Notifica PEC

PEC Negativa per causa del destinatario. Come si deve comportare il mittente?

PEC Negativa per causa del destinatario

La Suprema Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 14446 del 26 maggio 2021, ha indicato le modalità che deve porre in essere il mittente di una PEC, non andata a buon fine per causa del destinatario, al fine di non incorrere in una decadenza processuale.

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La fattispecie

Una cittadina Y concedeva in locazione un immobile ad una signora X. L’accordo veniva concluso verbalmente, anche perché l’uso dell’immobile era solamente per le vacanze di X. Il pagamento veniva effettuato “in nero”.

Successivamente la signora X, approfittando della normativa speciale di cui all’art. 3, co. 8 e 9, D.Lgs. n. 23/2011 (relativo all’applicazione della cedolare secca), denunciava all’Agenzia delle Entrate l’illegittimità del contratto di locazione. Tale contratto veniva quindi regolarizzato sostituendo il canone di locazione.

Tuttavia, tale art. 3 del D.Lgs. n. 23/2011 veniva dichiarato in costituzionale dalla Consulta e veniva “sostituito” dall’art. 5, co. 1ter, della Legge n. 80/2014.

A seguito di tale dichiarazione di incostituzionalità, la signora Y atteneva dal Tribunale una sentenza che dichiarava nullo il contratto di locazione stipulato dal la signora X, per le vacanze.

La signora X proponeva appello, che però veniva respinto. Sempre la signora X formulava ricorso per la cassazione della decisione della corte d’appello.

Tuttavia, tale ricorso veniva notificato alla controparte tramite notifica PEC. La quale notifica generava una Ricevuta di Avvenuta Consegna (RAC) Negativa (si veda anche il VADEMECUM INFORMATICO). In conseguenza di tali risultanze la signora X nulla faceva.

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La decisione della Cassazione

La Suprema Corte non è entrata nel merito della questione, perché ha rilevato un errore di notifica PEC del ricorso per Cassazione che ha invalidato tutta l’impugnazione.

Il Supremo Consesso, preliminarmente, ha rilevato che la notifica PEC del ricorso ha generato una Ricevuta di Avvenuta Consegna (RAC) Negativa e, considerando che unico momento di perfezionamento della notifica PEC è, appunto, la RAC positiva (Cass. n. 29851/2019 e Cass. n. 15298/2020).

La questione particolare è che la RAC era negativa per causa NON imputabile al mittente della PEC, ma imputabili al destinatario della stessa.

Il tal caso la Suprema Corte non considera sufficiente la RAC Negativa per avere una completa notifica PEC dell’atto giudiziario, ma impone altri oneri in capo al soggetto mittente (si veda anche la News del 27 febbraio 2020 e la News del 23 giugno 2018). In virtù di tale principio la Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso.

Precisamente:

“Risulta, infatti, l’avviso di mancata consegna, in quanto il messaggio è stato rifiutato dal sistema perché la casella di posta è inibita alla ricezione per fatto imputabile al titolare dell’indirizzo PEC (regolamento DM 44/2011). Deve, pertanto, trovare applicazione il seguente principio di diritto: «in caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell’esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria, deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall’art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa”(Cass. n. 14446/2021)

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