INPS-Pensione

Assegno Unico temporaneo per i figli minori. Come funzione e come si deve chiedere

Assegno Unico temporaneo

L’art. 1 del Decreto Legge n. 79 del 8 giugno 2021 ha introdotto, per il periodo dal 1 luglio 2021 al 31 dicembre 2021, la misura denominata “Assegno temporaneo per i figli minori”. L’obiettivo è quello di sostenere la genitorialità e favorire la natalità, anche in considerazione della particolare situazione d’emergenza (questo provvedimento in attesa dei decreti attuativi della legge n. 46 del 01 aprile 2021).

L’INPS con il Messaggio n. 2371 del 22 giugno 2021 ha dato precisi chiarimenti.

Ecco un utile schema:

Entro quale termine si può chiedere l’assegno?Dal 01 luglio 2021 fino al 31 dicembre 2021. E’ una forma al sostegno del reddito delle famiglie temporaneo.
Da chi sarà erogato?L’assegno temporaneo è erogato dall’INPS.
Quali sono i requisiti per i soggetti che lo vogliono richiedere?L’assegno temporaneo spetta per la presenza nel nucleo familiare di figli minori di 18 anni, per soggetti che NON hanno diritto all’assegno per il nucleo familiare e che vi siamo le seguenti condizioni:
1. essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea;
2. essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
3. essere residente e domiciliato in Italia con i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d’età;
4. essere residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale (sembrano esclusi, quindi, i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione Separata dell’INPS);
5. essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità secondo la tabella di cui all’articolo 2 del decreto-legge n. 79/2021.
Come richiedere l’assegno?Si potrà richiedere, dal 1° luglio 2021, l’assegno tramite procedura telematica dedicata.
La domanda di assegno temporaneo deve essere presentata dal genitore richiedente entro e non oltre il 31 dicembre 2021, una sola volta per ciascun figlio, attraverso i seguenti canali:
portale web, della home page del sito www.inps.it (si accede con specifici codici PIN, oppure con lo SPID);
Contact Center Integrato, chiamando il numero verde 803.164 o il numero 06 164.164;
– tramite gli Istituti di patronato.
Come si calcola l’assegno temporaneo?Viene erogato un importo mensile per ciascun figlio considerando il reddito del nucleo familiare e l’indicatore ISEE (secondo la tabella).
Vi è una soglia minima e una soglia massima:
– una soglia minima di ISEE fino a €7.000, fino alla quale gli importi spettano in misura piena, pari a €167,5 per ciascun figlio in caso di nuclei con uno o due figli, ovvero a €217,8 per figlio in caso di nuclei più numerosi;
– una soglia massima di ISEE pari a €50.000, oltre la quale la misura non spetta.
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Gli importi spettanti sono maggiorati di €50 per ciascun figlio minore disabile presente nel nucleo.
Con quali altre misure per il sostegno economiche è compatibile l’assegno temporaneo?L’Assegno temporaneo è compatibile con:
– il Reddito di cittadinanza;
l’assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori;
– l’assegno di natalità;
– il premio alla nascita;
– le detrazioni fiscali;
– gli assegni familiari spettanti a coltivatori diretti, coloni e mezzadri, piccoli coltivatori diretti.
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L’INPS corrisponde d’ufficio l’assegno temporaneo ai nuclei familiari che al momento della presentazione della domanda di assegno temporaneo dovessero risultare percettori del Reddito di cittadinanza.

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