Società di persone

Ristretta base societaria. La presunzione di distribuzione utili vale anche se uno dei soci è una srl

Ristretta base societaria

La Cassazione, con l’ordinanza n. 13841 del 20 maggio 2021, ha ribadito il proprio principio in riferimento sulla presunzione di riparto degli utili extracontabili tra soci di una società di capitali a ristretta base partecipativa, anche, questa è la novità, qualora uno dei soci è una ulteriore società di capitali.

Per la Cassazione bastano (prima presunzione):

  1. società di capitali,
  2. utili extracontabili (somme non contabilizzati),
  3. pochi soci tra loro uniti da vincoli familiari,

perché vi sia l’automatica ricaduta delle somme accertate e riprese a tassazione, in capo alla Società srl, dall’Agenzia delle Entrate a danno dei soci (in buona sostanza il Fisco trasforma la Srl in Snc, si veda la News del 15/03/2021).

In tal caso, si ribadisce, la Cassazione, con l’ordinanza qui in commento, “allarga” tale presunzione di distribuzione deli utili extra-contabili anche quando socio è altra società di capitali (seconda presunzione).

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La fattispecie oggetto dell’Ordinanza

Due soci, Tizio e Caio, della società Società Top xxxx srl, a sua volta socia della società Cxxxx srl, ricevevano diversi avvisi di accertamento con i quali il fisco recuperava a tassazione presunti utili non contabilizzati (in capo alla società Cxxxx srl) a loro danno.

La CTP e poi la CTR davano ragione ai contribuenti Tizio e Caio. Per i giudici di merito l’Agenzia delle Entrate aveva utilizzato una doppia presunzioni non ammessa per recuperare utili societari non contabilizzati a danno dei contribuenti persone fisiche.

Hanno rilevato i giudici che l’Ufficio aveva basato la pretesa su un’inammissibile doppia presunzione: la prima, inerente al maggior reddito occulto attribuito alla società Cxxxx r.I., di cui la Top xxxxxx s.r.l. era socio all’85%; la seconda, inerente al maggior reddito per conseguenza prodotto dalla Top xxxxxx s.r.l., di cui i contribuenti erano soci al 99%.

Per la cassazione della citata sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto separati.

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Il ragionamento della Corte: sulla doppia presunzione

La vicenda processuale è valutata anche sulla presunta doppia presunzione su cui si baserebbe l’accertamento dell’Agenzia delle Entrate.

Effettivamente i giudici di Merito avevano dato ragione ai contribuenti affermando l’illegittimità della pretesa del Fisco perché è stata applicata una doppia presunzione, vietata nel tributario.

Si ricorda che la presunzione è una forma di prova così strutturata:

fatto noto + ragionamento/buon senso (anche detto id quod plerumque accidit)= permette di arrivare al fatto non noto

  1. prima presunzione: il fatto noto è la ristrettezza della base sociale + vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci (ad esempio sono parenti); il fatto non noto sono la destinazione degli utili extra-contabili ai soci. I tutto collegato dal ragionamento che pochi soci parenti in una srl comporti che tra loro si distribuiscano le somme non inserite a bilancio.
  2. Seconda presunzione: il fatto noto è il maggior reddito non contabilizzato dalla srl è distribuito all’altra srl socia; il fatto non noto è la successiva distribuzione di tale reddito extra-contabili passato alla società-socia ai successivi soci persone fisiche. Il ragionamento che collega il tutto e dovuto dalla circostanza che, con l’evolversi della legislazione societaria oggi è saltato lo schema delle società di capitali: è possibile formare una srl con un capitale di €1. Viene quindi accentuale la natura personale delle società di capitali e non più quella “ordinari” di capitali.

Su tale schema di presunzioni la Suprema Corte ha escluso l’utilizzo da parte dell’Agenzia delle Entrate della vietata doppia presunzione, ma ha considerato i due sopra indicati passaggi come una doppia conseguenza dell’unica presunzione.

Precisamente:

Va, per completezza, aggiunto che nella specie non si tratta di applicare una doppia presunzione, ipotesi che la consolidata giurisprudenza di questa Corte (…) ha ritenuto insussistente, giacché la presunzione è una e una sola: quella di distribuzione dell’utile extra-bilancio tra i soci a ristretta base partecipativa. Sono, quindi, gli effetti di questa unica presunzione che, nella specie, hanno una doppia conseguenza: ovvero si estendono non solo a far ritenere distribuito l’utile extra-bilancio creato dalla prima società (la Cxxxxxx s.r.I.), alla Top xxxxxxxxxx s.r.l. (socio all’85%), e poi ulteriormente distribuito ai Tizio e Caia in proporzione alla loro quota di partecipazione nella Top xxxxxxxxx s.r.l” (Cass. n. 13841/2021)

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