correzione dichiarazione

Per l’anno d’imposta 2015 la dichiarazione integrativa non è posticipata al 2022, ma doveva essere fatta entro il 31/12/2020

Dichiarazione integrativa anno d'imposta 2015

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 396 del 9 giugno 2021, ha precisato che la dichiarazione integrativa, al fine di rettificare eventuali errori nella dichiarazione già presentata (ravvedimento), doveva essere presentata entro e non oltre il 31/12/2020 (per l’anno d’imposta 2015).

In buona sostanza non si applica la proroga dei termini di cui all’art. 157 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio), che prevede solamente la proroghe della notifica degli avvisi di accertamento (per l’anno d’imposta 2015, possono essere notificati dal 1 marzo 2021 al 28 febbraio 2022).

Tale art. 157 non prevede la proroga dei termini per la trasmissione della dichiarazione integrativa, che, pertanto, rimane la scadenza ordinaria del 31 dicembre del quinto anno (31/12/2020).

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Norma di riferimento

Art. 2. comma 8, D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322.

(…)

8. Salva l’applicazione delle sanzioni e ferma restando l’applicazione dell’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, le dichiarazioni dei redditi, dell’imposta regionale sulle attività produttive e dei sostituti d’imposta possono essere integrate per correggere errori od omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l’indicazione di un maggiore o di un minore imponibile o, comunque, di un maggiore o di un minore debito d’imposta ovvero di un maggiore o di un minore credito, mediante successiva dichiarazione da presentare, secondo le disposizioni di cui all’articolo 3, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione, non oltre i termini stabiliti dall’articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Art. 157, comma 1, D.L. n. 34/2020

“1. In deroga a quanto previsto dall’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti d’imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza, calcolati senza tener conto del periodo di sospensione di cui all’articolo 67, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, scadono tra l’8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020, sono emessi entro il 31 dicembre 2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022, salvi casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi.

(…)”

Art. 67, comma 1, D.L. n. 18/2020

1. Sono sospesi dall’8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori. Sono, altresì, sospesi, dall’8 marzo al 31 maggio 2020, i termini per fornire risposta alle istanze di interpello, ivi comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa, di cui all’articolo 11 della

legge 27 luglio 2000, n. 212, all’articolo 6 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, e all’articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147. Per il medesimo periodo, è, altresì, sospeso il termine previsto dall’articolo 3 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, per la regolarizzazione delle istanze di interpello di cui al periodo precedente. Sono inoltre sospesi i termini di cui all’articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, i termini di cui all’articolo 1-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e di cui agli articoli 31-ter e 31-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché i termini relativi alle procedure di cui all’articolo 1, commi da 37 a 43, della legge 23 dicembre 2014, n. 190”

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Dubbi sulla tesi dell’Agenzia delle Entrate

L’Ufficio afferma che i termini per la presentazione della dichiarazione integrativa (ravvedimento) per l’anno d’imposta 2015 non è oggetto della proroga dei termini prevista dall’art. 157 D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio). Questo perché tale articolo espressamente si riferisce solamente ai termini della notifica degli atti di accertamento.

Tuttavia, tale interpretazione è un po’ miope.

L’Agenzia delle Entrate non considera l’istituto della dichiarazione integrativa (ravvedimento) assieme alle relative norme che la disciplinano in modo sistematico.

Dalla semplice lettura di tali norme si individua che il termine di notifica degli avvisi di accertamento è inevitabilmente connesso con il termine per la presentazione della dichiarazione integrativa (ravvedimento). La Proroga di tale termine deve, quindi valere, per tutti gli istituti interessati dalla notifica degli atti.

Precisamente:

  • L’art. 2. comma 8, D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, espressamente che il termine per la dichiarazione integrativa è proprio quello della notifica degli avvisi di accertamento (“non oltre i termini stabiliti dall’articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600”)
  • L’art. 67, comma 1, D.L. n. 18/2020, richiamato dallo stesso art. 157, comma 1, del D.L. n. 34/2020, espressamente si riferisce alle dichiarazioni integrative (“a seguito della presentazione della documentazione integrativa”).

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