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Contributo Unificato: il semplice motivo di mancata notifica della cartella non comporta anche la sua impugnazione

Contributo Unificato ed atti impugnati

La Cassazione, con l’Ordinanza n. 13314 del 18 maggio 2021, precisa la distinzione tra atti impugnati e motivi di annullamento.

Nel caso in cui un contribuente impugni una iscrizione ipotecaria e, tra i vari motivi, eccepisce la non notifica delle cartelle prodromiche l’ipoteca e illegittima anche se non è formalmente impugnata anche la cartella stessa

In buona sostanza, non serve impugnare anche l’atto precedente all’iscrizione ipotecaria per far valere l’illegittimità di quest’ultima per assenza di notifica della cartella. Considerando che gli atti del fisco sono uno consequenziale dell’altro, la mancata notifica del precedente atto, comporta l’annullamento del successivo, senza una sua formale impugnazione.

Tale principio è anche utile in caso di contestazione del Contributo Unificato Tributario richiesto come tassa per l’iscrizione delle causa.

Nel caso in cui un contribuente impugni una iscrizione ipotecaria, oppure una intimazione di pagamento, tra i vari motivi eccepisce la mancata notifica delle cartelle precedenti. In questi casi la cancelleria delle CTP o delle CTR emettono un Contributo Unificato “esagerato” confondendo i motivi d’impugnazione con gli atti impugnati.

Per le cancellerie viene duplicato il valore della lite: quello indicato dell’atto successivo (ipoteca o intimazione di pagamento) oltre al valore di tutte le cartelle tributarie presupposte (in riferimento al Contributo Unificato Tributario Vedi anche, CLICCA QUI).

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La norma di riferimento

Art. 19, co. 3, D.Lgs. n. 546/1992 (Atti impugnabili e oggetto del ricorso)

(…)

Gli atti diversi da quelli indicati non sono impugnabili autonomamente.

Ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri. La mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all’ atto notificato, ne consente l’ impugnazione unitamente a quest’ ultimo”.

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La fattispecie

Un contribuente impugnava una comunicazione preventiva d’ipoteca. Tra i vari motivi indicava la non notifica delle cartelle prodromiche.

La CTP rigettava il ricorso e la CTR confermava la decisone del primo giudice affermando: ”osservando che non aveva pregio l’eccezione del contribuente, circa la mancata notificazione della cartella di pagamento presupposta, in quanto la parte non aveva contestualmente impugnato la ridetta cartella (della quale era, comunque, successivamente venuto a conoscenza), né aveva contestato la debenza delle somme iscritte a ruolo, e neppure eccepito la decadenza dell’Agente della riscossione”.

Per la CTR è possibile far valere motivi relativi ad atti precedenti, se tali atti sono contestualmente impugnati.

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La decisione della Cassazione

Orbene, la Cassazione, con l’Ordinanza in commento, contesto al decisone e il ragionamento posti in essere dalla CTR. E’, quindi, possibile far valere motivi relativi ad atti precedenti, anche se tali atti non sono stati formalmente impugnati.

Per la Suprema Corte è chiara la distinzione tra atti impugnati (ex art. 19, co. 3, D.Lgs. n. 546/1992) e motivo d’impugnazione relativo alla non notifica di necessari atti prodromici.

Precisamente:

Secondo l’insegnamento della giurisprudenza di legittimità «l’omessa notifica di un atto presupposto» – nella specie la cartella di pagamento – « costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell’atto consequenziale notificato » – nella specie la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria – la quale «si fonda sul mancato pagamento della cartella »; infatti « il procedimento di riscossione è attuato mediante una scansione temporale predeterminata che implica una sequenza necessaria di atti, ‘sicché l’omessa notifica dell’atto presupposto pone la questione della validità dell’atto successivo che lo presupponga»” (Cass. n. 13314/2021).

Come sopra indicato, tale principio (si può impugnare un atto successivo eccependo la semplice non notifica degli atti precedenti) può essere usato per contestare le pretese del Contributo Unificato Tributario delle Cancellerie Tributarie.

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