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Fatture inesistenti. Ok per la deducibilità dei costi sulle dirette

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Nel caso di contestazione di fatture inesistenti è ammissibile lo stesso la deducibilità dei costi per le imposte per le imposte dirette, se l’agenzia non ha presentato denuncia. Questa è la decisione della CTR Campania n. 6200 del 26 lugli 2021 ha rigettato la richiesta di indeducibilità dei costi dell’Agenzia delle Entrate per operazioni soggettivamente inesistenti.

Precisamente, la CTR ha statuito che in caso di fatture soggettivamente inesistenti (l’Agenzia ha provato a considerarle oggettivamente inesistenti) si deve fare un distinguo:

  • Per le imposte IVA, non vi può essere detrazione del tributo, anche per le operazioni soggettivamente inesistente, se il contribuente dimostra che non poteva sapere della frode.
  • Per le imposte DIRETTE (nel caso IRES). Sono deducibili i costi per le operazioni poste a base di fatture soggettivamente inesistenti. Tali costi sono esclusi solo se si è incorsi in un reato tributario. Quindi l’Agenzia delle Entrate deve aver formulato denunciato querela (si veda art. 8, co. 1, D.L. n. 16/2012.

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Norme di riferimento

Art. 8, co. 1, D.L. n. 16/2012

1. Il comma 4-bis dell’articolo 14 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e’ sostituito dal seguente:  “4-bis. Nella determinazione dei redditi di cui all’articolo 6, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non sono ammessi in deduzione i costi e le spese dei beni o delle prestazioni di servizio direttamente utilizzati per il compimento di atti o attivita’ qualificabili come delitto non colposo per il quale il pubblico ministero abbia esercitato l’azione penale o, comunque, qualora il giudice abbia emesso il decreto che dispone il giudizio ai sensi dell’articolo 424 del codice di procedura penale ovvero sentenza di non luogo a procedere ai sensi dell’articolo 425 dello stesso codice fondata sulla sussistenza della causa di estinzione del reato prevista dall’articolo 157 del codice penale. Qualora intervenga una sentenza definitiva di assoluzione ai sensi dell’articolo 530 del codice di procedura penale ovvero una sentenza definitiva di non luogo a procedere ai sensi dell’articolo 425 dello stesso codice fondata sulla sussistenza di motivi diversi dalla causa di estinzione indicata nel periodo precedente, ovvero una sentenza definitiva di non doversi procedere ai sensi dell’articolo 529 del codice di procedura penale, compete il rimborso delle maggiori imposte versate in relazione alla non ammissibilita’ in deduzione prevista dal periodo precedente e dei relativi interessi“.

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La decisione della CTR

Sul punto la CTR ha così statuito:

Tale chiarimento è conseguenza diretta della norma (comma 1 su riportato) che circoscrive l’indeducibilità, ai fini delle Imposte dirette, ai soli costi e spese direttamente utilizzati per il compimento dei delitti; e poiché, agli effetti della nuova disposizione, l’indeducibilità del costo scatta quando ci sia un diretto utilizzo dei beni o servizi per il compimento dell’attività delittuosa, ne consegue che i costi relativi all’acquisizione di beni o servizi che, ancorché documentati da fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, non siano stati utilizzati per il compimento di alcun reato, sono deducibili ove ricorrano i requisiti generali di deducibilità dei costi previsti dal testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, requisiti che, per quanto già argomentato e provato dalla società ricorrente, non sono in discussione” (CTR n. 6200/2021)

“Orbene, tutto quanto premesso, il Collegio rileva che, in ordine alla sua estraneità, la (…) s.r.l. non ha prodotto alcuna prova oltre quelle della effettiva ricezione della merce e del pagamento del prezzo e dell’IVA, elementi sufficienti secondo la Corte di Cassazione perché spetti il diritto alla detrazione dell’imposta; né dalle circostanze del caso risulta che la società in questione non sapeva e non poteva sapere di partecipare con il proprio acquisto ad una operazione che si iscriveva in una frode all’imposta, condizione richiesta dalla Corte di Giustizia Europea affinché essa committente-cessionario conservi “il diritto alla deduzione dell’imposta pagata”;” (CTR n. 6200/2021)

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