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Cassazione: Diritti Camerali si prescrivono in 5 anni, ma tale termine vale anche per tutti gli atri tributi

Tributi si prescrivono in 5 anni, come le sanzioni

La Cassazione, con l’Ordinanza n. 14244 del 25 maggio 2021, ha precisato che per i diritti camerali la prescrizione è di 5 anni come espressamente indicato dalla legge per le sanzioni tributarie.

Per la Suprema Corte, tutti i tributi, imposte e sanzioni devono essere considerati, in termini di prescrizione, in modo unitario. Se vi è una legge che prevede uno specifico termine di 5 anni di prescrizione per le sanzioni, allora tale termine deve valere anche per i tributi (se non vi è alcuna legge che specifica un tempo diverso).

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La norma di riferimento

Art. 2948, co. n. 4, c.c. (prescrizione in 5 anni)

Si prescrivono in cinque anni:

(…)

4) gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi;”

Art. 20 D.Lgs. n. 472/1997 (decadenza prescrizione)

“(…)

3. Il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni. L’impugnazione del provvedimento di irrogazione interrompe la prescrizione, che non corre fino alla definizione del procedimento.”

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La decisione della Cassazione

La Cassazione, nel decidere sulla prescrizione di diritti camerali, va a statuire se a tali tributi vada applicato il termine prescrizionale di 10 anni (come sempre insiste il Riscossore) oppure di 5 anni (come stabilito dalla legge).

Nello stabilire l’applicazione del termine quinquennale per i diritti camerali, il Supremo Consesso emette un principio dirompente che vale anche per tutti gli altri tributi: se la norma specifica già prevede un termine per le sanzioni allora tale termine deve valere anche per i collegati tributi, se non vi è altra specifica norma che stabiliste un termine diverso. Obbligazione principale (tributi) ed obbligazione accessoria (sanzioni e/o interessi tributari) devono essere unitari.

Precisamente:

“La ratio di questa interpretazione si fonda nel principio, anche esso ribadito in precedenti interventi di questa Corte (in ultimo Cass. n. 20955 del 2020), secondo cui il termine entro il quale deve essere fatta valere l’obbligazione principale tributaria e quello relativo a quella accessoria, ovvero la sanzione nel caso di specie, deve essere unitario” (Cass. n. 14244/2021). Si vedano anche le altre News, CLICCA QUI.

In riferimento ai Diritti Camerali, l’Ordinanza in commento precisa:

  • L’art. 20 del D.Lgs. n. 472/1997, già prevede un termine di 5 anni per le sanzioni tributarie;
  • L’art. 11 del D.M. del 27 gennaio 2005 n. 54, prevede espressamente un termine di 5 anni per le sanzioni applicabili ai Diritti Camerali;
  • I Diritti Camerali hanno natura di obbligazione unitaria con scadenza annuale e, pertanto, si deve applicare la prescrizione di 5 anni prevista dall’art. 2948, co. 1, n. 4 c.c.

Pertanto, i Diritti Camerali si prescrivono in 5 anni e non in 10 anni come vorrebbe il Riscossore.

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