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Niente proroga di 30 giorni dal 15 settembre ’21, con maggiorazione del 0,40%, per pagamento imposte

Conversione decreto Sostegni Bis e rate rottamazione

Il parlamento ha approvato la conversione in legge del Decreto Sostegni Bis (per conoscere l’Iter alla Camera, CLICCA QUI).

Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Risoluzione n. 53/E del 5 agosto 2021 (CLICCA QUI e CLICCA QUI essere indirizzato al sito dell’Agenzia) con la quale ha escluso la possibilità di poter corrispondere le imposte con la maggiorazione del 0,40% oltre la scadenza del 15 settembre 2021. Si veda lo schema sotto evidenziato in ROSSO.

Di seguito si analizzano le principali novità che saranno introdotte con la conversione in legge del Decreto Sostegni Bis.

Proroga del blocco dei pagamenti di cartelle di pagamento e relativa sospensione della Riscossione
All’art. 9 del Decreto Legge n. 73/2021 (Decreto Sostegni Bis), viene prevista la proroga dal 30 giugno 2021 al 28 febbraio 2022 della sospensione dei pagamenti indicati nell’art. 68 del Decreto Legge n. 18/2020 (Decreto Cura Italia), per vedere i versamenti sospesi, CLICCA QUI.

Sempre all’art. 9 del Decreto Legge n. 73/2021 (Decreto Sostegni Bis), viene modificato l’art. 68 del Decreto Legge n. 18/2020 (Decreto Cura Italia) prevedendo il “blocco” dell’attività della Riscossione fino a tutto il mese di agosto 2021.
Proroga delle rate della Rottamazione III e del Saldo e StralcioViene modificato l’art. 68, co. 3, del Decreto Legge n. 18/2020 (Decreto Cura Italia), tramite l’emanazione di un nuovo art. 1-sexies del Decreto Legge n. 73/2021 (Decreto Sostegni Bis).

Vengono previste scadenze diverse per le rate che dovevano essere pagate nel 2020 e quelle dell’anno 2021:
Rate che dovevano essere corrisposte nel 2020.
Le rate della Rottamazione III e del Saldo e Stralcio, scadenti nel 2020, devono essere corrisposte entro il 30 novembre 2021. (vedi News del 18/10/2021)

Rate che devono essere corrisposte nel 2021.
Entro il 30 novembre 2021, relativamente alle rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021.
Rifinanziamento della “Nuova Sabatini”Viene introdotto il nuovo articolo 11-ter del Decreto Legge n. 73/2021 (Decreto Sostegni Bis).
Con tale articolo viene rifinanziata la “Nuova Sabatini” per il sostenimento degli investimenti industriali.
Differimento TARIViene introdotto il nuovo art. 9 bis del Decreto Legge n. 73/2021 (Decreto Sostegni Bis)
In riferimento all’anno d’imposta 2021 il Comune può differire il tributo TARI al 31 luglio 2021
L’emendamento n. 5.09 (CLICCA) introduce una modifica all’art. 5bis del Decreto Legge n. 73/2021 (Decreto Sostegni Bis).
Viene previsto modificato l’art. 119 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio), prevedendo la proroga della scadenza del 30 giugno 2022 al 31 dicembre 2023.
Esenzione IMU proprietari immobili localiE’ stato inserito l’art. 4 ter al Decreto Legge n. 73/2021 (Decreto Sostegni Bis) che permette alle:
persone fisiche;
– proprietarie di immobile concesso in locazione;
– che abbiamo attenuto un provvedimento di convalida di sfratto per morosità, entro i 28 febbraio 2021;
– la cui esecuzione è sospese fino al 30 giugno 2021;
avvantaggiarsi dell’esenzione dal pagamento dell’IMU per l’anno d’imposta 2021.

Proroga al 15 settembre 2021 i pagamenti per soggetti ISA. Anche IVAE’ stato inserito l’art. 9 ter (proroga versamenti ISA) al Decreto Legge n. 73/2021 (Decreto Sostegni Bis), che ha posticipato il termine per il pagamento delle imposte per i contribuenti soggetti agli ISA (nonché i soci di società di persone e di Srl ed i contribuenti forfettari ed i minimi) dal 30 giugno 2021 al 15 settembre 2021.
Tuttavia, con Risoluzione n. 53/E del 5 agosto 2021 (CLICCA QUI) l’Agenzia delle Entrate ha precisato che NON sarà possibile corrispondere il pagamento negli ulteriori 30 giorni con una maggiorazione pari allo 0,40%. Al massimo si potrà attivare solo il Ravvedimento.
Anche il saldo annuale dell’IVA per il 2020 può essere corrisposto per le scadenze sopra indicate per le imposte dirette. Si aggiunge, però, lo 0,40% per ogni mese (o frazione di mese) dal 16 marzo 2021.

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