Cartelle di pagamentoSanzioni

Le sanzioni in cartella non sono dovute, se la causa del non pagamento è la crisi di liquidità

Sanzioni e cartella, causa di forza maggiore

Nel periodo che stiamo vivendo è molto realistico che molte società contribuenti non abbiamo la liquidità sufficiente per corrispondere anche le imposte pretese dal Fisco.

Sul punto la Cassazione, con l’ordinanza n. 17027 del 16 giugno 2021, ha statuito che l’omesso versamento delle imposte, oggetto di una cartella di pagamento, non comportano il pagamento anche delle sanzioni. La circostanza è relativa all’impossibilità della società contribuente di corrispondere la somma indicata in cartella, per cause non prevedibili ed ad essa non imputabili.

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La fattispecie

Una società impugnava una cartella di pagamento e, tra i vari motivi d’impugnazione, eccepiva l’illegittimità dell’applicazione delle sanzioni sulle somme non corrisposte. La Società contribuente chiedeva l’applicazione dell’art. 6, co. 5, D.Lgs. n. 472/1997 perché il mancato pagamento era dovuto per causa non prevedibile e non imputabile alla società ricorrente. In buona sostanza la carenza di liquidità era dovuta dal mancato pagamento di una Pubblica Amministrazione.

La CTP e poi la CTR confermavano le ragioni della società contribuente.

L’Agenzia delle Entrate e il Riscossore ricorrevano in Cassazione per la riforma della decisione della CTR.

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Le norme in questione

D.Lgs. n. 472/1997 Art. 6, comma 5 (Cause di non punibilità)

“Non è punibile chi ha commesso il fatto per forza maggiore.”

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La decisione della Cassazione

La Cassazione con tale Ordinanza ha richiamato, innanzitutto, diverse pronunce della Corte di Giustizia Europea in riferimento all’ipotesi di forza maggiore, causa determinante per escludere l’applicazione, quantomeno, delle sanzioni in una cartella di pagamento (Corte Giustizia UE del 17/10/2013 C203/12).

Tale causa di forza maggiore è anche prevista dall’art. 6, co. 5, D.Lgs. n. 472/1997, come esclusione del pagamento delle imposte. Tale causa di forza maggiore deve essere: esterna al contribuente, imprevedibile, inevitabile e sopravvenuta.

In riferimento a tali due ultime caratteristiche della forza maggiore, la Cassazione precisa che il contribuente deve sempre porre in essere misure appropriate capaci di contenere possibili anomalie relative all’attività d’impresa elemento SOGGETTIVO, si veda infra), tutto però senza comportare eccessivi sacrifici.

La Suprema Corte schematizza la forza maggiore individuando due elementi:

  • OGGETTIVO: è l’esistenza di circostanze anomale ed estranee alla società contribuente;
  • SOGGETTIVO: è l’obbligo del contribuente di premurarsi contro le possibili conseguenze di un anomalo evento di carenza di liquidità.

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