Avvisi di accertamento e di addebitoDecadenza ed illegittimitàNotifica

Notifica avviso di accertamento ad indirizzo inesistente, può essere rinotificato anche se i termini decadenziali sono già spirati

Decadenza avvisi e rinotifica

La CTR del Lazio, con la sentenza n. 3436 del 8 luglio 2021, ha stabilità che l’Agenzia delle Entrate in caso di notifica dell’avviso di accertamento ad indirizzo inesistente, può rinotificare l’atto per la seconda volta presso l’indirizzo corretto, anche se i termini decadenziali (ex art 43 D.p.r n. 600/1973), entro i quali tale avviso deve essere notificato, sono oramai spirati. Nella fattispecie è stata considerata valida la notifica dell’Avviso di accertamento avvenuta 3 mesi dopo il termine decadenziale del 31 dicembre 2016.

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La fattispecie oggetto della sentenza

Veniva notificato avviso di accertamento ad un contribuente per imposte relative alla partecipazione ad una società di capitali.

La CTP dava ragione al contribuente per tardiva notifica dell’atto di accertamento: l’Agenzia delle Entrate aveva notificato tale atto al contribuente il 23/3/2017 ed il termine decadenziale per la notifica, ex art. 43 d.p.r. n. 600/1973, scadeva il 31/12/2017.

L’Agenzia delle Entrate proponeva appello contro tale sentenza, lamentando, principalmente, che erroneamente la CTP aveva ritenuto che l’Ufficio fosse decaduto dal proprio potere di accertamento, avendo notificato al contribuente il relativo avviso solo in data 23.3.2017. La CTP, però, non considerava che una prima notifica non si era perfezionata per inesistenza dell’indirizzo, con conseguente facoltà per l’Ufficio di avvalersi della proroga dei termini nel limite previsto dall’art. 325 codice di procedura civile.

Sul punto la CTR dava ragione all’Agenzia.

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La decisione della CTR

La CTR ha applicato il principio della rinotifica dell’atto processuale non andato a buon fine nella fase di notifica, per cause non imputabile al mittente, per gli atti sostanziali dell’Agenzia delle Entrate.

Precisamente, nel caso in cui un atto processuale venga notificato ma la notificazione non avviene per cause non imputabili del mittente (come ad esempio la cancellazione casella PEC o il mancato rinnovo della stessa), la Suprema Corte (Cass. SS. UU. n. 17352/2009 e Cass. SS. UU. 4609/2016) ha ammesso la “sanabilità” della seconda notifica anche se eseguita oltre il termine decadenziale che la legge prevede per tale notifica se vi sono tali elementi:

  1. la prima notifica non sia avvenuta per cause non imputabili al mittente;
  2. il mittente, appena saputo della non notifica dell’atto, deve attivarsi in un termine ragionevole (la Cassazione indica come termine ragionevole la metà di quello previsto per il termine decadenziale);
  3. in giudizio il mittente deve chiedere di essere rimesso in termini.

Al fine del rispetto dei termini decadenziali, la conseguente notificazione avrà effetto dalla data iniziale di attivazione del procedimento (prima notifica). Quindi, con tale nuovo disegno giurisprudenziale, la notifica sarebbe tempestiva fin dall’inizio.

Tale principio è stato utilizzato dalla CTR per gli atti dell’Agenzia della Entrate che non sono atti processuali ma solamente atti di diritto sostanziale. Questa è la grossa novità.

Nel caso oggetto della pronuncia qui in esame, l’accertamento per il 2011 era stato notificato una prima volta l’11 dicembre 2016, ovvero a ridosso del termine decadenziale del 31 dicembre 2017 (entro la fine del secondo anno, secondo la formulazione previgente dell’articolo 43 del Dpr 600/1973).

La notifica, però, non era andata a buon fine, atteso che l’indirizzo di destinazione era risultato inesistente. L’ufficio aveva attivato, quindi, una seconda notifica a marzo 2017 a un nuovo indirizzo, corretto, seppur a termini decadenziali ormai spirati.

Per i giudici, la procedura notificatoria era stata tempestivamente ripresa, per cui gli effetti retroagivano alla data della prima notifica esperita a dicembre 2016 e, quindi, ancora in tempo utile per l’accertamento del 2011.

Precisamente la CTR ha statuito:

Di conseguenza la stessa Agenzia ha legittimamente ritenuto di potersi avvalere di quanto deciso in argomento dalla Corte di Cassazione, secondo la quale se la notificazione di un atto da compiersi entro un termine perentorio non si concluda per circostanze non imputabili al richiedente, questi ha la facoltà e l’onere di richiedere la ripresa del procedimento di notificazione, che avrà effetto sin dalla data della iniziale attivazione del procedimento, alla condizione che la sua ripresa sia intervenuta, come nel caso di specie, entro un tempo ragionevolmente contenuto anche considerando i tempi necessari in base alla comune diligenza onde conoscere l’esito negativo della notificazione e di assumere le informazioni conseguentemente indispensabili (Cass. SS.UU. 15594/2016 anche in richiamo a Cass. SS.UU. 17352/2009).- ritenuto pertanto che l’Ufficio abbia esercitato tempestivamente il proprio potere di accertamento si impone l’esame del merito della controversia” (CTR Lazio n. 3436/2021).

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