CoronaVirus

Le novità su dilazione e Rottamazioni, del periodo COVID

Il pagamento della prima rata della dilazione interrompe il pignoramento

Il D.L. n. 41/2021 (convertito in Legge, per maggiori info CLICCA QUI) ha confermato le novità del D.L. n. 3/2021. Vedi anche il Decreto Fiscale di ottobre 2021, CLICCA QUI Il Decreto Sostegni Bis, però, ha prorogato le scadenze in considerazione del nuovo stop della riscossione fino al 31/08/2021 (si veda anche la News del 18/06/2021). Il Nuovo Decreto Fiscale n. 146/2021 ha ulteriormente modificato le scadenze per la Rottamazione III e per il Saldo e Stralcio, nonché le rate della dilazione ordinaria, cosiddetta agevolata. Per informazioni sulla nuova possibilità di dilazionare per i decaduti da precedenti dilazioni, CLICCA QUI

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CLICCA QUI PER CHIEDERE I BOLETTINI DI PAGAMENTO CHE HAI PERSO O NON TROVI PIU’

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Scarica il nuovo FAQ del Riscossore aggiornato al Decreto Fiscale n. 146/2021:

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Qui indichiamo due utili tabelle su tali novità ed i nuovi modelli di dilazione di Agenzia delle Entrate Riscossione

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NUOVA DILAZIONI “AGEVOLATA” (nuovo Decreto Fiscale di ottobre 2021; art. 7 D.L. n. 157/2020* art. 1 D.L. n. 3/2021 e art. 13-decies del D.L. n. 137/2020 e art. 4 del  D.L. n. 41/2021 Decreto Sostegni Bis)**

