Ravvedimento operoso

Il ravvedimento può essere effettuato fino all’invio dell’accertamento

Ravvedimento ed avviso

La CTR Campania, con la sentenza n. 1419 del 15 febbraio 2021, ha confermato, rifacendosi anche al principio di “buon andamento dell’amministrazione, che il ravvedimento (clicca qui, per maggiori info) può essere attivato fino alla notifica dell’atto che contesta la violazione di norme tributarie (vedi anche la News del 12/10/2018).

In buona sostanza, fino alla notifica della cartella o di un avviso di accertamento il contribuente può avvantaggiarsi dell’istituto del ravvedimento operoso ex art. 13 D.Lgs. n. 472/1997 e non sono dovute ulteriori sanzioni.

*****

Fattispecie oggetto della sentenza

Un contribuente aveva effettuato un versamento tramite F24 di oltre €52.000,00 e aveva contestualmente presentato una dichiarazione integrativa al fine di porre in essere un ravvedimento operoso ex articolo 13 del Dlgs 471/1997 (clicca qui, per maggiori info).

L’ufficio, però, nove giorni dopo il pagamento, notificava un avviso di accertamento per la medesima pretesa impositiva, ritenendo non perfezionato il ravvedimento, atteso che la sanzione non era stata correttamente versata.

Avverso tale avviso di accertamento, il contribuente espletava azione avanti al Giudice Tributario.

La CTP gli dava torto, ma la CTR accoglieva le doglianze del contribuente.

*****

La sentenza della CTR

Per la CTR è valido il ravvedimento, ex art. 13 D.Lgs. n. 472/1997, posto in essere dal contribuente anche se per soli 9 giorni prima dell’emanazione dell’avviso di accertamento.

Precisamente:

“Al riguardo ritiene questo Giudice che l’effettuato versamento di Euro 52278,98, pur nella sua incompleta copertura degli Euro 53528,00 di cui all’avviso di accertamento qui in contestazione, sia dato da tenere in considerazione, al fine della omologazione della correttezza del citato accertamento.

Al riguardo ritiene questa commissione che, in aderenza al principio costituzionale, solennemente affermato nell’art. 97 II c. della Costituzione, ed in coerenza con la pretesa di speditezza degli affari tributari, l’effettuato versamento, certamente tempestivo in quanto intervenuto in epoca antecedente alla notifica dell’atto qui impugnato, può essere considerato impeditivo della pretesa tributaria che qui si discute, pur nella sola parte riguardante la quantificazione del tributo evaso, (…)” (CTR n. 1419/2021)

Articoli Correlati

Back to top button