Versamenti entro oggi. 15 settembre. Se oltre possibile con ravvedimento
pagamento con ravvedimento

I contribuenti che devono compilare gli indici ISA, nonché i forfettari, entro oggi 15 settembre 2021, devono pagare le imposte dirette, Irap e IVA. Tali versamenti erano in scadenza il 30 giugno 2021, ma l’art. 9ter del D.L. n. 73/2021 lo ha prorogato al 15 settembre 2021.
Tuttavia, si precisa che dopo tale data non sarĂ possibile corrispondere le imposte con la maggiorazione dello 0,40%, come precisato nella Risoluzione n. 53/E del 5 agosto 2021 (si veda la News del 06 agosto 2021).
E’ possibile, però, attivare l’istituto del ravvedimento.
In buona sostanza, si possono “calmierare” le sanzioni per il ritardato pagamento applicando le disposizioni dell’art. 13 D.Lgs. n. 472/1997, precisamente, oltre al pagamento dei tributi dovuti e gli interessi di mora (pari al 0,01%, si veda News del 20/01/2021):
NORMATIVA | AMBITO TEMPORALE | RIDUZIONE SANZIONI | TRIBUTI DI RIFERIMENTO |
Art. 13 D.Lgs. n. 472/1997 | Entro il 14° giorno dalla violazione (dal 15 settembre 2021) | 1% per ogni giorno di ritardo | Per tutti i tributi |
Art. 13 D.Lgs. n. 472/1997, LET. A) | Dal 15° al 30° dalla violazione (dal 15 settembre 2021) | 1/10 | Per tutti i tributi |
Art. 13 D.Lgs. n. 472/1997, LET. A-BIS) | Dal 31° al 90° dalla violazione (dal 15 settembre 2021) | 1/9 | Per tutti i tributi |
Art. 13 D.Lgs. n. 472/1997, LET. B) | Entro l’anno della violazione o entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione (dal 15 settembre 2021) | 1/8 | Per tutti i tributi |
Art. 13 D.Lgs. n. 472/1997, LET. B-BIS) | Entro 2 anni dalla della violazione (dal 15 settembre 2021) o entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quella in cui è stata commessa la violazione (dal 15 settembre 2021) | 1/7 | Per tutti i tributi |
Art. 13 D.Lgs. n. 472/1997, LET. B-TER) | Oltre 2 anni dalla violazione oppure oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione (dal 15 settembre 2021) | 1/6 | Per tutti i tributi |
Art. 13 D.Lgs. n. 472/1997, LET. B-QUATER) | Se la violazione avviene dopo la contestazione della violazione nel PVC (dal 15 settembre 2021) | 1/5 | Per tutti i tributi |