Cartelle di pagamentoSocietà di persone

Il Socio di Società di Persone può eccepire il beneficium excussionis, impugnando la cartella, avanti al Giudice Tributario

Cartella e beneficium excussionis

La Cassazione, con la Sentenza Sezioni Unite n. 28709 del 16/12/2020, ha rivoluzionato l’opposizione della riscossione in fase esecutiva, in riferimento al beneficium excussionis (che èuna tutela del socio di società di persone, ex art. 2304 c.c., dai debiti sociali). vedi anche la News del 18/12/2020 e al News del 9/11/2018.

Per il Supremo Consesso il socio, che ha ricevuto una cartella di pagamento per debiti sociali, può impugnarla avanti al Giudice Tributario chiedendone la nullità per violazione del beneficium excussionis.

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La normativa di riferimento

Art. 2304 c.c. (Responsabilità dei soci)

I creditori sociali, anche se la società è in liquidazione, non possono pretendere il pagamento dai singoli soci, se non dopo l’escussione del patrimonio sociale

Art. 25 D.p.r. n. 602/1973 (Cartella di pagamento)

1. Il concessionario notifica la cartella di pagamento, al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre: a) del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, ovvero a quello di scadenza del versamento dell’unica o ultima rata se il termine per il versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione scade oltre il 31 dicembre dell’anno in cui la dichiarazione è presentata, per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di liquidazione prevista dall’articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, (…)”.

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La fattispecie oggetto della sentenza

Un socio, illimitatamente responsabile, di una società di persone riceveva una cartella di pagamento per debito relativo alla società. Il precedente avviso di accertamento veniva notificato alla Società e non veniva impugnato.

Tra i diversi motivi d’impugnazione il socio eccepiva anche il beneficium excussionis.In buona sostanza, il Fisco non può escutere i debiti tributari della società direttamente verso i soci. Prima il Riscossore deve dare prova di aver provato, senza risultati, l’esecuzione verso il patrimonio della Società di persone.

Sia la CTP che la CTR rigettavano le ragioni del socio contribuente. Quest’ultimo, quindi, ricorreva in Cassazione, la quale individuava un contrasto giurisprudenziale sulla giurisdizione del Giudice Tributario oppure quello Ordinario in caso di contestazione del beneficium excussionis per impugnazione di cartella di pagamento. La questione veniva inviata alle Sezioni Unite.

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I DUE ORIENTAMENTI

PRIMO ORIENTAMENTO, MAGGIORITARIO (Cartella come precetto, non applicabile il beneficium excussionis avanti il Giudice Tributario)

Questo orientamento era stato “supportato” dall’ordinanza interlocutoria e precisa che il beneficio di preventiva escussione opera esclusivamente in sede esecutiva.

Per tale orientamento, la cartella di pagamento non è un atto esecutivo, ma si limita a preannunciare l’azione esecutiva, rispondendo per quest’aspetto a funzione di precetto.

Quindi avanti al Giudice Tributario non è applicabile il beneficium excussionis, esso può essere fatto valere solo successivamente con l’impugnazione del pignoramento avanti al Giudice Ordinario.

SECONDO ORIENTAMENTO, MINORITARIO (è quello seguito dalla Sezioni Unite)

Secondo, invece, l’orientamento minoritario, in caso di ricorso al procedimento di riscossione di tributi mediante cartella di pagamento, legittimamente il contribuente ad adire avanti il Giudice Tributario anche l’eccezione del beneficium excussionis

Si è partiti con l’affermare che la preventiva escussione (tipo la cartella) costituisce un presupposto fondante l’azione di riscossione coattiva nei confronti del socio.

In tal caso, il beneficium excussionis può essere fatto vale dal socio di società di persona avanti al Giudice Tributario.

Si è poi sottolineato che l’esclusione dalla giurisdizione tributaria delle controversie riguardanti gli atti dell’esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento

A tanto si è aggiunto che l’iscrizione a ruolo che violi il beneficium excussionis conforma l’attività di riscossione determinandone l’illegittimità, che si riverbera sulla predisposizione e sulla notificazione della cartella. Sicché sarebbe nulla la cartella di pagamento notificata direttamente all’obbligato in via sussidiaria in violazione del beneficium excussionis.

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La decisione della Sezioni Unite

La Cassazione a Sezioni Unite ha, innanzitutto, ben inquadrato l’onere probatorio in riferimento all’eccezione del beneficium excussionis.

  1. Se si tratta di una società semplice (o irregolare), incombe sul socio l’onere di provare che il creditore (Fisco) possa soddisfarsi in tutto o in parte sul patrimonio sociale;
  2. Se, invece, si tratta di Società di Persone (Snc, Sas, o Sapa) è il creditore (il Fisco) che deve portare la prova dell’insufficienza totale o parziale del patrimonio sociale.

Pertanto, in caso di società di persone, se il Fisco non prova che il capitale sociale era insufficiente per soddisfarsi, il ricorso del socio va accolto.

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La Suprema Corte, poi, ha precisato la legittimità della notifica della cartella di pagamento per debiti sociali al socio coobbligato, anche in caso di notifica del precedente avviso di accertamento solo alla società (anche se per i soci sono i destinatari principali delle imposte formate in capo alla società). Questo perché l’art. 25 del D.p.r. n. 602/1973 consente al Riscossore di notificare la cartella anche al coobbligato a fronte dell’iscrizione a ruolo del solo obbligato principale (società).

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La questione che denota più interesse è, però, la giurisdizione in capo al Giudice Tributario in caso di impugnazione di una cartella da parte del socio coobbligato. Questo perché il beneficium excussionis è un’eccezione relativa solo alla fase esecutiva.

Per la Cassazione, che ha seguito l’indirizzo minoritario, considera, tale impugnazione della cartella, per violazione del beneficio della preventiva escussione (beneficium excussionis) corrisponda, in ambito tributario, alla formulazione dell’eccezione in questione in sede di impugnazione dell’intimazione ad adempiere prevista dall’art. 50 del d.P.R. n. 602/73, atto avente natura esclusiva di precetto.

In buona sostanza per la Cassazione, se è impugnabile l’intimazione di pagamento avanti al Giudice tributario e quest’ultima è una sorta di precetto, lo stesso deve valere anche per la cartella di pagamento.

In definitiva, il tema oggetto della decisione involge l’ambito di cognizione del giudice deputato a decidere sull’impugnazione della cartella di pagamento ricevuta dall’obbligato in via sussidiaria (beneficium excussionis) in relazione a un debito dell’obbligato principale (società) che scaturisce da un avviso di accertamento non impugnato.

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