Notifica PEC

PEC: se gli allegati sono illeggibili, il destinatario deve avvisare il mittente

Notifica PEC e RAC

La Suprema Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 15001 del 28 maggio 2021, ha confermato il principio che chi contesta la regolarità della notifica tramite PEC, deve segnalare al mittente, in un’ottica di collaborazione, la presenza di problemi negli allegati inviati. In caso contrario, la notifica rimane valida con tutti gli effetti in caso di non puntuale impugnazione/contestazione.

Tale sentenza deve essere valutata anche in riferimento a quella della News del 01 giugno 2021. Con l’Ordinanza ivi spiegata, la Cassazione ha posto a carico del mittente della PEC l’onere di rinotificare, in caso in cui tale PEC non si andata a buon fine, pena la nullità della notifica. In tal caso il destinatario della PEC non aveva alcun onere, il peso di “attivarsi” era in capo al mittente.

In buona sostanza, il fatto dirimente e la Ricevuta di Avvenuta Consegna (RAC). Essa è l’unico elemento che da’ la prova dell’avvenuta notifica con PEC.

Nel caso oggetto della sentenza della News del 01 giugno 2021 la problematica era la non generazione di una Corretta RAC.

Quindi la notifica non si era conclusa, pertanto l’onere di notificare in modo tempestivo rimane a carico del soggetto mittente.

Invece, nel caso della sentenza qui in commento, vi è stata una corretta generazione di una RAC. Quindi la notifica è avvenuta completa ed in modo corretto. Pertanto, l’illegittimità degli allegati di tale PEC cade “sulla sfera di competenza” del destinatario.

Sarà quest’ultimo che dovrà attivarsi in modo tempestivo, anche in un’ottica di collaborazione, per far rinotificare l’atto. Dovrò avvisare il mittente di tale problematica.

In mancanza la notifica sarà valida ed il nocumento (impossibilità di vedere gli allegati) rimarrà al destinatario che, quindi non potrà difendersi.

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La fattispecie

Una proprietaria di un immobile conveniva in giudizio i vicini. L’oggetto dell’azione confessoria era l’accertamento di una servitù di passaggio (diritto reale su cosa altrui o limitato).

I convenuti resistevano e si attivavano anche in via riconvenzionale.

Il Tribunale accertò l’avvenuto acquisto per usucapione della servitù di passaggio pedonale in favore del fondo dell’attrice.

La Corte D’appello confermava la sentenza di primo grado.

Inoltre, l’avvocato dell’attrice notificava, tramite PEC, in data 14 ottobre 2015 alle controparti la sentenza per poter far decorrere il termine breve di impugnazione (30 giorni)

I convenuti destinatari della PEC nulla riferivano in relazione all’impossibilità di leggere gli allegati di tale PEC (la sentenza erano solo pagine bianche, la relata, invece, riportava solo punti neri).

Pertanto, in data 01 marzo 2016 (entro il termine lungo di impugnazione: 6 mesi), notificavano ricorso in Cassazione.

La Suprema Corte non entrò nel merito e decise per la tardività dell’impugnazione, considerando valida la notifica della sentenza, tramite PEC, del 14 ottobre 2015.

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La decisione della Cassazione

Come sopra indicato, la Suprema Corte, in caso di generazione della RAC, sposta l’onere di eventuali altri problemi della notifica PEC in capo al destinatario, questo in un’ottica di collaborazione.

Precisamente:

“In questi termini si è già espressa Cass. n. 20747 del 2018 (…), affermando che «una volta acquisita al processo [in questo caso attraverso l’asseverazione], la prova della sussistenza della ricevuta telematica di avvenuta consegna, solo la concreta allegazione, da parte del destinatario, di una qualche disfunzionalità dei sistemi telematici potrebbe giustificare migliori verifiche sul piano informatico, con onere probatorio a carico del medesimo destinatario (…) e ciò in coerenza con i principi già operanti in tema di notificazioni secondo i sistemi tradizionali, ove a fronte di un’apparenza di regolarità della dinamica comunicatoria, spetta al destinatario promuovere le contestazioni necessarie ed eventualmente fornire la prova di esse (ex plurimis, v. Cass. 20 ottobre 2002, n. 18141; Cass. 20 luglio 1999, n. 7763).”

“In caso di ricezione di messaggio PEC i cui allegati risultino in tutto o in parte illeggibili, questa Corte ha pure già chiarito che «spetta al destinatario, in un’ottica collaborativa, rendere edotto il mittente incolpevole delle difficoltà di cognizione del contenuto della comunicazione legate all’utilizzo dello strumento telematico»” (Cass. n. 15001/2021).

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