Imposta di registro

Agenzia delle Entrate: l’imposta di registro non è dovuta in caso di “subentro” nel contratto di locazione

Locazione ed imposta di registro

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 676 del 7 ottobre 2021, in risposta ad un interpello di un contribuente, ha precisato che non è dovuta l’imposta di registro (art. 17 D.P.R. n. 131/1986) per un subingresso in contratto di locazione.

Nel caso di immissione nella proprietà dell’immobile già concesso in locazione, basta la formale comunicazione all’Agenzia delle Entrate e l’imposta non è dovuta.

Scarica qui la Risposta n. 676/2021:

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Norme di riferimento

D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.  (TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI CONCERNENTI L’IMPOSTA DI REGISTRO)

Titolo II

Art. 17 (Cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite dei contratti di locazione e

di affitto di beni immobili)

1. L’imposta dovuta per la registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili esistenti nel territorio dello Stato nonché per le cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite degli stessi, è liquidata dalle parti contraenti ed assolta entro trenta giorni mediante versamento del relativo importo presso uno dei soggetti incaricati della riscossione, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237. Entro il termine di trenta giorni deve essere presentata all’ufficio presso cui è stato registrato il contratto di locazione la comunicazione relativa alle cessioni, alle risoluzioni e alle proroghe anche tacite dello stesso.”

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Fattispecie oggetto dell’interpello

Un contribuente si aggiudicava all’asta fallimentare un immobile sul quale già preesisteva un contratto di locazione valido. Il bene era una ex caserma, vincolata anche alla Soprintendenza e concesso in locazione alle Provincia.

Tramite l’aggiudicazione dell’immobile il contribuente è subentrato nel contratto di locazione, dal lato attivo.

Da qui vi era il problema se con il subingresso sorgesse anche l’obbligo di corrispondere l’imposta di registro non corrisposta dal precedente proprietario.

Pertanto, veniva formulato interpello ordinario e l’Agenzia delle Entrate escludeva l’obbligo di corrispondere l’imposta di registro, ma indicava l’obbligo di una comunicazione formale.

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La risposta dell’Agenzia delle Entrate

Con l’effetto del trasferimento di proprietà (tramite il decreto di trasferimento del Giudice) il contribuente è diventato nuovo locatore nel contratto di locazione ed è chiamato a rispondere di tutti i diritti ed obblighi nascenti da tale contratto (art. 1602 c.c.). Non serve, quindi, la stipula di un contratto di cessione del contratto di locazione.

Tuttavia, ai fini dell’imposta di registro, è solo necessario che il nuovo proprietario comunichi all’Agenzia delle Entrate:

  • l’avvenuta successione nel contratto con il modello RLI,
  • con indicato il codice “6”;
  • compilata la casella “Tipologia di subentro”;
  • inserito il codice “2”.

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