Iva

IVA detraibile, anche se non presentata la dichiarazione

IVA e Detrazione

La Suprema Corte, con l’Ordinanza n. 28788 del 19 ottobre 2021, ha precisato che l’IVA è detraibile anche se la contabilità non è tenuta in modo regolare. L’imposta è detraibile anche le non è stata presentata la relativa dichiarazione.

In base anche alle norme dell’Unione Europea, il diritto alla detrazione dell’IVA è ammissibile per la sola presenza dei presupposti sostanziali: gli acquisti devono essere stati effettuati da un soggetto IVA, e che i relativi beni siano inerenti con la propria attività d’impresa. Non servono i requisiti formali.

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La fattispecie oggetto dell’Ordinanza

Ad un contribuente veniva notificato un avviso di accertamento induttivo, per omessa presentazione della dichiarazione dei redditi per l’anno 2004. L’atto veniva impugnato avanti al giudice Tributario.

La CTP accoglieva le doglianze del contribuente, per assenza dei presupposti dell’accertamento induttivo (art. 39, co. 2, let. b-bis, D.p.r. n. 600/1973).

La CTR, invece, riformulava la decisone del primo grado e dava ragione all’Agenzia delle Entrate. Il giudice d’appello, sul punto, affermò che il diritto della detrazione IVA non poteva essere riconosciuto, stante l’assoluta irregolarità della contabilità.

Il contribuente impugnava la decisone in Cassazione.

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Le norme in questione

Art. 39, co. 2, let d-bis D.p.r. n. 600/1973

In deroga alle disposizioni del comma precedente l’ufficio delle imposte determina il reddito d’impresa sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, con facoltà di prescindere in tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e dalle scritture contabili in quanto esistenti e di avvalersi anche di presunzioni prive dei requisiti di cui alla lettera d) del precedente comma:

(…)

d-bis) quando il contribuente non ha dato seguito agli inviti disposti dagli uffici ai sensi dell’articolo 32, primo comma, numeri 3) e 4), del presente decreto o dell’articolo 51, secondo comma, numeri 3) e 4), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;”

Art. 8, co. 3, Dpr n. 322/1998

“(..)

3. Le detrazioni sono esercitate entro il termine stabilito dall’articolo 19, comma 1, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.”

Art. 19 D.p.r. n. 633/1972

“1. Per la determinazione dell’imposta dovuta a norma del primo comma dell’articolo 17 o dell’eccedenza di cui al secondo comma dell’articolo 30, è detraibile dall’ammontare dell’imposta relativa alle operazioni effettuate, quello dell’imposta assolta o dovuta dal soggetto passivo o a lui addebitata a titolo di rivalsa in relazione ai beni ed ai servizi importati o acquistati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione. Il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui il

diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.

2. Non è detraibile l’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di beni e servizi afferenti operazioni esenti o comunque non soggette all’imposta, salvo il disposto dell’articolo 19-bis2. In nessun caso è detraibile l’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di beni o servizi utilizzati per l’effettuazione di manifestazioni a premio.”

Direttiva n. 77/388/CEE (sesta direttiva)

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La decisione della Cassazione e norme in questione

La Cassazione ha confermato che, in riferimento al diritto di detrazione IVA ex art. 19 D.p.r. n. 633/1972, si deve considerare solo il principio della neutralità dell’imposta.

Il diritto alla detrazione deve essere riconosciuto anche nel caso di violazione di requisiti formali di cui agli artt. 18 e 22 della Direttiva n. 77/388 CEE (la cosiddetta sesta direttiva), quali la mancata redazione delle dichiarazioni periodiche, ovvero per l’omessa tenuta del registro IVA.

Quello che deve rilevare è che il contribuente dimostri, mediante la produzione in giudizio di fatture o altra idonea documentazione contabile, i requisiti sostanziali dell’art. 17 della stessa Direttiva Europea: gli acquisti devono essere stati effettuati da un soggetto IVA, e che i relativi beni siano inerenti con la propria attività d’impresa.

Ulteriore condizione che il contribuente deve rispettare è il requisito temporale.

La richiesta di rimborso deve essere formulata entro e non oltre il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello nel quale è sorto il rapporto (art. 8, co. 3, D.p.r. n. 322/1998).

Sul punto la Cassazione:

“Infatti, poiché ciò che rileva, ai fini del diritto alla detrazione dell’IVA, è la sola sussistenza dei requisiti sostanziali, supra meglio descritti (e salvo quanto in fra), la stessa S.C. è giunta a precisare che “In tema di IVA, il diritto alla detrazione deve essere riconosciuto anche nel caso di violazione di requisiti formali di cui agli artt. 18 e 22 della direttiva n. 77/388/CEE (cd. sesta direttiva) – quali la mancata redazione delle dichiarazioni periodiche o di quella annuale, ovvero l’omessa tenuta del registro IVA acquisti – qualora il contribuente dimostri, mediante fatture o altra idonea documentazione contabile, il rispetto dei requisiti sostanziali di cui all’art. 17 della citata direttiva, purché detto diritto venga esercitato entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello nel quale è sorto ai sensi dell’art. 8, comma 3, del d.P.R. n. 322 del 1998” (Cass. n. 28788/2021)

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