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Notifica: non basta la comunicazione all’anagrafe della nuova residenza, ma serve anche l’indicazione nella dichiarazione dei redditi

Notifica e cambio di residenza

La Cassazione, con l’Ordinanza n. 13843 del 20 maggio 2021, ha messo in luce un passaggio poco considerato da molti contribuenti. Per il Fisco vi è concreta modifica della residenza (domicilio fiscale), se il nuovo indirizzo è comunicato all’anagrafe, ma anche indicato nelle dichiarazioni dei redditi.

Pertanto, non vi sarà errata notifica se una cartella viene notificata al vecchio indirizzo (diverso da quello nuovo comunicato all’anagrafe), se lo stesso non è indicato anche nella dichiarazione. Vi sarebbe una lesione dell’affidamento che il Fisco avrebbe, in buona fede, dall’indicazione rimasta nella dichiarazione dei redditi (si veda però la News del 9 gennaio 2019, relativa ad una Cassazione di segno contrario).

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La norma di riferimento

Art. 60, co. 3, D.p.r. n. 600/1973. (prescrizione in 5 anni)

“ (…) d) è in facoltà del contribuente di eleggere domicilio presso una persona o un ufficio nel comune del proprio domicilio fiscale per la notificazione degli atti o degli avvisi che lo riguardano. In tal caso l’elezione di domicilio deve risultare espressamente da apposita comunicazione effettuata al competente ufficio a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero in via telematica con modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate;” (CLICCA QUI PER SCARICARE L’APPPOSITO MODELLO)

(…)

Le variazioni e le modificazioni dell’indirizzo hanno effetto, ai fini delle notificazioni, dal trentesimo giorno successivo a quello dell’avvenuta variazione anagrafica, o, per le persone giuridiche e le società ed enti privi di personalità giuridica, dal trentesimo giorno successivo a quello della ricezione da parte dell’ufficio della dichiarazione prevista dagli articoli 35 e 35-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ovvero del modello previsto per la domanda di attribuzione del numero di codice fiscale dei soggetti diversi dalle persone fisiche non obbligati alla presentazione della dichiarazione di inizio attività IVA.”

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La fattispecie

Un contribuente impugnava una cartella di pagamento eccependo la non notifica del prodromico avviso di accertamento. L’eccezione sulla mancata notifica dell’avviso di accertamento si basava sul fatto che il contribuente aveva già cambiato residenza e tale cambiamento era stato correttamente comunicato solo all’anagrafe del Comune (nessuna raccomandata all’Agenzia delle Entrate).

Il contribuente però inviava le dichiarazioni dei redditi con indicato, come domicilio fiscali, il precedente Comune dove aveva la precedente residenza, per più volte.

L’Agenzia delle Entrate notificava, quindi, l’avviso al vecchio indirizzo del Comune indicato nella dichiarazione dei redditi.

Pertanto, per la CTR tale notifica era corretta, perché la non corretta indicazione nella dichiarazione dei redditi ha indotto in errore l’Agenzia, che si è affisata a quella indicata nel modello di dichiarazione.

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La decisione della Cassazione

Orbene, la Cassazione, con l’Ordinanza in commento, ha precisato che il termine di 30 giorni successivo a quella dell’avvenuta variazione (art. 60, co. 3, D.p.r. n. 600/19783) del dato anagrafico della residenza, ha valore per il fisco se nella dichiarazione dei redditi non è indicato il vecchio Comune.

Precisamente:

“peraltro, come già più volte chiarito da questa Corte (tra le tante, Cass., 21/07/2015, n. 15258, 14/12/2016, n. 25680), il disposto del primo periodo del terzo comma dell’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 (a norma del quale le variazioni e le modificazioni dell’indirizzo risultanti dai registri anagrafici «hanno effetto» ai fini delle notificazioni, ancorché dal trentesimo giorno successivo) – come pure, (…) – non autorizzano la conclusione che l’indicazione della residenza contenuta nella dichiarazione dei redditi sia priva di effetti ai fini della notificazione degli atti dell’amministrazione finanziaria, giacché questa, prima di notificare un atto al contribuente, dovrebbe in ogni caso controllare, mediante una verifica sui registri anagrafici, l’attualità dell’indicazione della residenza contenuta nella dichiarazione dei redditi;”

“(…) si porrebbe in conflitto con il consolidato orientamento di questa Corte secondo cui l’indicazione, nella dichiarazione dei redditi, della propria residenza (o di un proprio domicilio in un indirizzo diverso da quello di residenza, ma nell’ambito del medesimo comune dove il contribuente è fiscalmente domiciliato; lett. d del primo comma dell’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973) va effettuata in buona fede, nel rispetto del principio dell’affidamento che deve informare la condotta di entrambi i soggetti del rapporto tributario” (Cass. n. 13843/2021)

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