NotificaNotifica PEC

La notifica della sentenza (con PEC) alla controparte deve avere l’indicazione dell’Avvocato

Notifica sentenza e nominativo avvocato

La Suprema Corte, con l’ordinanza n. 14234 del 25 maggio 2021, ha statuito che la notificazione della sentenza alla controparte deve contenere, nella relata di notifica l’indicazione, proprio, del difensore della parte destinataria dell’atto.

In mancanza non decorre il termine breve per l’impugnazione (60 giorni). Tale principio era stato ribadito anche dalla Cass. SS. UU.n. 20866/2020.

***

Le norme di riferimento

L’art. 285 c.p.c.(Modi di notificazione della sentenza)

La notificazione della sentenza, al fine della decorrenza del termine per l’impugnazione, si fa, su istanza di parte, a norma dell’articolo 170.

L’art. 326 c.p.c. (decorrenza termini)

I termini stabiliti nell’articolo precedente sono perentori e decorrono dalla notificazione della sentenza, tranne per i casi previsti nei numeri 1, 2, 3 e 6 dell’articolo 395 e negli articoli 397 e 404 secondo comma, riguardo ai quali il termine decorre dal giorno in cui è stato scoperto il dolo o la falsità o la collusione o è stato recuperato il documento o è passata in giudicato la sentenza di cui al numero 6 dell’articolo 395, o il pubblico ministero ha avuto conoscenza della sentenza.

Nel caso previsto nell’articolo 332, l’impugnazione proposta contro una parte fa decorrere nei confronti dello stesso soccombente il termine per proporla contro le altre parti.

L’art. 327, co. 1,  c.p.c. (Decadenza dell’impugnazione)

Indipendentemente dalla notificazione, l’appello, il ricorso per cassazione e la revocazione per i motivi indicati nei numeri 4 e 5 dell’art. 395 non possono proporsi dopo decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza.

In  buona sostanza, tale articolo prevede che in caso di mancanza della notifica della sentenza (oppure inidoneità della notifica della sentenza, come nel nostro caso), si applica il termine, cosiddetto, lungo: 6 mesi.

***

La decisone della Cassazione

La considerazione della garanzia del diritto di difesa della parte destinataria della notifica, in ragione della competenza tecnica del destinatario nella valutazione dell’opportunita’ della condotta processuale piu’ conveniente da porre in essere ed in relazione agli effetti decadenziali derivanti dall’inosservanza del termine breve di impugnazione ha fondato l’affermazione del principio di diritto secondo il quale la notificazione della sentenza (ai sensi del combinato disposto dell’articolo 285 c.p.c. e articolo 326 c.p.c., comma 1), deve contenere nella relativa “relata” la indicazione onomastica del difensore della parte, “quale destinatario” dell’atto.

In difetto di tale indicazione, la notificazione non e’ idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione.

Nel caso di specie la notificazione della sentenza impugnata e’ stata effettuata dal procuratore della parte vittoriosa in secondo grado, senza la indicazione onomastica del funzionario – difensore della Amministrazione finanziaria.

Ne consegue, alla luce del superiore principio di diritto, che la notificazione in parola non e’ idonea a innescare il decorso del termine breve di impugnazione.

Sicche’ il ricorso per cassazione, tempestivamente proposto prima della scadenza del termine semestrale di decadenza stabilito dall’articolo 327 c.p.c., risulta ammissibile.

Articoli Correlati

Back to top button