Fondo Patrimonialiipoteca

L’ipoteca del Fisco non può essere iscritta sul fondo patrimoniale

Fondo patrimoniale e ipoteca

La Cassazione, con l’Ordinanza n. 15741 del 07/06/2021, ha preso posizione in riferimento alla possibilità per il Riscossore di iscrivere ipoteca su beni già oggetto di un fondo patrimoniale, per debiti tributari.

Per la Suprema Corte il Fisco non può iscrivere ipoteca sui beni del Fondo patrimoniale se per tali beni esiste una relazione tra il fatto che li ha generati ed i bisogni della famiglia.

E’ necessario che il Giudice di merito accerti, per singolo caso, che i debiti tributari non abbiamo un collegamento con i bisogni familiari.

Inoltre, la Cassazione precisa che anche il Fisco può conoscere che i beni oggetto del Fondo siano estranei oppure non lo siano per le esigenze della famiglia.

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Norme in questione

Art. 170 c.c. (Esecuzione sui beni e sui frutti)

L’esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può avere luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia

Art. 167 c.c. (Costituzione del fondo patrimoniale)

Ciascuno o ambedue i coniugi, per atto pubblico [2699], o un terzo, anche per testamento, possono costituire un fondo patrimoniale, destinando determinati beni, immobili o mobili iscritti in pubblici registri o titoli di credito, a far fronte ai bisogni della famiglia.

La costituzione del fondo patrimoniale per atto tra vivi, effettuata dal terzo, si perfeziona con l’accettazione dei coniugi. L’accettazione può essere fatta con atto pubblico posteriore”.

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Fattispecie oggetto dell’ordinanza

Un contribuente ha opposto la comunicazione di iscrizione ipotecaria per la somma di curo 526.420,16, pari al doppio del carico tributario, deducendo, in particolare, che la ipoteca è stata iscritta su beni compresi nel fondo patrimoniale costituito con atto del 22.3.1995.

Il ricorso è stato respinto in primo grado. Il contribuente ha proposto appello, che la CTR della Puglia ha accolto, ritenendo che per i debiti tributari di cui si tratta, inerenti l’attività di impresa della SOCIETA xxx s.r.l. cui il contribuente partecipa quale mero socio di capitale, non si potesse procedere ad esecuzione forzata sui beni facenti parte del fondo patrimoniale, di cui il contribuente aveva provato la costituzione, trattandosi di obbligazioni estranee ai bisogni della famiglia (le obbligazioni tributarie pretese dal fisco).

Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Riscossore. Il contribuente ha resistito con controricorso.

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La decisione della Corte

Orbene, con tale pronuncia la Suprema Corte ha, finalmente, stabilito il limite dell’onere probatorio del contribuente. Quest’ultimo non deve più dare prova che i debiti tributari (oggetto dell’ipoteca) siano estranei ai bisogni della famiglia e, pertanto, non possono essere aggrediti quelli inseriti nel fondo patrimoniale (si veda anche la News del 22/06/2019)

Per la Cassazione non è questo il criterio da seguire.

Il vincolo dell’aggressione ai beni inseriti nel Fondo patrimoniale non va ricercato nella natura delle obbligazioni (legali -tipo tributarie- o contrattuali), ma nella relazione esistente tra il fatto generato di esse ed i bisogni della famiglia (si veda anche News del 30/08/2017)

Tale principio comporta che in tema di riscossione coattiva delle imposte, l’iscrizione ipotecaria di cui all’art. 77 del D.P.R. n. 602 del 1973 è ammissibile anche sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale alle condizioni indicate dall’art. 170 c.c., anche per le obbligazioni tributarie. Quindi solo se tali beni sono  strumentali, ai bisogni della famiglia )o se il titolare del credito non ne conosceva l’estraneità ai bisogni della famiglia).

E’ pertanto necessario l’accertamento da parte del giudice di merito della relazione sussistente tra il fatto generatore del debito e i bisogni della famiglia avuto riguardo alle specifiche circostanze del caso concreto. Tale prova può avvenire anche con semplici presunzioni.

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