Di che dilazione si tratta? L’art. 7 del D.L. n. 157/2020* (e l’art. 4 del  D.L. n. 41/2021 e il Decreto Sostegni Bis) ha modificato la dilazione che si può chiedere all’Agenzia delle Entrate-Riscossione per le pretese (tributarie, contributive e per la violazione del codice della Strada), iscritte a ruolo. Tale dilazione è prevista dall’art. 19 del D.P.R. n. 602/1973.
Sospesi i termini di prescrizione e di decadenza Tale articolo 19, comma 1-quater, del D.P.R. n. 602/1973, è stato da ultimo modificato: dall’art. 13-decies, comma 1, lett. a), D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 (convertito, con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176); per l’applicabilità di tale disposizione vedi l’art. 13-decies, comma 2, del medesimo D.L. n. 137/2020; – dall’art. 7, comma 1, lett. a), D.L. 30 novembre 2020, n. 157 (poi abrogato dall’art. 1, comma 2, della citata Legge n. 176/2020, a norma del quale restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del predetto D.L. n. 157/2020); – dall’art. 4 del  D.L. n. 41/2021 e dal Decreto Sostegni Bis. Tale comma 1-quater dell’art. 19 D.p.r n. 602/1973, ora prevede:1-quater. A seguito della presentazione della richiesta di cui al comma 1 e fino alla data dell’eventuale rigetto della stessa richiesta ovvero dell’eventuale decadenza dalla dilazione ai sensi del comma 3: a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza; b) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione; c) non possono essere avviate nuove procedure esecutive
Blocco per nuovi fermi e nuove ipoteche L’art. 7, comma 1, let a) del D.L. n. 157/2020*,(si consideri anche l’art 13-decies DL n 137/2020 e l’art. 4 del  D.L. n. 41/2021 e il il Decreto Sostegni Bis) ha sostituito la lettera b)  dell’art. 19, comma 1-quater, del D.P.R. n. 602/1973, che ora prevede: b)   Non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e nuove ipoteche, eccezione per quelli già iscritti alla data della presentazione dell’istanza di dilazione.
Blocco per nuove procedure esecutive L’art. 7, comma 1, let. a), del D.L. n. 157/2020* (si consideri anche l’art. 13-decies del D. L. n 137/2020 e l’art. 4 del  D.L. n. 41/2021 e il il Decreto Sostegni Bis) ha sostituito la lettera c)  dell’art. 19, comma 1-quater, del D.P.R. n. 602/1973, che ora prevede: c)   Non possono essere avviate nuove procedure esecutive, dopo l’invio dell’istanza di dilazione.
Estinzione del pignoramento con il pagamento della prima rata L’art. 7, comma 1, let. b), del D.L. n. 157/2020* (e l’art. 4 del  D.L. n. 41/2021 e il il Decreto Sostegni Bis) ha inserito dopo l’art. 19, comma 1-quater, del D.P.R. n. 602/1973, anche: –      Comma 1-quater 2, che prevede l’estinzione delle procedure esecutive attive prima dell’invio dell’istanza di dilazione avviata, con il semplice pagamento della prima rata della rateazione concessa.
Dilazioni senza ISEE per importi fino ad €100.000 L’art. 7, comma 3, del D.L. n. 157/2020* (e l’art. 4 del  D.L. n. 41/2021 e il il Decreto Sostegni Bis) ha cambiato l’art.19 comma 1, ultimo periodo, del D.P.R. n. 602/1973 ed ha aumenta il limite delle richieste di dilazione senza ISEE: –      Si può richiedere la dilazione a 72 rate per importi fino ad €100.000 (prima era fino ad €60.000) senza bisogno di allegare l’Isee.
Si conferma la decadenza dalla dilazione con il mancato pagamento di 10 rate L’art. 7, comma a, del D.L. n. 157/2020* (e l’art. 4 del  D.L. n. 41/2021 e il Decreto Sostegni Bis) conferma che la nuova dilazione (la cosiddetta dilazione “agevolata”) decadrà con il mancato pagamento di 10 rate anche non consecutive (originariamente erano 5 le rate). Si precisa che tali rate possono essere corrisposte a partire dal 01 settembre 2021. Si veda anche la News del 20/8/2020. Il Nuovo Decreto Fiscale di Ottobre 2021 ha aumentato tale possibilità di “saltare” le rate fino ad un massimo di 18.
IMPORTANTE:
  • La nuova dilazione può essere chiesta anche se il contribuente è decaduto da precedenti dilazioni
  • Sono sospesi i pagamenti delle rate dal 8 marzo 2020 al 31 agosto giugno 2021
L’art. 7, comma 5, del D.L. n. 157/2020* (e l’art. 4 del  D.L. n. 41/2021 e il il Decreto Sostegni Bis) introduce una importante novità: –      Se prima del 8 marzo 2020 il contribuente era già decaduto da precedenti dilazioni con il Riscossore, lo stesso cittadino potrà richiedere una nuova dilazione senza prima pagare l’intero importo delle dilazioni già decadute (prima del 8 marzo 2020). Si veda anche il Decreto Cura Italia. Le novità del D.L. n. 3/2020 (modificato dal lart. 4 del  D.L. n. 41/2021) per le dilazione “agevolata”, sono:
  1. cartelle in scadenza dal 8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, è possibile chiedere tale dilazione;
  2. piano di dilazione in corso con rate NON pagate che scadono nel periodo dal 8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, tali rate possono possono essere corrisposte entro il 31 ottobre 2021, ma in unica soluzione**;
  3. ha previsto che il pagamento delle rate della dilazione in scadenza dal 8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 sono sospese e devono essere corrisposte entro il 31 ottobre 2021**. 
  4. piano di dilazione in corso con TUTTE le rate pagate anche nel 2020, si possono pagare anche in più momenti dopo il 31 agosto 2021, visto che la dilazione decadrà con il non pagamento di  18 rate (in luogo delle precedenti 5)**.
Si possono dilazionare anche le cartelle già oggetto di Rottamazioni non saldate L’art. 7, comma 6, del D.L. n. 157/2020 (si veda anche art. 13 decies del D.L. n. 137/2020 e l’art. 4 del  D.L. n. 41/2021) e il Decreto Sostegni Bis)* ha introdotto una novità tra Rottamazione III (Saldo e Stralcio) e dilazioni già da noi indicata nella News del 20 agosto 2020 (che interpretava il Decreto Rilancio). Precisamente: –      È possibile inserire nella nuova dilazione “agevolata” le cartelle già fatte oggetto delle precedenti Definizioni Agevolate (Rottamazione III e del Saldo e Stralcio) decadute al 31/12/2019. La norma di riferimento non prevede come termine ultimo per la richiesta della nuova dilazione la scadenza del 31/12/2021 ma è opportuno formulare la richiesta entro tale termine. Per scoprire le nuove scadenze per le rate della Rottamazione e del Saldo e Stralcio, CLICCA QUI
Termine di efficacia di tale “Nuova” dilazione Il termine di tale nuova dilazione è dal 30 novembre 2020 fino al 31 dicembre 2021. Tale scadenza non è stata modificata dal D.L. n. 3/2021
*articolo 7 è stato abrogato dall’art. 1, co. 2 della Legge n. 176/2020, vedi ora l’art. 13 decies del D.L. n. 137/2020 convertito dalla Legge n. 176/2020 __________ **In riferimento alla possibilità di usufruire del mancato pagamento di 18 rate (per maggiori info CLICCA QUI) vi sono due interpretazione della numerosa legislazione che si è accavallata: LA PRIMA. le rate non pagate dal 08 marzo 2020 al 31 maggio 2021 NON si contano, quindi TUTTE le 18 rate saranno conteggiate dal 01 giugno 2021; LA SECONDA. nel periodo dal 08 marzo 2020 al 30 settembre 2021 si conteggiano le rate non pagate (sono 18), quindi se un contribuente non avesse mai pagato una di tali rate sospese, a inizio giugno 2021 dovrà pagare tutte tali rate sospese in unica soluzione altrimenti decadrà tutta la rateazione. (la FAQ del Riscossore Aggiornata al Decreto Fiscale n. 146/2021). Si veda anche la News del 22/10/2021 che con l’ennesimo rinvio della notifica delle cartelle a ottobre 2021 sembrerebbe che il Legislatore abbia optato per LA PRIMA ipotesi.

