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Le mance sono “tassabili”

Il Fisco vuole anche le mance

La Suprema Corte, con l’ordinanza n. 26512 del 30 settembre 2021, ha cambiato il proprio orientamento ed ha considerato le “mance” come somme oggetto d’imposta.

Per la Cassazione tali somme non devono essere considerate estranee al rapporto di lavoro, ma comprese nel concetto di reddito da lavoro dell’art. 51, co.1, D.p.r. 917/1986 (TUIR) e, quindi, devono essere poste a base dell’imposta.

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Norme di riferimento

Art. 51, co. 1, TUIR:

1. Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. Si considerano percepiti nel periodo d’imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d’imposta successivo a quello cui si riferiscono”.

2. Non concorrono a formare il reddito:  

(…)

i) le mance percepite dagli impiegati tecnici delle case da gioco (croupiers) direttamente o per effetto del riparto a cura di appositi organismi costituiti all’interno dell’impresa nella misura del 25 per cento dell’ammontare percepito nel periodo d’imposta;

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Fattispecie oggetto dell’ordinanza

La CTR della Sardegna accoglieva l’appello proposto dal contribuente avverso la sentenza della CTP di Sassari con la quale era stato rigettato il ricorso del contribuente stesso avverso avviso di accertamento, con il quale venivano recuperati a tassazione per l’anno 2007 redditi da lavoro dipendente non dichiarati per euro 83.650,00, corrispondenti a mance percepite nello svolgimento delle proprie mansioni di capo ricevimento presso l’hotel.

La CTR ha considerato non tassabili le somme percepite a titolo di mance, ritenendo non comprese nella previsione di reddito da lavoro dipendente di cui all’art. 51 del TUIR nel testo in vigore dal primo gennaio 2004 al 2008, stante la loro natura aleatoria ed in quanto percepite direttamente dai clienti senza alcuna relazione con il datore di lavoro.

L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso in Cassazione

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La decisione della Cassazione

Sul punto la Cassazione ha cambiato il proprio orientamento ed ha considerato “tassabili” anche le “mance” che sono relative al rapporto di lavoro.

Precisamente:

L’attuale art. 51, primo comma, del TUIR, nel testo post – riforma del 2004, applicabile, ratíone temporis, nella presente controversia, del medesimo tenore letterale dell’art. 48 dello stesso testo unico delle imposte sui redditi, così come già a suo tempo modificato dal d.lgs. 2 settembre 1997 n. 314, espressamente prevede che «il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere» (intendendo con tale espressione la quantificazione dei beni e dei servizi) «a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro».

(…)

“Così ricostruito il quadro normativo, che, (…), ha evidenziato un’unica nozione di reddito da lavoro dipendente tanto ai fini fiscali che contributivi, va rilevato come debba essere condiviso l’assunto dell’Amministrazione finanziaria ricorrente, consonante con il proprio documento di prassi seguito all’emanazione del citato decreto legislativo (…), secondo cui l’onnicomprensività del concetto di reddito di lavoro dipendente giustifica la totale imponibilità di tutto ciò che il dipendente riceve, anche, quindi, come nel caso in esame, non direttamente dal datore di lavoro, ma sulla cui percezione il dipendente può fare, per sua comune esperienza, ragionevole, se non certo affidamento.” (Cass. n. 26512/2021)

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