Cartelle di pagamentoNotifica

E’ nulla la notifica che non sono indicate le ricerche poste in essere dall’agente notificatore

relata ed indicazioni delle ricerche

La Suprema Corte, con l’ordinanza n. 22333 del 05 agosto 2021, conferma che la notifica di un atto del fisco (avviso di accertamento, cartella, o altro) non è valida se l’agente notificatore non ha indicato nella relata le ricerche effettuate.

Si tratta del caso di notifica non eseguita a mano del destinatario, ma tentata al domicilio fiscale, non avendo trovato altro soggetto legittimato (ex art. 139 c.p.c.) veniva posta in essere la procedura dell’assenza relativa (per maggior info CLICCA QUI)

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Fattispecie oggetto dell’ordinanza

Contribuenti impugnarono avanti alla CTP cartella di pagamento successiva ad avviso di accertamento, per riprese IRPEF e IRAP. Tra i diversi motivi d’impugnazione veniva eccepita la mancata notifica del precedente e prodromico avviso di accertamento.

La CTP e la CTR rigettavano le ragioni dei contribuenti. La CTR, in particolare, ha ritenuto conforme all’art. 140 cod. proc. civ. il procedimento notificatorio dell’avviso di accertamento prodromico alla cartella.

Avverso la decisone del Giudice d’appello ricorrevano in cassazione i contribuenti eccependo la non notifica del precedente avviso di accertamento, perché:

  1. Radicale nullità della notifica per mancanza della relata di notifica;
  2. Nullità della notifica per assenza dell’indicazione, da parte dell’agente notificatore, nella relata di notifica delle operazioni svolte per ricercare il destinatario, o di altri soggetti autorizzati a ricevere l’atto.

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La decisione delle Sezioni Unite

Sul punto la Cassazione ha precisato che la notificazione nei modi di cui all’art. 140 cod. proc. civ. (assenza relativa) è un mero sviluppo del procedimento non potuto portare a compimento mediante la consegna a mani proprie del destinatario (o nei riguardi delle persone in sua vece indicate dall’art. 139 cod. proc. civ.), l’impossibilità di consegna dell’atto nei luoghi, alle persone ed alle condizioni prescritte rappresenta l’ineludibile presupposto per il legittimo ricorso agli adempimenti (deposito dell’atto presso la casa comunale, affissione di avviso di deposito alla porta dell’immobile, invio di notizia con raccomandata, per maggior info CLICCA QUI) perfezionanti la notifica per irreperibilità temporanea.

E il mancato reperimento (oppure il rifiuto alla ricezione dell’atto) del destinatario e degli altri soggetti alternativamente indicati dalla disposizione deve risultare, espressamente e puntualmente, dalla relazione dell’ufficiale notificatore (relata di notifica), unica ed esclusiva forma di documentazione delle attività notificatorie.

Non potendo essere dimostrata aliunde con latra documentazione (ad esempio, da una successiva certificazione del notificante) oppure essere desunta, per implicito, dalla tipologia di notifica ex art. 140 cod. proc. civ. in concreto adottata.

Pertanto, la Suprema Corte ha precisato che hanno errato entrambi i giudici di meriti ed ha statuito:

L’omessa attestazione, nella relata di notifica, del compimento delle ricerche dei soggetti potenzialmente consegnatari dell’atto rende illegittima l’adozione del procedimento notificatorio ex art. 140 cod. proc. civ. ed inficia di nullità la notifica in tal guisa eseguita” (Cass. n. 22333/2021).

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