal Primo Decreto Rilancio, cambiano:
-sia l’ammontare del calo minimo di fatturato richiesto, che passa dal 50% al 30%;
-sia i periodi di riferimento per il confronto, che sono ora costituiti dal c.d. “anno pandemico”, dovendo confrontare l’ammontare medio mensile del fatturato riferito al periodo 1° aprile 2020–31 marzo 2021 con quello riferito al periodo “pre-pandemia” 1° aprile 2019–31 marzo 2020;
-sia il metodo di calcolo, atteso che il calo non deve più essere verificato mese per mese, bensì sull’ammontare medio mensile del fatturato dei periodi di riferimento.
SOSPENSIONE DEI LICENZIAMENTINel Decreto Sostegni Bis è prevista anche una proroga del blocco dei licenziamenti per ulteriori 60 giorni. Blocco fino al 28 agosto 2021.
Tale bocco dei licenziamenti è applicabile solo per quelle imprese che hanno fatto richiesta di utilizzare la cassa integrazione Codiv (con un massimo di 13 settimane), fino al 30 giugno 2021
AGEVOLAZIONE PER ACQUISTO PRIMA CASA PER UNDER 36L’art. 64 del Decreto Sostegni Bis prevede una nuova agevolazione per l’acquisto della “prima casa” di abitazione per i soggetti:
-che non hanno ancora compiuto 36 anni di età;
-che nel contempo hanno un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 40.000 euro annui.
L’agevolazione consiste nell’esenzione dalle imposte d’atto (imposta di registro, imposta ipotecaria e imposta catastale).
Per gli atti imponibili ad IVA, vi è un credito d’imposta pari all’IVA corrisposta in relazione all’acquisto medesimo.
Inoltre, vi è anche l’esenzione dall’imposta sostitutiva sui mutui erogati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione degli immobili agevolati.
Vi è però un limite temporale. Tali agevolazioni valgono per gli atti stipulati tra il 26 maggio 2021 e il 30 giugno 2022.
L’agevolazione attiene gli atti:
-a titolo oneroso di acquisto della proprietà;
-traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione.
Deve trattarsi di abitazioni diverse da quelle catastalmente classificate in A/1, A/8 o A/9.
INTERVENTI PER MUTUI PRIMA CASASempre l’art. 64 del Decreto Sostegni Bis contiene anche alcune misure in materia di mutui e garanzie per l’acquisto della prima casa (c.d. “Fondo Gasparrini” e “Fondo di garanzia per la prima casa”).

* In riferimento alla possibilità di usufruire del mancato pagamento di 10 rate (per maggiori info CLICCA QUI) vi sono due interpretazione della numerosa legislazione che si è accavallata: LA PRIMA. le rate non pagate dal 08 marzo 2020 al 31 maggio 2021 NON si contano, quindi TUTTE le 10 rate saranno conteggiate dal 01 giugno 2021; LA SECONDA. nel periodo dal 08 marzo 2020 al 31 maggio 2021 si conteggiano le rate non pagate (sono 16), quindi se un contribuente non avesse mai pagato una di tali rate sospese, a inizio giugno 2021 dovrà pagare tutte tali rate sospese in unica soluzione altrimenti decadrà tutta la rateazione (la FAQ, n. 9, del Riscossore Aggiornata al Decreto Sostegni Bis non ha risolto il dubbio).

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