Cancellazione Società

Società cancellata: anche non recuperare i debiti dei soci è fonte di responsabilità per il liquidatore.

Liquidatore e credito ai soci non recuperati

Il mancato recupero dei crediti sociali verso i soci, esposti nel bilancio, di società cancellata, è responsabilità del liquidatore, come fosse una indiretta distribuzione degli utili a soci. Il Fisco può attivare un recupero di tali somme, con responsabilità del Liquidatore (SI VEDA LA NEWS DEL 14/07/2021).

Questo è l’importante principio emesso dalla CTR Piemonte n. 599/2/2021, che ha ritenuto legittima la pretesa del fisco per il recupero pro-quota nei confronti dei soci, del credito che la società estinta ha rimesso ai soci stessi. Di tale circostanza ne è responsabile il liquidatore della società per non aver agito per il recupero di tali crediti, con diretto beneficio dei soci

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Articoli di riferimento

Art. 36 D.p.r. n. 602/1973

“I liquidatori dei soggetti all’imposta sul reddito delle persone giuridiche che non adempiono all’obbligo di pagare, con le attività della liquidazione, le imposte dovute per il periodo della liquidazione medesima e per quelli anteriori rispondono in proprio del pagamento delle imposte se non provano di aver soddisfatto i crediti tributari anteriormente all’assegnazione di beni ai soci o associati, ovvero di avere soddisfatto crediti di ordine superiore a quelli tributari. Tale responsabilità è commisurata all’importo dei crediti d’imposta che avrebbero trovato capienza in sede di graduazione dei crediti.

La disposizione contenuta nel precedente comma si applica agli amministratori in carica all’atto dello scioglimento della società o dell’ente se non si sia provveduto alla nomina dei liquidatori.

I soci o associati, che hanno ricevuto nel corso degli ultimi due periodi d’imposta precedenti alla messa in liquidazione danaro o altri beni sociali in assegnazione dagli amministratori o hanno avuto in assegnazione beni sociali dai liquidatori durante il tempo della liquidazione, sono responsabili del pagamento delle imposte dovute dai soggetti di cui al primo comma nei limiti del valore dei beni stessi, salvo le maggiori responsabilità stabilite dal codice civile. Il valore del denaro e dei beni sociali ricevuti in assegnazione si presume proporzionalmente equivalente alla quota di capitale detenuta dal socio od associato, salva la prova contraria

Le responsabilità previste dai commi precedenti sono estese agli amministratori che hanno compiuto nel corso degli ultimi due periodi d’imposta precedenti alla messa in liquidazione operazioni di liquidazione ovvero hanno occultato attività sociali anche mediante omissioni nelle scritture contabili.

La responsabilità di cui ai commi precedenti è accertata dall’ufficio delle imposte con atto motivato da notificare ai sensi dell’art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Avverso l’atto di accertamento è ammesso ricorso secondo le disposizioni relative al contenzioso tributario di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636. Si applica il primo comma dell’articolo 39.” (PER MAGGIORI INFO SI VEDA LA NEWS DEL 14/07/2021).

Art. 2495 c.c.

Approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese, salvo quanto disposto dal secondo comma.

Decorsi cinque giorni dalla scadenza del termine previsto dal terzo comma dell’articolo 2492, il conservatore del registro delle imprese iscrive la cancellazione della società qualora non riceva notizia della presentazione di reclami da parte del cancelliere.

Ferma restando l’estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi. La domanda, se proposta entro un anno dalla cancellazione, può essere notificata presso l’ultima sede della società”.

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Fattispecie oggetto della sentenza

Una società di capitali veniva liquidata e poi cancellata dal registro delle imprese in data 21/03/2014, quindi prima dell’entrate in vigore della modifica ex art. 28, co. 4, D.Lgs. n. 175/2014, che ha introdotto la fiction iuris della sopravvivenza della società cancellata per altri 5 anni, in riferimento al Fisco (per maggiori info CLICCA QUI).

Dai bilanci risultava, per gli anni 2008, 2009 e 2010, un prelevamento dalle casse sociali a favore dei soci di €324.414,00, con corrispondente iscrizione della somma come credito verso i soci.

Il Liquidatore non si è mai attivato per recuperare tali crediti, i quali sono poi stati cancellati con l’estinzione della società.

Il Fisco, pertanto, ha emesso un avviso di accertamento ex art. 36 D.p.r. n. 602/1973 con oggetto la responsabilità del liquidatore, perché il mancato recupero di tali crediti verso i soci ha comportato un danno anche per il fisco.

Per l’Agenzia delle Entrate, tale remissione dei debiti ai soci era una indiretta distribuzione degli utili agli stessi.

L’atto veniva impugnato dall’ex Liquidatore. La CTP dava ragione al contribuente, ma la CTR, invece, confermava le ragioni dell’ufficio.

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La decisione della CTR

Come anticipato la CTR, riformando la sentenza della CTP, ha avvalorato le ragioni dell’Agenzia delle Entrate, paragonando la remissione dei debiti sociali ai soci ad una indiretta distribuzione degli utili.

Precisamente:

La responsabilità descritta all’art. 36 DPR 602/73 è considerata in re ipsa, discendendo dal mancato pagamento dei crediti erariali.

L’Ufficio ha dimostrato che dal riscontro con il bilancio finale di liquidazione appare evidente che la società ha effettuato una remissione del debito verso i soci che si presume essere proporzionale alla loro quota di partecipazione.

Nell’attivo del bilancio finale di liquidazione sono indicati crediti verso soci per Euro 324.414,07 che non sono stati riscossi, per cui gli stessi soci hanno usufruito di una remissione del debito all’esito della chiusura della liquidazione.

(…)

In primo grado, l’Ufficio ha sostenuto che l’esistenza del credito verso i soci fosse evidente dalla lettura del bilancio e ha rilevato l’inutilizzabilità degli estratti conto che i soci avevano depositato per sostenere che il credito era sussistente in realtà solo verso (…).

L’Ufficio contestava l’utilizzo di tale documento, in quanto si trattava di estratti di conto corrente parziali che non provavano che il credito verso (…) non fosse estinto o che non escludeva che vi potessero essere dei crediti anche verso altri soci.

Ciò che rileva ai fini fiscali è la voce nell’attivo del bilancio che riguarda i crediti verso i soci per cui l’Ufficio ha legittimamente dedotto che si trattasse di un debito da distribuire proporzionalmente alla quota di partecipazione di ogni singolo socio.

(…)

In conclusione, va ritenuto accertato che la remissione del debito sia equivalente ad una distribuzione indiretta avvenuta con la chiusura della liquidazione e che gli appellati essendo stati soci hanno usufruito di questa remissione.

(…)

In base alla normativa applicata (art. 36 d.p.r. 602/1973) è stato richiesto ai due soci appellanti il pagamento di debiti societari che non hanno trovato capienza nella liquidazione della s.r.l. sulla base di quanto attestato nel bilancio finale di liquidazione. E’ vero che da detto bilancio non risultano corrisposte somme ai soci, ma è anche vero che negli anni 2008, 2009 e 2010 risultano prelevate dalle casse sociali complessivamente Euro 324.414,00 appostate anche negli anni successivi come credito verso soci, che non hanno trovato giustificazione alcuna in operazioni societarie.

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