Imposta di registro

Cessione d’azienda è uguale al trasferimento di quote: “inventata” una solidarietà dei tributi, tra cessionario e cedente

Solidarietà e trasferimento quote d'azienda

La Suprema Corte, con l’Ordinanza n. 19238 del 07 luglio 2021, ha statuito la solidarietà dei debiti tributari tra cessionario e cedente, anche in caso di trasferimento di quote d’azienda.

La Cassazione, quindi, ha equiparato la cessione d’azienda (che prevede la solidarietà, ex art. 14 D.Lgs. n. 472/1997) e al trasferimento di quote (che non prevede la solidarietà, ex art. 20 D.p.r.131/1986, letto assieme alla Risoluzione n. 47/2006).

In buona sostanza, per il Supremo Consesso, se il cessionario non paga le imposte prodotte dalla società ceduta, quest’ultime le deve corrispondere anche il soggetto che ha ceduto la società stessa (cedente)

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Norme di riferimento

D.Lgs. N. 475/1997 Art. 14 (cessione d’azienda)

“1. Il cessionario è responsabile in solido, fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente ed entro i limiti del valore dell’azienda o del ramo d’azienda, per il pagamento dell’imposta e delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell’anno in cui è avvenuta la cessione e nei due precedenti, nonché per quelle già irrogate e contestate nel medesimo periodo anche se riferite a violazioni commesse in epoca anteriore.

2. L’obbligazione del cessionario è limitata al debito risultante, alla data del trasferimento, dagli atti degli uffici dell’amministrazione finanziaria e degli enti preposti all’accertamento dei tributi di loro competenza.”

D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.  

Art. 20 (interpretazione degli atti)

“1. L’imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell’atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, sulla base degli elementi desumibili dall’atto medesimo, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi.”

Scarica qui la Risoluzione n. 47/2006

Scarica qui la Risposta a Interpello n. 13 del 2019:

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Fattispecie oggetto dell’interpello

Una contribuente, socia unica di una Società di capitali, cedeva la totalità delle quote della società ad altro soggetto.

Successivamente, l’Agenzia delle Entrate notificava a tale contribuente avviso di accertamento, contenente l’estensione in via solidale, delle imposte della società ceduta non corrisposte dal cessionario.

Veniva impugnato l’atto.

La CTP rigettava le doglianze della contribuente, ma la CTR riformava la decisione e dava ragione alla contribuente cessionaria.

Per la CTR, il trasferimento di quote posto in essere dalla contribuente non poteva essere assimilato alla cessione d’azienda. Per tale motivo non si poteva applicare la solidarietà ex art. 14 D.Lgs. n. 472/1997.

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La decisone della Cassazione

La Suprema Corte ha riformato la decisione della CTR ammettendo la solidarietà del cedente e de cessionario per i debiti tributari della società.

Con tale Ordinanza, la Suprema Corte, però, ha rinegato le sentenze (si veda Cass. n.26690/2006; Cass. n. 16031/2007; Cass. n. 16030/2010; Cass. n.  17948/2012; Cass. n. 21930/2012), nonché le Circolari e Risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate, che escludevano l’applicazione della solidarietà in caso di trasferimento di quote. Non vi ere equivalenza tra cessione d’azienda e trasferimento di quote.

Le sentenze che escludevano tale solidarietà erano tutte relative all’imposta di registro (D.P.R. n. 131/1986), al chiaro fine di applicare l’imposta progressiva ai trasferimenti di quote.

Anche la stessa Agenzia delle Entrate, in diverse Risoluzioni/Circolari, affermava:

Precisamente, nella Risoluzione n. 47/2006, si afferma:

In ultimo, è opportuno precisare che la cessione di quota da uno dei due soci all’altro, benché comporti la concentrazione del patrimonio sociale in capo al socio superstite, non integra una cessione di azienda.” (si veda anche Risoluzioni 251368/1983, 310356/1989).

Si ricorda, tuttavia, che la norma prevede solamente la solidarietà per cessione d’azienda e non per il trasferimento delle quote (che deriva solamente da una interpretazione dell’Agenzie dell’art. 20 D.r.p. n. 131/1986)

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