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Notifica con posta: il riscossore deve depositare la prova della ricezione, non basta solo quella dell’invio

Cartella notificata con raccomandata

Anche per la notifica della cartella tramite raccomandata (notifica diretta), il Riscossore deve dare prova della ricezione della stessa e non solamente della spedizione della raccomandata.

Tale principio è stato statuito dalla CTR Sicilia con la sentenza n. 7084 del 3 agosto 2021, che ha ampliato il principio della Cassazione Sezioni Unite n. 10012/2021.

Già con la News del 15 aprile 2021 abbiamo analizzato l’importanza di tale pronuncia della Cassazione a Sezioni Unite. Essa concerne la prova che deve portare in giudizio il Riscossore per dimostrare la corretta notifica della cartella.

In caso di assenza relativa (ex art. 140 c.p.c.) non è sufficiente, per la procedura di notificazione, che vi sia solo la prova dell’invio della, cosiddetta, raccomandata informativa, ma si necessità, proprio, della prova dalla ricezione di tale raccomandata.

In caso di mancata prova della ricezione della raccomandata, la notifica non si ha come compiuta e la cartella va annullata (si ricorda che prima di tale Sentenza a Sezioni Unite, la giurisprudenza era concorde nel considerare sufficiente la produzione in giudizio della semplice prova dell’invio di tale raccomandata e non dell’effettiva ricezione della stessa).

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Le norme di riferimento

Art. 140 c.p.c. (Irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia)

Se non è possibile eseguire la consegna per irreperibilità o per incapacità o rifiuto delle persone indicate nell’articolo precedente, l’ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell’abitazione o dell’ufficio o dell’azienda del destinatario, e gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento

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La decisione della CTR

La CTR ha deciso su una causa avente come oggetto l’impugnazione del ruolo (si veda News del 10 giugno 2021) dove era stato eccepita anche la non notifica delle relative cartelle di pagamento.

In primo grado la CTP dava torto al contribuente perché: “sul perfezionamento della procedura di notifica a mezzo raccomandata senza necessità di avviso di ricevimento a prova della ricezione”.

Per il giudice di primo grado (rifacendosi alla giurisprudenza della Cassazione a quel tempo maggioritaria) era sufficiente che il Riscossore provi solo l’invio di tale raccomandata informativa. Non serviva dare prova anche dell’effettiva ricezione di tale raccomandata.

Con il mutamente dell’orientamento giurisprudenziale (con la Sentenza Cass. SS. UU. n. 10012/2021) vi è la necessità di provare anche la ricezione della raccomandata (non basta solo l’invio).

Tuttavia, tale pronuncia è rilevante anche perché allarga, come anticipato, pure alle notifiche eseguite dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione, tramite raccomandata (notifiche cosiddette dirette).

La fattispecie oggetto della Sentenza Cass. SS. UU. n. 10012/2021 era relativa alla notifica posta in essere dall’agente notificatore ex art. 140 c.p.c. che, in caso di assenza relativa del destinatario (o dei soggetti autorizzati a ricevere l’atto ex art. 139 c.p.c.), deve essere spedita la raccomandata, cosiddetta, informativa. E’ su tale modalità di notifica e sull’invio della raccomandata dell’art. 140 c.p.c. era stato formulato il principio delle Sezioni Unite.

La CTR Sicilia, invece, allarga tale obbligo di depositare in giudizio la prova della ricezione anche alla notifica della cartella con raccomandata. Alla notifica, quindi, svolta totalmente con raccomandata.

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