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Pagare la dilazione, non interrompe la prescrizione (ma attenzione alle novità legislative)

Dilazione e sospensione/interruzione prescrizione

Anche per i tributi locali, il pagamento parziale di una dilazione concessa dal Riscossore, non interrompe la prescrizione dei tributi. Questo è il principio confermato dalla Cassazione n. 28822 del 19 ottobre 2021 (vedi anche le altre sentenza, CLICCA QUI).

Inoltre, la Suprema Corte ha precisato che, per i tributi locali, la prescrizione è quinquennale e la non impugnazione della cartella (o dell’ingiunzione fiscale) non “trasforma” la prescrizione in decennale.

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Oramai, il Supremo Consesso è unanime nell’affermare che la dilazione concessa dalla Cassazione non è atto idoneo ad interrompere la prescrizione. Sarebbe tale rateazione idonea ad interrompere la prescrizione solo se il contribuente abbia espressamente indicato che il pagamento della singola rata era a titolo di “solo acconto”.

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Sulle novità legislative sulla dilazione e la prescrizione

Sempre in tema di prescrizione dei tributi è opportuno evidenziare che il legislatore ha modificato l’art. 19 del D.p.r. n. 602/1973 che disciplina la dilazione concessa dal riscossore (per maggiori info CLICCA QUI).

Precisamente, in riferimento alla sospensione della prescrizione il NUOVO comma 1 quater prevede:

1. L’agente della riscossione, su richiesta del contribuente che dichiara di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, concede la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, con esclusione dei diritti di notifica, fino ad un massimo di settantadue rate mensili. Nel caso in cui le somme iscritte a ruolo sono di importo superiore a 60.000 euro, la dilazione può essere concessa se il contribuente documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà

(…)

1-quater. A seguito della presentazione della richiesta di cui al comma 1 e fino alla data dell’eventuale rigetto della stessa richiesta ovvero dell’eventuale decadenza dalla dilazione ai sensi del comma 3:

a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;

b) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;

c) non possono essere avviate nuove procedure esecutive

Pertanto, dal novembre 2020, le nuove dilazioni concesse comportano la sospensione della prescrizione fino al loro rigetto o decadenza per mancato pagamento

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