Sentenza

Avvocato antistatario: l’omessa pronuncia sulle spese di lite va rimediata con il procedimento di correzione

Antistatarietà. Procedimento

La Suprema Corte, con l’ordinanza n. 25940 del 24 settembre 2021, ha confermato che in caso di errore nella sentenza per la distrazione delle spese di condanna a favore dell’avvocato, non si deve attivare un’impugnazione. La sentenza è emendabile con il semplice procedimento di correzione ex artt. 287 e 288 c.p.c.

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Norme di riferimento

Art. 287 c.p.c.

Le sentenze e le ordinanze non revocabili possono essere corrette, su ricorso di parte, dallo stesso giudice che le ha pronunciate, qualora egli sia incorso in omissioni o in errori materiali o di calcolo”.

Art. 288 c.p.c.

Se tutte le parti concordano nel chiedere la stessa correzione, il giudice provvede con decreto.

Se è chiesta da una delle parti, il giudice, con decreto da notificarsi insieme col ricorso a norma dell’articolo 170 primo e terzo comma, fissa l’udienza nella quale le parti debbono comparire davanti a lui. Sull’istanza il giudice provvede con ordinanza, che deve essere annotata sull’originale del provvedimento.

Se è chiesta la correzione di una sentenza dopo un anno dalla pubblicazione, il ricorso e il decreto debbono essere notificati alle altre parti personalmente.

Le sentenze possono essere impugnate relativamente alle parti corrette nel termine ordinario decorrente dal giorno in cui è stata notificata l’ordinanza di correzione

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Fattispecie oggetto dell’ordinanza

Nel corso di un giudizio avanti alla Suprema Corte, veniva condannato al pagamento delle spese legali la controparte.

Nel ricorso introduttivo dell’impugnazione avanti alla Suprema Corte l’avvocato della parte vittoriosa si dichiarava antistatario.

In buona sostanza, l’Avvocato dichiara di aver anticipato lui le spese per conto del suo assistito. Quindi, in caso di condanna di controparte, le relative spese andranno a favore dell’avvocato, che ha dichiarato di averle anticipate (è un rapporto solo tra avvocato e suo assistito, vedi anche News del 21/10/2020)

Tuttavia, la Suprema Corte non si avvedeva di tale dichiarazione di antistatarietà e non dichiarava che le spese di condanna andavano distratte a favore dell’Avvocato (errore materiale della sentenza).

Per tale ragione quest’ultimo si attivava per la correzione della sentenza sul punto, con la procedura ex art. 287 (richiamato dall’art. 391 bis c.p.c). LA sentenza non era errata sulla decisione del Giudice, ma, solamente, su una esternazione corretta di tale volontà: a chi dovevano andare le spese legali

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La decisone della Cassazione

La Cassazione, quindi, ha statuito:

In caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un’espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma. La procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell’art. 93, secondo comma, c.p.c. – che ad essa si richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese – consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione” (Cass. n. 25940/2021)

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