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E’ incostituzionale la seconda proroga dello stop dell’esecuzioni immobiliari

Lo stop degli sfratti è incostituzionale

Con un comunicato ufficiale della Corte Costituzionale è stato precisato che la Consulta, con la sentenza n. 128 del 22 giugno 2021, ha accolto la questione di illegittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto e dal Tribunale di Rovigo, in riferimento all’art. 13, comma 14, del D.L. n. 183/2020 (il cosiddetto “milleproroghe“).

In particolare, la Corte ha ritenuto non più proporzionato il bilanciamento tra la tutela giurisdizionale del creditore e quella del debitore nelle procedure esecutive relative all’abitazione principale di quest’ultimo in considerazione del fatto che i giudizi civili (e quindi anche quelli di esecuzione), dopo l’iniziale sospensione generalizzata, sono ripresi gradualmente con modalità compatibili con la pandemia. Al contrario, la sospensione prevista dalla norma impugnata è rimasta immutata negli stessi presupposti ed è stata ulteriormente prorogata a partire dal 1° gennaio 2021 per ulteriori sei mesi.

La Corte ha evidenziato che il sacrificio richiesto ai creditori avrebbe dovuto essere dimensionato rispetto alle reali esigenze di protezione dei debitori, con l’indicazione di adeguati criteri selettivi. Nella seconda proroga della sospensione delle procedure esecutive aventi ad oggetto l’abitazione principale, invece, non è stato individuato
alcun criterio selettivo volto a giustificare l’ulteriore protrarsi della paralisi dell’azione esecutiva

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