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Da settembre. Attenzione per chi chiede rimborsi al fisco

Sospensione dei rimborsi richiesti

Pochi ne parlano, ma da oggi (01 settembre 2021) riparte anche la procedura relativa alla sospensione dei rimborsi dovuti dal Fisco al contribuente (tipo i rimborsi dei lavoratori dipendenti per pagamenti superiori al dovuto in sede dichiarazione dei redditi).

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La procedura

Precisamente, gli Uffici dell’Agenzia delle Entrate, prima di erogare un rimborso d’imposta (dovuto), devono verificare se il beneficiario ha pendenze iscritte a ruolo. Chiedono, quindi, al Riscossore la presenza di tali pendenze e la somma precisa.

Se vi sono tali pendenze debitorie a ruolo, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione notifica all’interessato una proposta di compensazione (tra il rimborso e i debiti ascritti a ruolo).

Nelle more dell’esame della compensazione da parte del beneficiario, sono sospese tutte le operazioni di riscossione eventualmente in atto.

La risposta affermativa del contribuente deve avvenire entro 60 giorni dalla ricezione della proposta di compensazione.

In caso di accettazione della proposta di compensazione, il Riscossore cancella le somme a ruolo nel limite della compensazione ed il resto viene rimborsato al contribuente.

In caso di rifiuto, o di mancata risposta affermativa entro il termine di 60 giorni, il Riscossore notificherà al contribuente un pignoramento ex art. 72bis del D.p.r n. 600/1973, con oggetto le somme richieste in compensazione.

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Articolo di riferimento

Art 28 ter D.p.r n. 602/1973

1. In sede di erogazione di un rimborso d’imposta, l’Agenzia delle entrate verifica se il beneficiario risulta iscritto a ruolo e, in caso affermativo, trasmette in via telematica apposita segnalazione all’agente della riscossione che ha in carico il ruolo, mettendo a disposizione dello stesso, sulla contabilità di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto del Direttore generale del dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze in data 1º febbraio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 4 febbraio 1999, le somme da rimborsare.

2. Ricevuta la segnalazione di cui al comma 1, l’agente della riscossione notifica all’interessato una proposta di compensazione tra il credito d’imposta ed il debito iscritto a ruolo, sospendendo l’azione di recupero ed invitando il debitore a comunicare entro sessanta giorni se intende accettare tale proposta.

3. In caso di accettazione della proposta, l’agente della riscossione movimenta le somme di cui al comma 1 e le riversa ai sensi dell’articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, entro i limiti dell’importo complessivamente dovuto a seguito dell’iscrizione a ruolo.

4. In caso di rifiuto della predetta proposta o di mancato tempestivo riscontro alla stessa, cessano gli effetti della sospensione di cui al comma 2 e l’agente della riscossione comunica in via telematica all’Agenzia delle entrate che non ha ottenuto l’adesione dell’interessato alla proposta di compensazione.”

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Possibile alternativa

Al fine di sterilizzare la proposta di compensazione dell’Agenzia delle Entrate e formulata dal Riscossore e poter usufruire dell’intero rimborso, è possibile richiedere una istanza di dilazione, ex art. 19 D.p.r. n. 602/1973, al riscossore con oggetto le somme indicate a ruolo.

Per il semplice effetto dell’accettazione dell’istanza di dilazione*, il contribuente non è più inadempiente per tali somme e l’Agenzia delle Entrate è obbligata a pagare l’intera somma del rimborso richiesto.

Si consideri che tale possibilità è maggiormente vantaggiosa, visto che fino a fine anno 2021 si può richiedere al Riscossore una Dilazione agevolata, per maggiori info CLICCA QUI

* E’ corretto precisare che in alcuni uffici è attiva la prassi che richiedono il pagamento almeno della prima rata della dilazione concessa

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