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RATE ROTTAMAZIONE III e SALDO E STRALCIO

Proroga rata del 2020 e del 2021

L’art. 4 e l’art. 5 del D.L. n. 41/2021 (Decreto Sostegni) ha spostato la scadenza per il pagamento della rate della Rottamazione III e del Saldo e Stralcio, di tutto il 2020, e del 2021.

Precisamente:

RATA SCADENTI NEL 2020: E’ stato stabilito il termine ultimo al 30 novembre 2021 (in luogo delle aggiunte 4) CLICCA QUI per maggiori info s.

RATA SCADENTI NEL 2021: Invece è al 30 novembre 2021 il termine con riferimento alle rate dovute nel 2021.

Ok per il ritardo di 5 giorni per il pagamento

L’art. 4 e l’art. 5 del D.L. n. 41/2021 (Decreto Sostegni, confermato anche per il Decreto Fiscale n. 146/2021) hanno previsto che per entrambe le ipotesi di proroga sopra indicate, è ammesso il pagamento entro i cinque giorni successivi alla scadenza.

Quindi i è pagamenti effettuati entro tale termine di tolleranza saranno considerati validi.

Rottamazione e Saldo e Stralcio scaduti prima del 31/12/2019

Il D.L. n. 157/2020 (non modificato dal D.L. n. 3/2021), confermato anche per il Decreto Fiscale n. 146/2021, ha previsto la possibilità di chiedere la dilazione “agevolata” (ex art. 16 D.p.r n. 602/1973) dei debiti oggetto della Rottamazione III o del Saldo e Stralcio se decadute entro il 31/12/2019.

Tale possibilità NON è stata modificata dal D.L. n. 41/2021 (Decreto Sostegni)

Come pago le rate ?

Per effettuare il pagamento delle rate della Rottamazione III o del Saldo e Stralcio si possono usare i bollettini già inviati con la “Comunicazione delle somme dovute”.

Non vi sono problemi se il pagamento verrà effettuato in date differenti da quelle ivi indicate

Ecco tutti i NUOVI modelli del Riscossore:

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